AS 2018 835
Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali
Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)
Modifica del 31 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
31 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 813.153.1
2017-2470 835
O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici RU 2018
Allegato (art. 4 cpv. 1) N. II II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc)
Cpv. 1–3, nonché n. 1.2, 2, 3.3, 8 e 9 1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolu- mento del tipo di omologazione applicabile. 2 Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiora- ti dell’8 per cento. 3 Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 sono maggiorati del 20 per cento.
Fr.
…
1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 30 000–120 000
capoverso 1 lettera b …
2 Omologazione per l’importazione parallela
2.1 Omologazione per il commercio parallelo secondo 2 500
l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1
2.2 Omologazione per il commercio parallelo secondo 600–2 300
l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2 …
3 Trattamento delle domande concernenti biocidi
non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per: …
3.3 Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 500
lettera a …
8 Valutazione delle omologazioni dell’Unione in
virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b
8.1 Valutazione di un’omologazione dell’Unione 15 000–60 000
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Fr.
8.2 Valutazione di una modifica a un’omologazione
dell’Unione:
8.2.1 Modifica amministrativa 500
8.2.2 Modifica minore 1 000–3 600
8.2.3 Modifica sostanziale 4 000–10 000
8.3 Valutazione di una proroga di un’omologazione
dell’Unione:
8.3.1 Senza valutazione completa 500–10 000
8.3.2 Con valutazione completa 11 000–45 000
9 Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato
di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera c
9.1 Emolumento di base per un principio attivo e 150 000–250 000
un tipo di prodotto
9.2 Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di 30 000–60 000
prodotto
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