AS 2019 1207
Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica
Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica
del 14 dicembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 70 cpv. 6 6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamen- to né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.
2017-3134 1207
Calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche RU 2019 di rilevanza sistemica. LF
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 28 cpv. 1quater 1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’arti- colo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.
Art. 72zbis 6 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018 1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 28 capoverso 1quater per la data della sua entrata in vigore. 2 A partire da tale data, l’articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Può disporne l’entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio dell’anno in cui risulta che il termine di referendum è decorso infruttuosamente o in cui la legge è accettata in votazione popolare.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
4 RS 642.14 5 RS 952.0 6 La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell’entrata in vigore.
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2019.7
2 La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2019. 8
8 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
7 FF 2018 6673
8 D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 mar. 2019.
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