AS 2018 861
AS 2018 861
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 20 febbraio 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 22 febbraio 20183.
20 febbraio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 21 febbraio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2018-0472 861
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2018 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 4, 7 e 24
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
4. Decisione Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, rela-
92/260/CEE tiva alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/218, GU L 42 del 15.2.2018, pag. 54.
7. Decisione Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993,
93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/218, GU L 42 del 15.2.2018, pag. 54.
24. Decisione Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che
2004/211/CE stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modi- fica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/218, GU L 42 del 15.2.2018, pag. 54.