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AS 2019 1381

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del 3 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. d

2 Alla rete di trasporto appartengono in particolare anche:

d. i quadri di comando prima dei trasformatori nel passaggio a un altro livello di tensione o a una centrale elettrica, eccetto i quadri di comando nel pas- saggio a una centrale nucleare, se rilevanti per l’esercizio sicuro di questa centrale nucleare.

Art. 4 Fornitura di elettricità ai consumatori finali con servizio universale 1 La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione. 2 Se fornisce ai consumatori finali con servizio universale elettricità indigena gene- rata da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, il gestore della rete di distribuzione può computare al massimo i costi di produzione dei singo- li impianti di produzione nella quota tariffaria per la fornitura di energia. Tali costi non devono superare i costi di una produzione efficiente e devono essere dedotte eventuali misure di sostegno. Se l’elettricità non proviene da impianti di produzione propri, la deduzione è determinata secondo l’articolo 4a. 3 Se acquista l’elettricità per le forniture di cui all’articolo 6 capoverso 5bis LAEl da impianti di produzione con una potenza massima di 3 MW oppure con una produ- zione annua massima, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh, il

1 RS 734.71

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gestore della rete di distribuzione, derogando al principio dei costi di produzione (cpv. 2), computa i costi di acquisto, inclusi i costi per le garanzie di origine, e ciò fino a un importo massimo pari al rispettivo tasso di rimunerazione determinante di cui agli allegati 1.1–1.5 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sulla promozione dell’energia (OPEn). Per gli impianti messi in servizio prima del 1° gennaio 2013 si applicano i tassi di rimunerazione validi a partire dal 1° gennaio 2013. 4 Se fornisce elettricità ai consumatori finali con servizio universale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, per l’etichettatura dell’elettricità il gestore della rete di distribuzione utilizza le garanzie di origine rilasciate per questa elettricità.

5 Non sono computabili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl i costi

dell’elettricità proveniente da impianti di produzione che sono compresi nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, che ottengono un finanziamento dei costi supplementari oppure che beneficiano di misure di sostegno cantonali o comu- nali paragonabili.

Art. 4a Deduzione delle misure di sostegno nel computo dei costi d’acquisto nella quota tariffaria per la fornitura di energia 1 Se l’elettricità fornita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nel determinare i costi massimi computabili, considera le rimunerazioni uniche o i contributi d’investimento come segue: a. rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici:

1. se la rimunerazione unica è stata determinata in via definitiva prima

dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,

2. se la rimunerazione unica non è ancora stata determinata in via definiti-

va, la deduzione è effettuata non appena il progetto è incluso nella lista d’attesa; l’ammontare della deduzione è determinato secondo gli artico- li 7 e 38 OPEn3,

3. se vengono computati i costi di acquisto (art. 4 cpv. 3), viene operata

una deduzione forfettaria del 20 per cento del rispettivo tasso di rimu- nerazione determinante, indipendentemente dal fatto che sia stata ac- cordata o no una rimunerazione unica; b. contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici e a biomassa:

1. se il contributo d’investimento è stato determinato in via definitiva pri-

ma dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,

2. nei restanti casi è effettuata una deduzione corrispondente all’importo

massimo stabilito mediante decisione a partire dalla concessione della garanzia di principio (art. 54 lett. b e 75 lett. b OPEn).

2 Se una rimunerazione unica o un contributo d’investimento sono determinati a

posteriori e il loro importo diverge dall’importo dedotto secondo il capoverso 1, la deduzione può essere adeguata di conseguenza con effetto dal momento di tale

2 RS 730.03 3 RS 730.03

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determinazione. Ciò non vale se deve essere operata una deduzione forfettaria se- condo il capoverso 1 lettera a numero 3. 3 Altre misure di sostegno paragonabili, comprese le misure di sostegno cantonali o comunali, sono considerate per analogia.

Art. 4b Comunicazione delle modifiche delle tariffe dell’energia elettrica 1 Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell’energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l’aumento o la riduzione delle tariffe. 2 Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell’energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali.

