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AS 2019 1233

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 10 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 secondo periodo, 5 e 6 1 ... L’indennità globale media svizzera ammonta a 1573,39 franchi al mese e si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo, nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 215,66 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 617,34 franchi, quella per le spese di assistenza è di 273,90 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 56,09 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni

non accompagnati si basa sul numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ossia 44 383 persone, e sul numero di minorenni non accompa- gnati tra queste persone, ossia 2283 persone (pari al 5,1 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all’evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente:

56,09 franchi × quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo 5,1 %

1 RS 142.312

2018-3411 1233

O 2 sull’asilo RU 2019

Art. 26 cpv. 1 secondo periodo, 5 e 6

1 ... La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a

1480,44 franchi mensili e si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo, non- ché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 314,00 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 827,80 franchi, quella per le spese di assistenza e ammini- strative è di 269,37 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assisten- za per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni

non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all’evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente:

5,60 franchi × quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo 0,5 %

Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2019 All’entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e alla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo (stato: 31 ott. 2018): articolo 22 capoversi 1, 5 e 6 e articolo 26 capoversi 1, 5 e 6.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

10 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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