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AS 2018 869

Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161, decreta:

I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 30a Credito d’impegno L’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’im- pegno per indennizzare i costi non coperti dell’offerta di trasporto oggetto di ordina- zione.

Art. 66 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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