Art. 4c Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl 1 Su richiesta della ElCom il gestore della rete di distribuzione prova che nella fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, per ogni impianto di produzione, sia proprio che di terzi, nella quota tariffaria per la fornitura di ener- gia sono stati computati al massimo i costi di cui all’articolo 4 capoverso 2 o 3. 2 Se l’elettricità fornita non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, per la verifica della plausibilità, notifica annualmente alla ElCom, per ogni tecnologia di produzione, la quantità fornita e il prezzo medio computato nella tariffa. Per i grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, esso notifica questi dati singolarmente per ogni impianto di produzione.

Art. 5a Scenario di riferimento Dopo la sua approvazione, lo scenario di riferimento (art. 9a LAEl) è riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni.

Art. 5b Principi di pianificazione della rete I principi di pianificazione della rete descrivono in particolare il metodo da applicare per il dimensionamento delle reti elettriche e i criteri di valutazione.

Art. 5c Coordinamento della pianificazione della rete Le informazioni necessarie per il coordinamento della pianificazione della rete comprendono, in particolare, informazioni sulla rete esistente, sui progetti di rete pianificati e previsioni sulla produzione e sul consumo.

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Art. 6, rubrica e cpv. 1 Informazione della ElCom 1 I gestori delle reti di distribuzione con tensione nominale pari o inferiore a 36 kV sono esentati dall’obbligo di informare la ElCom ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LAEl.

Art. 6a Piani pluriennali 1 Nel piano pluriennale la società nazionale di rete riporta i suoi progetti di rete e illustra quanto segue: a. la designazione del progetto; b. il tipo di investimento, in particolare se si tratta di un’ottimizzazione, un po- tenziamento o un ampliamento della rete; c. lo stato della pianificazione, dell’approvazione o della realizzazione; d. il momento della messa in esercizio prevista; e. la stima dei costi di progetto; f. la necessità del progetto comprovandone l’efficacia dal profilo economico e tecnico. 2 I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV sono redatti dai gestori di rete entro nove mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

Art. 6b Informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni Nell’accordo di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 LAEl è possibile stabilire un indennizzo a favore di un Cantone unicamente per i compiti di informa- zione dell’opinione pubblica che assume oltre il proprio mandato di base e per l’informazione dell’opinione pubblica che fornisce in adempimento di un mandato della Confederazione.

Art. 7 cpv. 3 lett. n e o 3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: n. costi per misure innovative; e o. costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo.

Art. 8a cpv. 1, parte introduttiva, lett. a, frase introduttiva e numero 3 nonché 2 lett. c e 3–3ter 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misu- razione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:

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a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale, l’impianto di produzione o l’impianto di stoccaggio che:

3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione

bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che con- senta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i valori misurati al mo- mento del rilevamento e i profili di carico secondo il numero 2, e 2 L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

c. fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; 3 Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi:

a. in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno

19504 concernente la protezione delle opere militari;

b. per gli allacciamenti alla rete di trasporto. 3bis La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all’onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: a. singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio op- pure gruppi di essi; b. l’intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stes- so. 3ter Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell’impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.

Art. 8c cpv. 1, frase introduttiva e 4–6 1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di rego- lazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concor- da con il gestore di rete in particolare:

4 Abrogato

5 Per evitare un grave e imminente pericolo per l’esercizio sicuro della rete, il gesto- re di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell’impianto di stoccaggio interessato. 6 In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell’impianto di stoccaggio

4 RS 510.518

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interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all’anno e su richiesta in merito agli impie- ghi ai sensi del presente capoverso.

Art. 12 cpv. 1 Abrogato

Art. 13a lett. b Per costi computabili si intendono: b. i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell’articolo 8c, compresa la rimunerazione versata (art. 8c cpv. 1 lett. c).

