AS 2019 1491
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 19b Rilevazioni e informazione
1 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radia-
zioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.
2 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli
effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 814.710
2018-3528 1491
Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2019
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)
Limitazioni preventive delle emissioni
N. 61 lett. d Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione: d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.
N. 62 cpv. 6
6 Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di
trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.
N. 63 È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei dia- grammi d’antenna.
N. 64 lett. c Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di: c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.
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