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AS 2019 1235

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers)

Modifica del 10 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 febbraio 20131 concernente il pensionamento in particolari cate- gorie di personale è modificata come segue:

Art. 1 Scopo e oggetto (art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) 1 La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasfe- rimento (particolari categorie di personale). 2 Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. ai seguenti militari di professione:

1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi

dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concernente il personale militare (OPers mil),

2. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo 2 capo-

verso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d

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Pensionamento in particolari categorie di personale. O RU 2019

dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sul servizio di volo militare (OSVM),

3. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo 2 capover-

so 3 lettera a numero 1 OSVM, 4. gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l’eccezione dell’uditore in capo dell’esercito; b. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine:

1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o

che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine,

2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia

di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno,

3. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia

di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di con- fine non ritornano più al posto guardie di confine,

4. gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di con-

fine e prestano servizio come ufficiale d’impiego presso i comandi re- gionali; c. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento ai sensi dell’articolo 3 lettera a dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20024 concernente l’ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili; d. ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costi- tuiscono una parte essenziale dei compiti.

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Finanziamento del pensionamento

Art. 3 cpv. 1 e 2 1 Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di per- sonale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1–3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio. 2 I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per:

3 RS 512.271 4 RS 172.220.111.343.3

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Pensionamento in particolari categorie di personale. O RU 2019

a. i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine:

1. nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:

– dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento, – dal 45° al 65° anno di età, al 5 per cento,

2. nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipen-

dio 24: – dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento, – dal 45° al 65° anno di età, al 6 per cento; b. gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, al 10 per cento.

Art. 4 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva e lett. c, frase introduttiva

1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:

a. per i militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1–3 non appena: c. per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento ai sensi dell’articolo 2 lettera c non appena:

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria 1 Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers5 delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d. 2 Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers degli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, sempre che essi siano stati complessivamente almeno cinque anni in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 6a Giorni di compensazione 1I seguenti militari di professione hanno diritto a 7 giorni di compensazione all’anno: a. militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1, esclusi i sottufficiali di professione, e numero 2; b. militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 3.

5 RS 172.220.111.3

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2 I sottufficiali di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 hanno diritto a 10 giorni di compensazione all’anno. 3 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infor- tunio, congedo di maternità o per ragioni aziendali, alla fine dell’anno corrisponden- te viene versata un’indennità in contanti. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità. 4 I militari di professione assegnati alla classe di stipendio 30 o a una classe superio- re non hanno diritto a giorni di compensazione.

Art. 9a Disposizioni transitorie della modifica del 10 aprile 2019 1 Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’artico- lo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore. 2 Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019. 3 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers6, entro il 30 novembre 2019, l’assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020. 4 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato. 5 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l’assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato. 6 Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successi- vo anno intero.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

6 RS 172.220.111.3

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

2 Gli articoli 2 lettera a numero 3, 3 capoverso 1, 4 capoverso 1 lettera a e 6a capo- verso 1 lettera b entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

10 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 9a cpv. 4 e 5)

Importo dell’accredito unico sull’avere di vecchiaia finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati Anni di servizio Valore in % Accredito in franchi

Persone appartenenti alle Persone appartenenti alle Persone appartenen- categorie di cui all’art. 2 categorie di cui all’art. 2 ti alle categorie di lett. a n. 1 e 2 nonché lett. b lett. a n. 4 e lett. d cui all’art. 2 lett. b n. 1 e 2 n. 3 e 4

23 100,0 71 100 42 660 28 440 22 95,7 68 043 40 826 27 217 21 91,4 64 985 38 991 25 994 20 87,1 61 928 37 157 24 771 19 82,8 58 871 35 322 23 548 18 78,5 55 814 33 488 22 325 17 74,2 52 756 31 654 21 102 16 69,9 49 699 29 819 19 880 15 65,6 46 642 27 985 18 657 14 61,3 43 584 26 151 17 434 13 57,0 40 527 24 316 16 211 12 52,7 37 470 22 482 14 988 11 48,4 34 412 20 647 13 765 10 44,1 31 355 18 813 12 542 9 39,8 28 298 16 979 11 319 8 35,5 25 241 15 144 10 096 7 31,2 22 183 13 310 8 873 6 26,9 19 126 11 476 7 650 5 22,6 16 069 9 641 6 427 4 18,3 13 011 7 807 5 205 3 14,0 9 954 5 972 3 982 2 9,7 6 897 4 138 2 759 1 5,4 3 839 2 304 1 536

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