Art. 13b Costi computabili delle misure innovative per reti intelligenti 1 Una misura innovativa per reti intelligenti è tale se consente di sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere in futuro la rete più sicura, performante o efficiente. 2 I costi di tali misure sono computabili fino a un importo massimo dell’1 per cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno corri- spondente, ma non oltre i seguenti importi annui: a. un milione di franchi per misure innovative della società nazionale di rete; e b. 500 000 franchi per misure innovative degli altri gestori di rete. 3 I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la docu- mentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese. La ElCom può stabilire requisiti minimi.

Art. 13c Costi computabili delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo

1 Sono computabili come costi per misure di sensibilizzazione nell’ambito della

riduzione del consumo i costi che il gestore di rete deve sostenere per trattare i dati di misurazione dei consumatori finali del suo comprensorio in modo che questi ultimi possano confrontare il proprio consumo di elettricità individuale durante diversi periodi con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo analoghe. 2 I costi di dette misure sono computabili come costi d’esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d’esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno, al massimo tuttavia fino a un importo di 250 000 franchi all’anno.

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Art. 13d Costi computabili delle misure di informazione e dell’informazione dell’opinione pubblica 1 Sono considerati costi computabili delle misure di informazione i costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione di informazioni nel quadro di un progetto secondo l’articolo 15 capoverso 3bis lettera b LAEl, precisamente circa l’entità, la necessità e i tempi di attuazione del progetto nonché le previste ripercus- sioni sull’ambiente, sul territorio e sulle persone interessate dal progetto, sempre che queste informazioni siano necessarie per consentire a tali persone di crearsi un’opinione ed eventualmente partecipare alla procedura. 2 Sono considerati costi computabili dell’informazione dell’opinione pubblica le tasse riscosse dall’UFE presso i gestori di rete per l’informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni secondo l’articolo 6b. 3 I costi computabili ai sensi del presente articolo devono essere attribuiti ai costi di esercizio e del capitale, conformemente ai principi degli articoli 12 e 13.

Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete 1I gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete. 2 All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. A livelli di tensione inferiori a 1 kV i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base). 3 I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decre- scente (ct./kWh) almeno del 70 per cento. 4 I gestori di rete possono proporre loro altre tariffe per l’utilizzazione della rete; ai consumatori finali con misurazione della potenza possono offrire anche tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) inferiore al 70 per cento.

Art. 24 cpv. 2 2 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEn5. Tali direttive necessitano dell’approvazione dell’UFE.

Art. 31e cpv. 3 e 4 Abrogati

5 RS 730.03

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Titolo prima dell’art. 31i Sezione 4b: Disposizioni transitorie della modifica del 3 aprile 2019

Art. 31i Trasferimento di quadri di comando 1 La società nazionale di rete trasferisce entro due anni i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, di sua proprietà al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 aprile 2019, che tuttavia ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d non appartengono alla rete di trasporto, versando un indennizzo integrale al proprietario della centrale. Per le modalità del trasferimento si applica per analogia l’articolo 33 capoversi 5 e 6 LAEl. 2 Se l’esercizio produttivo di una centrale nucleare viene definitivamente interrotto entro il termine transitorio di cui al capoverso 1, il quadro di comando nel passaggio a questa centrale non deve essere più trasferito.

Art. 31j Sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti

1 Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell’80 per cento di cui

all’articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misu- razione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se: a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019. 2 Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisi- ti previsti dagli articoli 8a e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, siste- mi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità. 3 I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili. 4 Per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31e sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. 5 Per l’impiego di sistemi di controllo e regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31f.

Art. 31k Fornitura di elettricità secondo l’articolo 6 capoverso 5bis LAEl I gestori della rete di distribuzione possono avvalersi del diritto di rifornire di elettri- cità i consumatori finali con servizio universale alle condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 5bis LAEl per la prima volta nell’anno tariffario 2019 e per l’ultima volta nell’anno tariffario 2022.

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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

2 Gli articoli 6 capoverso 1 e 6a entrano in vigore il 1° giugno 2021.

3 Le modifiche degli articoli 4–4c e 24 capoverso 2 primo periodo sono in vigore

fino al 31 dicembre 2022; trascorso questo termine dette modifiche decadono.

3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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