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AS 2019 1365

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Modifica del 3 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19921 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

Ingresso visti gli articoli 3, 3a, 3b e 21 numero 2 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici,

Sostituzione di espressioni 1 In tutto il testo «ASE» è sostituito con «Electrosuisse», con i necessari adegua- menti grammaticali.

2 In tutto il testo «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Art. 1 cpv. 2 2 L’Ispettorato è un servizio speciale dell’Associazione per l’elettrotecnica, la tecni- ca energetica e l’informatica (Electrosuisse), con una propria contabilità. I dettagli sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ed Electrosuisse.

2018-2984 1365

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. O RU 2019

Art. 6 cpv. 1 e 3 1 L’Ispettorato percepisce una tassa per le attività secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a–f.

3 Sono considerate spese:

a. i costi di viaggio e di trasporto; b. le indennità ai testimoni; c. le tasse addebitate all’Ispettorato; d. i costi per prestazioni effettuate da terzi; e. i costi per l’acquisizione di documenti; f. le spese in contanti, quali i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 7 cpv. 5 5 L’Ispettorato può differire, ridurre o condonare la tassa se la persona tenuta al pagamento è indigente o per altri motivi importanti.

Art. 7a Anticipo 1 In casi giustificati, in particolare in caso di domicilio all’estero o di ritardo nei pagamenti, l’Ispettorato può esigere dal richiedente un anticipo fino all’ammontare presunto della tassa.

2 L’Ispettorato stabilisce un termine per il versamento dell’anticipo.

3 Se l’anticipo non viene pagato entro il termine impartito, l’Ispettorato fissa un breve termine supplementare. Trascorso infruttuoso anche questo termine, l’Ispettorato non entra nel merito della domanda.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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