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AS 2019 1431

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 1° maggio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 52 lett. e Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare tempora- neamente un’attività lucrativa se: e. non è oggetto di un’espulsione giudiziaria ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale mili- tare del 13 giugno 19273 passata in giudicato.

Titolo prima dell’art. 64 Sezione 4: Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un’attività lucrativa

Art. 64, rubrica, e cpv. 3 Cambiamento d’impiego (art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAsi) 3 Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoria- mente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.

2019-0092 1431

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019

Art. 65, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi) 1 Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifu- giati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svol- gere un’attività lucrativa previa notifica della stessa. 1bis Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.

Art. 65a, rubrica Notifica della fine di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 65b, rubrica Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 65c, titolo Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 71g Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall’articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l’identificazione del titolare della carta di soggior- no.

Art. 86 cpv. 1 1 La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.

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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

1° maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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