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AS 2018 959

Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale

Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

Modifica del 21 febbraio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sui parchi è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3bis 3bis Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.

Art. 17 cpv. 1 lett. cbis e 4 1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso: cbis. utilizzare aeromobili civili senza occupanti;

4 Abrogato

Art. 24 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Art. 28 cpv. 2 2 Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all’estero. Può assegnare questi compiti all’organizzazione mantello dei parchi svizzeri.

1 RS 451.36

2017-2962 959

O sui parchi RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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