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AS 2019 1215

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica dell’8 aprile 2019

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

14 Patate e prodotti a base di patate, di cui: 23 750

14.1 Patate da semina 4 000

14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9 250

14.3 Patate da tavola 6 500

14.3.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale 3 500

per il 2019: dal 1° maggio al 15 giugno

14.4 Prodotti a base di patate 4 000

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.

1 RS 916.01

2019-0866 1215

O sulle importazioni agricole RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

8 aprile 2019 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

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