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AS 2019 1491

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del 17 aprile 2019

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 19b Rilevazioni e informazione

1 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radia-

zioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.

2 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli

effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 814.710

2018-3528 1491

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2019

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2019

Allegato 1 (art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazioni preventive delle emissioni

N. 61 lett. d Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione: d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.

N. 62 cpv. 6

6 Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di

trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.

N. 63 È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei dia- grammi d’antenna.

N. 64 lett. c Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di: c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2019

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