AS 2018 973
Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
RS 0.747.305.412; RU 1982 1326
Modifiche agli allegati della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
Approvate dall’Assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 4 dicembre 2013 Entrate in vigore il 28 febbraio 2017
Traduzione
2018-0383 973
Stazzatura delle navi. Conv. internazionale del 1969 RU 2018
I Allegato I
Norme per il calcolo della stazza lorda e della stazza netta delle navi
Norma 2 Definizione delle espressioni usate negli allegati Le seguenti nuove definizioni sono aggiunte dopo la definizione 8: «9) Audit Per audit si intende un processo sistematico, indipendente e adeguatamente docu- mentato volto a ottenere elementi di prova dell’audit e ad analizzarli in modo obiet- tivo per stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti. 10) Programma di audit Per Programma di audit si intende il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO stabilito dall’Organizzazione e che tiene conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione1. 11) Codice d’applicazione Per Codice d’applicazione si intende il Codice d’applicazione degli strumenti dell’IMO (Codice III) adottato dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1070(28). 12) Norma di audit Con norma di audit si intende il Codice d’applicazione.»
II Annexe II L’«annexe II» è sostituito dalla versione qui annessa.
1 Si rinvia al documento quadro e alle procedure per il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO, adottati dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1067(28).
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Conv. internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 RU 2018
Allegato II
Certificato internazionale di stazzatura delle navi (1969) (Timbro ufficiale)
Rilasciato conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 a nome del Governo di
(nome ufficiale del Paese per esteso)
nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore il 19 da (titolo ufficiale per esteso della persona o dell’organismo competente in base alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969)
Nome della nave Numero o lettere Porto di immatricolazione Data* segnaletiche
* Data in cui la chiglia della nave è stata montata, o in cui i lavori di costruzioni della nave erano a uno stadio di avanzamento equipollente (art. 2-6), o data in cui la nave ha subito importanti trasformazioni o modifiche (art. 3, 2) b), a seconda del caso.
DIMENSIONI PRINCIPALI Lunghezza Larghezza Puntale dello scafo dal centro della (art. 2-8) (norma 2-3) nave al ponte superiore (norma 2-2).
STAZZA DELLA NAVE STAZZA LORDA STAZZA NETTA Si certifica che la stazza della nave è stata calcolata conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969.
Rilasciato a il 19 (luogo di rilascio del certificato) (data di rilascio)
(firma del funzionario che ha rilasciato il certificato) e/o (timbro dell’autorità che ha rilasciato il certificato)
Qualora il certificato sia firmato, aggiungere la seguente frase: Il sottoscritto certifica di essere stato debitamente abilitato dal Governo suddetto a rilasciare il presente certificato.
(firma)
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SPAZI INCLUSI NELLA STAZZA
STAZZA LORDA STAZZA NETTA
Designazione dello Ubicazione Lunghezza Designazione dello Ubicazione Lunghezza spazio spazio
Sottoponte — —
NUMERO DI PASSEGGERI (norma 4-1)
Numero di passeggeri in cabine con al massimo 8 cuccette
Numero di passeggeri, a prescindere da quelli in cabine con al massimo 8 cuccette
SPAZI ESCLUSI PESCAGGIO FUORI OSSATURA (norma 2-5) (norma 4-2)
Contrassegnare con un asterisco (*) gli spazi sopra citati comprendenti spazi chiusi e spazi esclusi.
Data e luogo della prima stazzatura
Data e luogo dell’ultima ristazzatura
OSSERVAZIONI:
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III Dopo l’allegato II è aggiunto un nuovo allegato III dal tenore seguente:
«Allegato III
Verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione
Norma 8 Applicazione I Governi contraenti applicano le disposizioni del Codice d’applicazione nell’adem- piere gli obblighi e le responsabilità loro incombenti in virtù della presente Conven- zione.
Norma 9 Verifica della conformità