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AS 2019 1

Ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

Ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

del 4 dicembre 2018

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 24b capoverso 2 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), visti gli articoli 12 capoverso 2 e 16 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo relativa a questioni procedurali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai centri della Confederazione di cui al capitolo 2, sezione 2a LAsi e agli alloggi presso gli aeroporti.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione: le persone che, durante una procedura d’asilo pendente, dopo la concessione di una protezione prov- visoria o dopo una decisione di allontanamento passata in giudicato con ter- mine di partenza, dimorano in un centro della Confederazione o in un allog- gio all’aeroporto; b. famiglia: i coniugi, le famiglie monoparentali, e i loro figli minorenni; sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) n. 604/20133.

RS 142.311.23

3 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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Esercizio di centri della Confederazione e di alloggi presso gli aeroporti. RU 2019

Art. 3 Accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti 1I centri della Confederazione e gli alloggi presso gli aeroporti sono destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione nonché all’espletamento di procedure di asilo e di allontanamento. Per principio non sono accessibili al pubblico. 2 Hanno accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti:

a. gli impiegati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e delle autori- tà cantonali competenti per l’esecuzione degli allontanamenti; b. i collaboratori di terzi cui la SEM ha demandato l’espletamento di determi- nati compiti presso i centri della Confederazione, in particolare nei settori dell’assistenza, della sicurezza, della tutela giurisdizionale e delle cure mediche di base; c. gli insegnanti e le autorità scolastiche e di vigilanza, per garantire l’istru- zione scolastica di base; d. i collaboratori di autorità e organizzazioni che per l’esecuzione di compiti legali devono aver accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi pres- so gli aeroporti; e. i rappresentanti legali incaricati dagli stessi richiedenti l’asilo e dalle stesse persone bisognose di protezione; f. le persone che prestano assistenza spirituale. 3 Su richiesta la SEM può autorizzare ad altre persone l’accesso ai centri della Con- federazione, in particolare a rappresentanti di istituzioni di soccorso. Negli alloggi presso gli aeroporti la SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. Tiene conto degli interessi e della sfera privata dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione nonché dell’interesse pubblico a un esercizio ordinato.

Art. 4 Perquisizione e ritiro di oggetti 1 Allo scopo di garantire o ristabilire la sicurezza e l’ordine, tutelare la sfera privata di altre persone o espletare le procedure d’asilo nei centri della Confederazione o negli alloggi presso gli aeroporti, il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca dei seguenti oggetti e documenti: a. documenti di viaggio e di legittimazione; b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura; c. armi, oggetti simili ad armi e altri oggetti pericolosi; d. bevande alcoliche e stupefacenti;

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e. valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19994 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie.

2 Il personale di sicurezza può mettere al sicuro o ritirare temporaneamente gli

oggetti di cui al capoverso 1; rilascia una ricevuta all’interessato. Gli stupefacenti e le armi vietate sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia. 3 La SEM mette agli atti i documenti ritirati di cui al capoverso 1 lettere a e b.

4 I valori patrimoniali di cui al capoverso 1 lettera e, il cui valore è superiore ai

1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.

5 All’uscita dai centri della Confederazione o degli alloggi presso gli aeroporti gli oggetti e i documenti ritirati temporaneamente sono restituiti. 6 La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso. 7 Il regolamento può contenere altre disposizioni, in particolare concernenti la con- servazione di viveri o l’uso di apparecchi elettronici e il loro eventuale ritiro tempo- raneo in caso di disturbo dell’esercizio.

Art. 5 Alloggio e assistenza 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Le famiglie sono alloggiate nella stessa camera.

2 Le famiglie sono alloggiate in locali che consentono una buona convivenza e

tengono conto, nella misura del possibile, del bisogno di sfera privata. 3 Contestualmente all’alloggio e all’assistenza occorre tenere conto delle particolari esigenze dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, delle persone bisogno- se di protezione minorenni non accompagnate e di altre persone vulnerabili. I mino- renni non accompagnati devono essere alloggiati separatamente dagli adulti. 4 Per le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza che dimorano in centro della Confederazione, la SEM può prevedere, nel rispetto dei capoversi 1–3, in particolare un numero più elevato di persone nelle camere nonché un controllo rafforzato delle presenze.

Art. 6 Requisiti per i fornitori di prestazioni di assistenza e sicurezza 1 La SEM definisce standard qualitativi per i settori dell’assistenza e della sicurezza. Questi standard qualitativi fungono da base per i capitolati d’oneri dei terzi incaricati dalla SEM di svolgere determinati compiti per garantire l’esercizio.

