AS 2018 999
Ordinanza sul diritto fondiario rurale
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)
Modifica del 31 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 1 Modo e periodo di calcolo 1 È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita) corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell’azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali. 2 Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzional- mente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita. 3 Il periodo di calcolo comprende gli anni 2009–2024. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media delle rendite considerate per il periodo di calcolo con un tasso d’interesse medio del 4,24 per cento.
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell’allegato. Si applicano i seguenti principi: a. nel caso delle aziende agricole, i terreni, gli edifici di economia rurale e alpestri, l’abitazione del capoazioenda nonché le stanze degli impiegati necessarie a scopo agricolo sono stimati secondo le disposizioni agricole della guida per la stima. Edifici e parti di edifici destinati ad attività accesso- rie affini all’agricoltura vengono stimati in base ai risultati d’esercizio con- formemente alla descrizione fornita nella guida per la stima; abitazioni sup- plementari oltre a quella del capoazienda ed edifici per attività accessorie non agricole sono stimati secondo disposizioni non agricole;
1 RS 211.412.110
2017-2989 999
Diritto fondiario rurale. O RU 2018
b. nel caso dei fondi agricoli, i terreni nonché gli edifici di economia rurale e alpestri sono stimati secondo le disposizioni della guida per la stima; lo spa- zio abitativo, le parti di edifici e gli edifici destinati ad attività accessorie non agricole vanno stimati secondo disposizioni non agricole. 2 Le disposizioni e le aliquote contenute nell’allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.
II L’allegato 1 diventa l’allegato ed è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
31 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato2 (art. 2 cpv. 1 e 2)
Guida per la stima
2 L’allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), ma può essere ottenuto presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/bundespublikationen.html e scaricato dal sito Internet www.blw.admin.ch/blw/it/home.html > Strumenti > Diritto fondiario ru- rale e affitto agricolo > Diritto fondiario.
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