AS 2019 1495
AS 2019 1495
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
Sostituzione di una nota a piè di pagina: Nell’allegato 1.11 n. 4 cpv. 2 il testo della nota a piè di pagina è sostituito da: Questa norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzione (SNV), Sulzerstrasse 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
L’elenco degli allegati è modificato come segue:
1.16 Composti alchilici per- e polifluorurati
1.18 Ftalati
2.2 Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici
Allegati 1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1.18 secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 1.4 e 1.5 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
1 RS 814.81
2018-3524 1495
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2019
3 Gli allegati 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 e 2.18 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici
2 Il fabbricante deve generare l’UFI con il sistema elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica. Ciò non è necessario se il preparato è importato da uno Stato membro dello SEE ed è già provvisto di un UFI.
2. Ordinanza del 19 maggio 20103 sull’immissione in commercio
di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. a n. 2 e 4 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:
2. Abrogato
4. sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano
le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 OR- RPChim,
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
2 Le seguenti modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici entrano in vigore come segue: a. il 1° dicembre 2019: allegato 1.1, allegato 1.9 numeri 2 e 4 e allegato 1.16 numero 1.3 capoverso 2 lettera d; b. il 1° gennaio 2020: allegato 2.10 numeri 1 capoversi 7–10, 2.1 capoversi 3 e
4 lettera b, 2.2 capoverso 4, 3.3 nonché 7 capoverso 5;
c. il 1° giugno 2020: allegato 1.10; d. il 1° dicembre 2020: allegato 1.16 numero 3 e allegato 2.4 numero 4bis;
2 RS 813.11 3 RS 946.513.8
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e. il 1° giugno 2021: allegato 1.9 numero 3, allegato 1.16 numeri 2 e 4 e allega- to 2.2; f. il 1° giugno 2024: allegato 2.11 numero 4.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1.1 (art. 3)
Inquinanti organici persistenti
N. 1 cpv. 5
5 Per il decabromodifeniletere si applica l’allegato 1.9 numeri 2 e 4.
N. 2 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 2 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera c e 2 non si applicano alle sostanze, ai preparati, agli oggetti e ai loro componenti se: b. il loro contenuto in massa di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifeniletere secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento 3 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera b e 2 non si applicano inoltre ai preparati e agli oggetti fabbricati parzialmente o totalmente con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifeniletere secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,1 per cento.
N. 3 lett. d quinto trattino d. Difenileteri bromati – decabromodifeniletere con formula C12Br10O.
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Allegato 1.4 (art. 3)
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
1 Definizioni
1 Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:
1. il triclorofluorometano (CFC 11),
2. il diclorofluorometano (CFC 12),
3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),
6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);
b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di car- bonio (HCFC), come:
1. il clorodifluorometano (HCFC 22),
2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
3. il diclorofluoroetano (HCFC 141),
4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);
c. tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:
1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211),
2. il bromotrifluorometano (halon 1301),
3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);
d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC); e. il 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6); f. il tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5); g. il monobromometano (n. CAS 74-83-9); h. il bromoclorometano (n. CAS 74-97-5). 2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.
3 Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le
sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.
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2 Fabbricazione
2.1 Divieto
È vietata la fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
2.2 Deroga
In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.
3 Immissione sul mercato
3.1 Divieto
È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che: a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal del 16 set- tembre 19874 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Proto- collo di Montreal).
3.2 Deroghe
Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all’immissione sul mercato di: a. preparati e oggetti per la cui fabbricazione o manutenzione possono essere impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il nume- ro 6.2 o a seguito di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le di- sposizioni degli allegati 2.10 e 2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 19905, 25 novembre 19926, 17 settembre 19977 e 3 dicembre 19998; c. preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
4 RS 0.814.021 5 RS 0.814.021.1 6 RS 0.814.021.2 7 RS 0.814.021.3 8 RS 0.814.021.4
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3.3 Importazione di sostanze
3.3.1 Obbligo di autorizzazione
dell’UFAM Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 necessita di un’autorizzazione d’importazione.
3.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:
a. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono previste per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previ- sto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero
6.3.1 capoverso 1; e
b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono importate da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. 2 Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1, l’autorizzazione d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.
3.3.3 Principi
1 L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale
d’importazione. 2 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.
