AS 2018 965
Ordinanza contro l'inquinamento fonico
Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Modifica del 21 febbraio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 3
1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento
acustico su edifici esistenti:
3 I sussidi sono accordati fino al 31 dicembre 2022.
Art. 23 cpv. 3 3 La durata dell’accordo programmatico è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata superiore o inferiore.
Art. 48a Abrogato
1 RS 814.41
2017-2961 965
Inquinamento fonico. O RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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