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AS 2019 1367

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del 3 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di im- pianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3, 4 capoverso 3, 15e capoverso 2, 15f capoverso 3, 15g capoverso 3, 15h capoverso 3, 15k, 16 capoverso 7 e 16abis capoverso 2 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE),

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una ten- sione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul ter- ritorio e sull’ambiente; b. la determinazione di zone riservate e allineamenti; c. la procedura d’approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:

1. impianti ad alta tensione,

2. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA

collegati a una rete di distribuzione,

3. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all’obbligo

d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordi- nanza del 30 marzo 19943 sulla corrente debole.

2018-2995 1367

Procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici. O RU 2019

Art. 1a Verifica dell’obbligo del piano settoriale 1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica se un progetto riguardante una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV deve essere definito quale dato acquisito in un piano settoriale (obbligo del piano settoriale). Questa verifica è svolta d’ufficio oppure su richiesta dell’Ispettorato o del richiedente. L’UFE può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti. 2 Esso confronta la situazione attuale con quella prevista al fine di verificare l’incidenza del progetto sul territorio e sull’ambiente. 3 Se rileva che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull’ambiente, esso comunica al richiedente che il progetto non è soggetto all’obbligo del piano settoriale. Altrimenti verifica se sussistono motivi per una deroga all’obbligo del piano settoriale e se deve essere avviata la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Deroghe all’obbligo del piano settoriale e procedura 1 I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a

220 kV possono essere approvati senza la definizione quale dato acquisito in un

piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzan- ti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti: a. la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilome- tri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del di- ritto federale e cantonale; b. la sostituzione, la modifica o l’ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del dirit- to federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione; c. i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l’80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli; d. i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richieden- te dimostra che nessun’altra variante è da preferire. 2 L’UFE consulta i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito ai documenti presentati dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l’UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale.

4 RS 814.710

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Procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici. O RU 2019

Art. 1c Informazione preliminare Un progetto presumibilmente soggetto all’obbligo di elaborare un piano settoriale e la cui necessità è stata confermata dalla Commissione federale dell’energia elettrica (art. 22 cpv. 2bis della legge del 23 marzo 20075 sull’approvvigionamento elettrico) o è dimostrata in altro modo, può essere inserito nel piano settoriale come informa- zione preliminare.

Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale 1 Prima di chiedere all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale per un progetto soggetto all’obbligo del piano settoriale, il richiedente conclude con i Cantoni interessati un accordo di coordinamento in cui sono disciplinati in particola- re i seguenti aspetti: a. gli obiettivi pianificatori; b. le competenze per l’organizzazione delle fasi della procedura; c. la partecipazione e l’informazione dei Comuni; d. il calendario delle fasi della procedura previste; e. la procedura per l’adeguamento della pianificazione cantonale. 2 Il richiedente elabora i documenti necessari per valutare le possibili zone di piani- ficazione. Da questi documenti deve risultare che è stato individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione in vista dell’utilizzazione del territorio. 3 Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione nei casi in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una simile proposta deve essere motiva- ta dettagliatamente.

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale 1 Il richiedente chiede all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità; b. l’accordo di coordinamento e i documenti di cui all’articolo 1d. 3 L’UFE trasmette i documenti agli uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi. 4 Una volta ricevuti i pareri, entro due mesi l’UFE istituisce un gruppo di accompa- gnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi e organizzazioni: a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale; b. l’Ufficio federale dell’ambiente;

5 RS 734.7

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c. altri uffici federali coinvolti; d. la Commissione federale dell’energia elettrica; e. l’Ispettorato; f. ogni Cantone coinvolto; g. le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale; h. il richiedente.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

1 L’UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti relativi alla zona di

pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento. 2 Sulla base di un esame d’insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i docu- menti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire al suo interno l’elaborazione di diversi corridoi di pianificazione.

3 Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l’UFE redige

la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona di pianificazione e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 20006 sulla pianificazione del territorio (OPT). 4 Dopo la modifica della bozza, l’UFE svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici chiede al Consiglio federale la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito. 5 Nei casi di cui all’articolo 1d capoverso 3 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento, esso può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito 1 In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all’UFE i necessari documenti. 2 Entro 30 giorni dal ricevimento, l’UFE trasmette i documenti completi al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento. 3 Sulla base di un esame d’insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i docu- menti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare, ovvero linea aerea o cavo interrato.

4 Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l’UFE redige

la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per il corridoio di pianificazio-

6 RS 700.1

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Procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici. O RU 2019

ne e la tecnologia di trasporto da impiegare e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 OPT7. 5 Dopo la modifica della bozza esso svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, esso chiede la definizione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare: a. al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 OPT; b. al DATEC nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 2 cpv. 1bis 1bis Nel caso di progetti riguardanti il primo allacciamento o un allacciamento più potente alla rete elettrica di immobili e insediamenti al di fuori della zona edificabi- le, ai documenti deve essere allegata una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell’ammissibilità dell’allacciamento.

Art. 9, rubrica e cpv. 1 Approvazione parziale

1 Abrogato

Art. 9a Deroghe all’obbligo di approvazione dei piani 1 I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.

2 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire

l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare: a. la sostituzione equivalente di parti dell’impianto; b. le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento; e c. il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tona- lità. 3 Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto: a. la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché il loro utilizzo per la trasmissione di dati del gestore o di terzi; b. le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee, fintanto che la corrente determinante di cui all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI8 non viene aumentata in modo permanente;

7 RS 700.1 8 RS 814.710

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c. la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori; d. la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti, fin- tanto che non viene modificata la disposizione all’interno delle tubazioni e la corrente determinante di cui all’allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI non viene aumentata in modo permanente; e. la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo aventi una potenza superiore. 4 In caso di dubbio circa l’obbligo d’approvazione dei piani per lavori di manuten- zione decide l’Ispettorato. 5 Prima dell’esecuzione prevista il gestore notifica per scritto all’Ispettorato le modifiche tecniche di lieve entità. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato comunica se deve essere eseguita una procedura d’approvazione dei piani. 6 Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione e le modifiche esegui- ti.

Art. 9b Zone riservate e allineamenti 1 La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

2 L’UFE è competente per la determinazione delle zone riservate.

Art. 9c Facilitazioni procedurali Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV che si trova al di fuori di una zona di protezione secondo il diritto federale o secondo un accordo internazionale e che non necessita di una deroga secondo il diritto ambientale, l’autorità competente per l’approvazione rinuncia in linea di massima a consultare i servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale.

Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù e altri diritti Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione definiti- va devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica edilizia all’impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 19309 sulla espropriazione e non è richiesta l’approvazione dei piani.

9 RS 711

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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