2 La SEM svolge regolari controlli qualitativi.

4 RS 142.312

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Art. 7 Dialogo con attori della società civile La SEM sostiene con misure organizzative il dialogo dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione con attori della società civile. Le misure che si ripercuotono sul Comune d’ubicazione di un centro della Confederazione sono discusse con tale Comune.

Art. 8 Accesso all’assistenza sanitaria L’accesso alle cure mediche di base e alle cure dentistiche urgenti è garantito.

Art. 9 Accesso all’istruzione scolastica di base Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione in età di scuola dell’obbligo. La SEM lo sostiene nell’attuazione. Può in particolare mettere a disposizione i locali necessari.

Art. 10 Programmi d’occupazione 1 I programmi d’occupazione strutturano la giornata e facilitano la convivenza nei centri della Confederazione. 2 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che non soggiacciono all’obbligo di frequentare la scuola possono partecipare ai programmi d’occupa- zione.

3 Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d’occupa-

zione. Nelle zone di transito degli aeroporti non sono offerti programmi d’occupa- zione.

4 I programmi d’occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o

regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con la popolazione residente. Non devono entrare in concorrenza con il settore privato. 5 I richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione possono beneficiare di un contributo di riconoscimento. Alle persone che dimorano in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi, il contributo di riconoscimento è corrisposto sotto forma di prestazioni in natura. 6 La partecipazione dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione a un programma d’occupazione non deve ostacolare l’espletamento delle fasi procedu- rali.

7 La SEM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione entro

i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.

Art. 11 Convenzione per un programma d’occupazione

1 La SEM stipula con il Cantone d’ubicazione, il Comune d’ubicazione o un terzo

incaricato una convenzione di prestazioni che disciplina in particolare:

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a. lo scopo concreto del programma d’occupazione e la sua durata; b. il contenuto delle prestazioni del Cantone d’ubicazione, del Comune d’ubi- cazione o del terzo incaricato e il finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione; c. il numero massimo di partecipanti; d. l’ammontare del contributo di riconoscimento, per giorno o ora e parteci- pante. 2 La responsabilità per l’attuazione delle prestazioni convenute secondo il capover- so 1 incombe al fornitore di prestazioni che assicura l’assistenza nei centri. Opera sotto la vigilanza della SEM.

Art. 12 Somma per piccole spese Durante il soggiorno negli alloggi di cui all’articolo 1, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi, la SEM può versare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese.

Art. 13 Mezzi di comunicazione I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione hanno accesso a mezzi di comunicazione quali telefono e Internet. Il regolamento interno disciplina in partico- lare la durata e gli orari dell’utilizzo.

Art. 14 Informazione concernente la consulenza o la rappresentanza legale Le persone ospitate nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aero- porti hanno libero accesso a informazioni concernenti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso 2 LAsi e ad altri documenti, in particolare liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.

Sezione 2: Centri della Confederazione

Art. 15 Prima accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione I centri della Confederazione nei quali sono espletate le procedure d’asilo, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi, sono aperti ininterrottamente per assicu- rare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di prote- zione.

Art. 16 Diritto di visita nei centri della Confederazione 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa

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rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione. 2 L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 20.00 di ogni giorno. La SEM può modifica- re per ragioni organizzative l’orario delle visite. 3 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Gli stupefacenti e le armi vietate sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia. La perquisizione dei visitatori può essere effet- tuata soltanto da una persona dello stesso sesso. 4 I visitatori possono trattenersi unicamente nei locali previsti a tale scopo dal rego- lamento interno.

Art. 17 Modalità d’uscita 1 Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie e se la loro presenza non è richiesta per altri motivi, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione durante gli orari d’uscita. 2 Gli orari d’uscita dei centri della Confederazione sono da lunedì a domenica dalle

09.00 alle 17.00.

3 Previa comunicazione al personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione da venerdì alle 09.00 fino a domenica alle 19.00. Questo vale anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia. Sono eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi. 4 In casi individuali, se gravi motivi lo giustificano, la SEM può derogare agli orari d’uscita di cui ai capoversi 2 e 3 e autorizzare orari d’uscita più estesi. 5 La SEM può convenire con i Comuni di ubicazione dei centri della Confederazione orari d’uscita più estesi.