3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito
alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.
3.3.4 Domanda
1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri; c. per ogni sostanza da importare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
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2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 19869 sul-
la tariffa delle dogane (LTD),
3. la quantità prevista in chilogrammi per anno civile,
4. i tipi d’impiego.
2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle
sostanze.
3.3.5 Decisione
1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2 Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine dell’anno civile; essa è munita di un nume- ro.
3.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento
in un deposito 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione. 2 Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il numero
3.3.5 capoverso 1.
3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devo- no indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
4 Esportazione
4.1 Divieto
È vietata l’esportazione di oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.
9 RS 632.10 10 RS 631.0
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4.2 Autorizzazione d’esportazione
4.2.1 Obbligo di autorizzazione
Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizza- zione d’esportazione dell’UFAM: a. per esportare tali sostanze; oppure b. per trasportarle da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Stato.
4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effet- tuata verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal appro- vate dalla Svizzera.
4.2.3 Principi
1 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata quale autorizzazione singola d’esporta- zione. 2 L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.
3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito
alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
4.2.4 Domanda
1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero; c. per ogni sostanza da esportare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importa-
tore e Paese destinatario.
2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle
sostanze.
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4.2.5 Decisione
1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.
4.2.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento
da un deposito 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione. 2 Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di di- chiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione. 3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
5 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione
5.1 Principi
1 Chi importa o esporta sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il
numero 1 capoverso 1 o preparati che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 2 deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.
2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.
5.2 Deroghe
L’obbligo di notifica di cui al numero 5.1 capoverso 1 non si applica allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero.
6 Impiego
6.1 Divieto
È vietato l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
6.2 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le
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disposizioni degli allegati 2.10 e 2.11, possono essere immessi sul mercato o impor- tati per scopi privati. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate: a. come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa; b. per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati secondo la decisione XXVI/5 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal11.
6.3 Autorizzazioni eccezionali
6.3.1 Principi
1 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri im-
pieghi di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. 2 Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.
6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.
6.3.3 Domanda
1 Nella domanda devono figurare:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome chimico della sostanza secondo una nomenclatura internazionale ri- conosciuta; c. la scheda di dati di sicurezza della sostanza; d. il nome e l’indirizzo del fornitore della sostanza;
11 Il testo di questa decisione è disponibile sul sito Internet www.ozone.unep.org > Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5.
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e. le indicazioni sull’impiego previsto, comprese le quantità da impiegare e smaltire annualmente; f. il tipo di smaltimento previsto; g. la descrizione delle misure volte a prevenire o a ridurre le emissioni della sostanza in questione durante il suo intero ciclo di vita; h. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso della sostanza in questione.
2 L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla sostanza in questione e sul suo
impiego previsto.
3 Le domande di cui al numero 6.3.3 capoverso 1 devono essere presentate almeno
14 mesi prima dell’inizio dell’anno civile nel quale è previsto l’impiego.
6.3.4 Decisione
L’UFAM decide in merito alle domande complete entro due mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere impiegata per un determinato periodo.
7 Disposizione transitoria
I preparati e gli oggetti che sono fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.1 lett. b) possono essere immessi sul mercato ancora per un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.
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Allegato 1.5 (art. 3)
Sostanze stabili nell’aria
1 Definizioni
1 Sono considerati sostanze stabili nell’aria:
a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono12; b gli altri composti organici fluorurati13 con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di almeno 2 anni; c. l’esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4); d. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2). 2 Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati. 3 Sono considerate sostanze rigenerate stabili nell’aria le sostanze prodotte riciclan- do sostanze stabili nell’aria senza che ne sia modificata la composizione chimica.
2 Sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono
Per le sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l’allegato 1.4.
3 Fabbricazione
3.1 Divieto
È vietata la fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 lettera a.
3.2 Deroga
Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica alla fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati.
12 RS 0.814.021 13 L’elenco degli altri composti organici fluorurati più usati è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell’aria.
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4 Immissione sul mercato
4.1 Divieto
È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.
4.2 Deroghe
Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all’immissione sul mercato di: a. preparati e oggetti per la fabbricazione o manutenzione dei quali l’impiego di sostanze stabili nell’aria è autorizzato in virtù del numero 6.2 o di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le di- sposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12; e c. preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze stabili nell’aria.
