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AS 2018 965

Ordinanza contro l'inquinamento fonico

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 21 febbraio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 3

1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento

acustico su edifici esistenti:

3 I sussidi sono accordati fino al 31 dicembre 2022.

Art. 23 cpv. 3 3 La durata dell’accordo programmatico è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata superiore o inferiore.

Art. 48a Abrogato

1 RS 814.41

2017-2961 965

Inquinamento fonico. O RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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