AS 2018 947
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Modifica del 26 febbraio 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 27 febbraio 2018 alle ore 18.004.
26 febbraio 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 L’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.209.2 4 Pubblicazione urgente del 27 febbraio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2018-0490 947
Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. O RU 2018
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