4.3 Importazione di sostanze
4.3.1 Obbligo di autorizzazione
Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
4.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1.
4.3.3 Principi
1 L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale
d’importazione. 2 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.
3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito
alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.
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4.3.4 Domanda
1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri; c. per ogni sostanza da importare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198614
sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. la quantità prevista in chilogrammi per ciascun anno civile,
4. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata),
5. i tipi d’impiego.
2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle
sostanze.
4.3.5 Decisione
1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2 Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine di un anno civile; essa è munita di un numero.
4.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento
in un deposito 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200515 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione. 2 Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione. 3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devo- no indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
14 RS 632.10 15 RS 631.0
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5 Esportazione
5.1 Obbligo di autorizzazione
Chi intende esportare fluorocarburi parzialmente alogenati secondo il numero 1 capoverso 1 lettera a con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autoriz- zazione d’esportazione dell’UFAM: a. per esportare tali sostanze; oppure b. per trasportarle da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Stato.
5.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione d’esportazione è concessa se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 5.4.
5.3 Principi
1 L’autorizzazione d’esportazione è concessa quale autorizzazione singola
d’esportazione. 2 L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.
3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito
alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
5.4 Domanda
Nella domanda devono figurare: a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero; c. per ogni sostanza da esportare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importa-
tore e Paese destinatario,
5. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata).
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5.5 Decisione
1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.
5.6 Obblighi al momento dell’esportazione e del trasferimento
da un deposito 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione. 2 Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di di- chiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione. 3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
6 Impiego
6.1 Divieto
È vietato l’impiego di sostanze stabili nell’aria.
6.2 Deroghe
1 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria: a. per la fabbricazione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12; b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni costituiscono al mas- simo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate; c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di so- stanze impiegate; d. come fluidi per il trasferimento di calore o isolanti per le macchine saldatrici e per i bagni di prova e di taratura; e. per scopi di ricerca e di analisi. 2 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica inoltre all’impiego di esafluoruro di zolfo: a. per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeti-
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camente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi elettronici e acceleratori industriali di particelle per la produzione di materie plastiche; b. per la fabbricazione di relais in miniatura; c. per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a 1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermetica- mente chiusi in conformità alla norma SN EN 62271-1:200816; d. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che secon- do le lettere a–c possono contenere esafluoruro di zolfo.
3 Le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano soltanto se:
a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria im- piegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.
6.3 Autorizzazioni eccezionali
6.3.1 Principi
1 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri im-
pieghi di sostanze stabili nell’aria. 2 Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.
6.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle sta- bili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali so- stanze o che le contengono; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria im- piegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
16 Questa norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
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c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.
6.3.3 Domanda
Nella domanda devono figurare: a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome chimico della sostanza secondo una nomenclatura internazionale ri- conosciuta; c. la scheda di dati di sicurezza della sostanza; d. il nome e l’indirizzo del fornitore della sostanza; e. le indicazioni sull’impiego previsto, comprese le quantità da impiegare e smaltire annualmente; f. il tipo di smaltimento previsto; g. la descrizione delle misure volte a prevenire o a ridurre le emissioni della sostanza in questione durante il suo intero ciclo di vita; h. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso della sostanza in questione.
7 Obbligo di notifica
7.1 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione
7.1.1 Principi
1 Chi importa o esporta sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 o preparati stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno prece- dente.
2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.
7.1.2 Deroghe
L’obbligo di notifica di cui al numero 7.1.1 capoverso 1 non si applica: a. allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero; b. agli importatori e agli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a LPAmb se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.
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7.2 Obbligo di notifica per apparecchi e impianti che contengono
esafluoruro di zolfo
7.2.1 Principio
1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all’UFAM.
2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il tipo di apparecchio o d’impianto e la sua ubicazione; b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto; c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell’esafluoruro di zolfo.
7.2.2 Deroghe
1 L’obbligo di notifica di cui al numero 7.2.1 capoverso 1 non si applica ai firmatari di un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a LPAmb concernente l’esafluoruro di zolfo, se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.
2 Non devono essere notificati:
a. gli apparecchi e gli impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma SN EN 62271- 1:200817, se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell’obbligo di notifica; b. gli apparecchi e gli impianti che servono alla difesa nazionale.