Sezione 3: Alloggi presso gli aeroporti

Art. 18 Prima accoglienza e assistenza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione 1 Gli alloggi presso gli aeroporti sono aperti ininterrottamente per assicurare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione. 2 Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30, sempre che vi siano richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione che dimo- rano nell’alloggio. All’infuori di questi orari è previsto un servizio di picchetto.

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Art. 19 Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi libera- mente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).

2 Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.

Art. 20 Diritto di visita all’aeroporto I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite all’aeroporto previo consenso della SEM. Condizione per il consenso è che il visita- tore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione. La SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. L’accesso alla zona di transito dell’aeroporto è retto dalle prescrizioni delle autorità aeroportuali competenti.

Sezione 4: Obblighi dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione

Art. 21 Rispetto del regolamento interno I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto costituiscono una comu- nione domestica e soggiacciono al regolamento interno.

Art. 22 Lavori domestici I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici sotto la direzione del personale addetto all’assistenza. Occorre considerare le circostanze individuali delle persone vulnerabili.

Art. 23 Obbligo di presenza I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono trattenersi nell’alloggio nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per: a. il trattamento della loro domanda d’asilo; b. il disbrigo di lavori domestici; c. il trasferimento in un altro alloggio; d. l’esecuzione dell’allontanamento; e. un appuntamento dal medico o dal dentista; f. un appuntamento con la consulenza giuridica, il rappresentante legale, la consulenza per il ritorno o un colloquio sulla partenza.

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Sezione 5: Misure disciplinari e procedure

Art. 24 Condizioni 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se: a. violano gli obblighi di cui alla sezione 4; oppure b. minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici. 2 La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza o di assistenza all’autorità disciplinare. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in que- stione, una descrizione dei fatti contestati e la data in cui si sono verificati.

Art. 25 Misure disciplinari 1 L’autorità disciplinare può ordinare nei confronti di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le seguenti misure disciplinari: a. divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione; b. rifiuto dell’uscita; c. rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici; d. rifiuto della somma per piccole spese; e. esclusione dall’alloggio per al massimo 24 ore; f. assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi.

2 Le misure disciplinari sono limitate nel tempo.

Art. 26 Emanazione delle misure

1 Le misure disciplinari sono emanate oralmente. Fanno eccezione l’esclusione

dall’alloggio per una durata superiore a otto ore e l’assegnazione a un centro specia- le di cui all’articolo 24a LAsi, per le quali è emanata una decisione scritta. 2 Se è vietata l’uscita per una durata superiore a 24 ore oppure reiteratamente, su richiesta della persona interessata l’autorità disciplinare emana una decisione. 3 Se è disposta l’esclusione dall’alloggio per una durata superiore a otto ore o se al termine di un’esclusione di durata inferiore l’alloggio è chiuso, è messo a disposi- zione del richiedente l’asilo o della persona bisognosa di protezione un locale sepa- rato. 4 Se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione dispone di una rappre- sentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM le informa in merito all’emana- zione della misura.

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Art. 27 Autorità disciplinare 1 L’autorità disciplinare è la direzione dell’alloggio. È competente per l’emanazione di misure disciplinari. 2 Può demandare al servizio di sicurezza o di assistenza dell’alloggio il compito di emanare le misure disciplinari, eccettuate l’esclusione dall’alloggio per una durata superiore a otto ore e l’assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi.

3 Il servizio di sicurezza o di assistenza informa regolarmente la direzione

dell’alloggio in merito alle misure disciplinari emanate e ai fatti contestati.

Art. 28 Ricorso

1 Le misure disciplinari emanate oralmente possono essere contestate mediante

ricorso disciplinare alla direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM. La SEM mette a disposizione un pertinente modulo.

2 Le decisioni secondo l’articolo 26 capoversi 1, secondo periodo, e 2 possono

essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 29 Procedura e termini per il ricorso disciplinare 1 Il ricorso disciplinare va depositato entro tre giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della misura. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o canto- nale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 2 Il ricorso disciplinare non ha effetto sospensivo. La misura disciplinare contestata produce effetto fino alla decisione della direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM. Se il ricorso disciplinare è manifestamente fondato, lo Stato maggiore Asilo può sospendere l’effetto della misura disciplinare contestata.

3 La direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM decide senza indugio. La

decisione, corredata di una breve motivazione, è comunicata per scritto alla persona interessata. Non è impugnabile. È fatto salvo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20076 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo è abrogata.

5 RS 172.021 6 RU 2007 6621, 2013 3071, 2015 2051, 2017 5887

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Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

4 dicembre 2018 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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