AS 2018 959
Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale
Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)
Modifica del 21 febbraio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sui parchi è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3bis 3bis Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.
Art. 17 cpv. 1 lett. cbis e 4 1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso: cbis. utilizzare aeromobili civili senza occupanti;
4 Abrogato
Art. 24 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28 cpv. 2 2 Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all’estero. Può assegnare questi compiti all’organizzazione mantello dei parchi svizzeri.
1 RS 451.36
2017-2962 959
O sui parchi RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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