7.3 Comunicazione di dati da parte dell’UFAM
L’UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capo- verso 3 del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
8 Etichettatura particolare
1 Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201418 e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:
17 Questa norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
18 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5. 2014, pag. 195.
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a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»; b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il po- tenziale di effetto serra delle sostanze. 2 Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, conte- nenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti.
3 L’etichetta secondo i capoversi 1 e 2 deve essere scritta almeno in due lingue
ufficiali, in modo visibile, ben leggibile e indelebile.
9 Obbligo di diligenza per i processi di trasformazione chimica
Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sotto- prodotto sostanze stabili nell’aria, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.
10 Disposizione transitoria
Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 199719 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) e gli impianti di distribuzione conte- nenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo, fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo il numero 5 ORRPChim nella versione del 10 dicembre 201020.
19 RS 0.814.011 20 RU 2011 113
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Allegato 1.6 (art. 3)
Amianto
N. 2 lett. d Sono vietati: d. l’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto.
N. 3 cpv. 1 lett. c e 4
1 Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe ai
divieti di cui al numero 2 lettere a e b se: c. per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto per lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici esistenti e monumenti. 4 Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l’immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2 oppure l’esportazione secondo il capoverso 3.
N. 4 cpv. 2 e 3 2 Il fabbricante deve apporre le indicazioni di cui al capoverso 1 anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se le indicazioni sono stampate direttamente sul prepara- to o sull’oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un’unica testa, una accanto all’altra o una sotto l’altra. 3 Per quanto concerne gli oggetti, il fabbricante deve apporre bene in vista sui com- ponenti che contengono amianto le indicazioni di cui al capoverso 1.
N. 5, titolo e frase introduttiva
5 Obbligo di informazione
Se durante l’impiego di preparati o oggetti contenenti amianto possono formarsi polveri fini, il fabbricante deve mettere a disposizione dell’utilizzatore in forma scritta le seguenti informazioni:
N. 6 1 Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica agli impieghi di oggetti e preparati contenenti amianto già esistenti prima del 1° giugno 2019.
2 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica fino al 30 giugno 2025
all’impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.
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3 I divieti di cui al numero 2 lettere b, c e d non si applicano fino al 30 giugno 2025 ai diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esis- tenti.
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
N. 1.2 cpv. 4 4 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè: a. destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per appa- recchiature che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza es- senziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari; b. destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per appa- recchiature che, secondo l’allegato 2.18 numero 3, possono comprendere in- terruttori e relè contenenti mercurio; c. destinati a essere utilizzati per altre apparecchiature non menzionate alla let- tera b, che sono state o saranno immesse sul mercato secondo l’allegato 2.18 numero 8 capoversi 1 e 4; d. destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per gli oggetti, le appa- recchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimen- sioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b−k della direttiva
21 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2102, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.
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Allegato 1.8 (art. 3)
Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
N. 1 cpv. 3 3 È vietata l’immissione sul mercato di fibre tessili lavabili nonché di prodotti tessili semilavorati e lavorati come fibre, filati, tessuti, pannelli a maglia, prodotti tessili per interni, accessori o abbigliamento se il loro contenuto in massa di etossilati di nonilfenolo è pari o superiore allo 0,01 per cento rispetto alla componente tessile.
N. 2 lett. d I divieti di cui al numero 1 non si applicano: d. alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati se il superamento del valore limite di cui al numero 1 capoverso 3 è riconducibile al riciclaggio di prodotti tessili e se gli etossilati di nonilfenolo non sono aggiunti durante il processo di fabbricazione.
N. 3 1 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione. 2 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostan- ze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemen- te al capoverso 1. 3 Il divieto di cui al n. 1 capoverso 3 non si applica alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati contenenti etossilati di nonilfenolo immessi sul merca- to per la prima volta prima del 1° giugno 2022.
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Allegato 1.9 (art. 3)
Sostanze con effetti ignifughi
N. 2–4
2 Decabromodifeniletere
2.1 Definizioni
1 Per aeromobile ai sensi del numero 4 lettera a, numeri 1 e 3 si intende:
a. un aeromobile civile che è stato prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2018/113922 o a un’approvazione del progetto rilasciata conformemente alle disposizioni nazionali di uno Stato parte della Convenzione del 7 dicembre 194423 relati- va all’aviazione civile internazionale dell’Organizzazione dell’aviazione ci- vile internazionale (OACI) o per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato parte dell’OACI conformemente all’allegato 8 della Convenzione24; b. un aeromobile militare. 2 Per veicolo a motore ai sensi del numero 4 lettera a numeri 2 e 4 si intende un veicolo che rientra nelle classi M, N o O secondo l’allegato II parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE25.
2.2 Divieti
1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decabromodife- nil-etere (DecaBDE, n. CAS 1163-19-5) e di sostanze e preparati contenenti decaB- DE, se non come impurità inevitabile.
2 I nuovi oggetti non possono essere immessi sul mercato se essi o parti di essi
contengono DecaBDE non solo come impurità inevitabile.
22 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regola- menti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. 23 RS 0.748.0 24 L’elenco degli Stati è disponibile su Internet all’indirizzo www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. 25 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, modificato dalla GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.
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3 L’allegato 2.18 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti DecaBDE.
3 Sali di ammonio inorganici
3.1 Divieto
1 I materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se conten- gono sali di ammonio inorganici, a meno che l’emissione di ammoniaca derivante dai materiali isolanti in cellulosa misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova di cui al capoverso 2 non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3). 2 La conformità con il valore limite di emissione di cui al capoverso 1 è dimostrata conformemente alla norma SN EN 16516: 201726, con i seguenti criteri: a. la durata della prova è di almeno 14 giorni; b. l’emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l’intera durata della prova; c. il valore limite di emissione indicato nel capoverso 1 non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova; d. l’umidità relativa è del 90 per cento; e. è utilizzato un metodo appropriato per misurare l’emissione di gas di ammo- niaca; f. il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il cam- pionamento dei materiali o degli oggetti isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.
3.2 Deroga
Il numero 3.1 capoverso 1 non si applica al materiale isolante in cellulosa in forma sfusa utilizzato per la fabbricazione di un oggetto per il quale viene dimostrato il rispetto del valore limite di emissione per l’ammoniaca di 3 ppm secondo il nume- ro 2.1 capoverso 2.
3.3 Etichettatura particolare
Chi immette sul mercato materiale isolante in cellulosa in forma sfusa contenente sali di ammonio inorganici deve fornire agli acquirenti informazioni sul tasso di carico massimo consentito mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equi- valente.
26 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
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3.4 Osservazione delle indicazioni del responsabile dell’immissione
sul mercato Chi utilizza materiale isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici non può superare il tasso di carico massimo consentito comunicato da chi ha immes- so sul mercato il prodotto.
4 Disposizioni transitorie
I divieti di cui al numero 2.2 capoversi 1 e 2 non si applicano per: a. l’immissione sul mercato dei seguenti articoli contenenti DecaBDE:
1. aeromobili costruiti prima del 2 marzo 2027, se l’omologazione
dell’aeromobile è stata concessa prima del 1° dicembre 2022,
2. veicoli a motore prodotti prima del 1° dicembre 2019,
3. componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immes-
si sul mercato conformemente al numero 1 e componenti per la ripara- zione e la manutenzione di tali aeromobili,
4. componenti per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore
che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 2, a condizione che i componenti siano destinati ai seguenti usi: – gruppo motopropulsore e attrezzature sotto il cofano motore – sistemi di alimentazione del carburante – dispositivi pirotecnici ed elementi associati – applicazioni di sospensione – parti in plastica rinforzata e tessili – attrezzatura sotto il cruscotto – apparecchiature elettriche ed elettroniche – applicazioni interne; b. la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decaBDE e di sostanze e preparati contenenti decaBDE per:
1. finalità di analisi e di ricerca,
2. la fabbricazione di componenti per veicoli che possono essere immessi
sul mercato conformemente alla lettera a numeri 3 e 4.
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Allegato 1.10 (art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 1 capoverso 3
3 È vietato l’impiego di carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A
(n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS 80-09-1) dello 0,02 per cento o superiore.
N. 2 cpv. 1, frase introduttiva
1 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica a:
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Allegato 1.16 (art. 3)
Titolo
Composti alchilici per- e polifluorurati
I numeri 1, 2, 3 e 4 diventano i numeri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Inserire il n. 1 prima del n. 1.1
1 Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati
N. 1.3 cpv. 1 e 2, frase introduttiva, e lett. d 1 I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca. 2 I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione: d. Abrogata
N. 1.4 cpv. 1, frase introduttiva
1 Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS per un
impiego autorizzato secondo il numero 1.3 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente:
N. 2–4
2 Acido perfluoroottanoico e sostanze correlate
2.1 Definizioni
1 Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroottanoico (PFOA, n.
CAS 335-67-1), compresi i suoi sali e polimeri, le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio e le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17.
2 Il capoverso 1 non si applica:
a. alle sostanze con formula bruta C8F17X, dove X sta per: F, Cl o Br; b. all’acido perfluorononanoico (n. CAS 375-95-1), ai suoi sali e ai suoi derivati con l’elemento strutturale C8F17(CO)OX, dove X sta per: qualsiasi gruppo; c. agli altri composti fluorurati con l’elemento strutturale C8F17(CF2)X, dove X sta per: qualsiasi gruppo.
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2.2 Rapporto con il PFOS
Per la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS come pure di preparati e oggetti contenenti PFOS si applica il numero 1.
2.3 Divieti
1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:
a. PFOA, i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA, b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
1. un contenuto in massa di PFOA e suoi sali dello 0,0000025 per cento
(25 ppb), o
2. un contenuto in massa di una sostanza correlata al PFOA o della somma
di sostanze correlate al PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb).
2 È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i
seguenti valori: a. un contenuto in massa di PFOA e suoi sali dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o b. un contenuto in massa di una sostanza correlata al PFOA o della somma di sostanze correlate al PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb).
2.4 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 2.3 capoverso 1 non si applicano:
a. alla fabbricazione e all’impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un nu- mero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
1. contiene PFOA, suoi sali e sostanze correlate al PFOA come sottopro-
dotti inevitabili,
2. è utilizzata come sostanza intermedia,
3. durante l’uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, dei suoi sali e
delle sostanze correlate al PFOA sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica; b. all’immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l’impiego come sostanza interme- dia; c. all’impiego di una sostanza isolata correlata al PFOA nel processo di fabbri- cazione di una sostanza fluoro-sostituita secondo la lettera a per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA, purché durante il processo le emissi- oni della sostanza correlata al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
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d. all’immissione sul mercato di una sostanza correlata al PFOA che può essere impiegata secondo la lettera c per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA. 2 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano ai seguenti oggetti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione: a. semiconduttori prodotti tramite un processo fotolitografico e semiconduttori composti prodotti tramite un processo di incisione, come tali o come com- ponenti di oggetti; b. rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa; c. dispositivi medici impiantabili e loro componenti. 3 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre per gli impie- ghi a scopo di analisi e ricerca.
3 Fluoroalchilsilanoli e loro derivati
3.1 Definizioni
1 Sono considerati fluoroalchilsilanoli e loro derivati le sostanze con l’elemento strutturale C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico. 2 Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.
3.2 Divieti
1 È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilanoli e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb). 2 Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.
3.3 Etichettatura particolare
1 Sull’imballaggio di preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 4.2 devono figurare le seguenti diciture: «Solo per utilizzatori professionali» e «Pericolo di morte per inalazione». 2 Le diciture devono essere scritte almeno in due lingue ufficiali, in modo ben leggi- bile e indelebile.
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4 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. ai seguenti oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di questi oggetti:
Prodotto Data
Apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semicon- 1° giugno 2023 duttori Stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice 1° giugno 2023 Tessili per la sicurezza sul lavoro 1° giugno 2024 Membrane destinate all’uso in tessuti medicali, filtraggio nel 1° giugno 2024 trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti nonché oggetti con tali membrane Oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma 1° giugno 2024 Dispositivi medici non impiantabili e loro componenti 4 luglio 2032
b. a tutti gli altri oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021. 2 I divieti di cui al n. 2.3 capoverso 1 non si applicano all’impiego di schiume antin- cendio immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2021. 3 I divieti di cui al numero 2.3 capoverso 1 non si applicano fino al 1° giugno 2024 per: a. la fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) se:
1. determinate proprietà molecolari sono ottenute mediante trattamento
con radiazioni elettromagnetiche ad alta energia con una dose assorbita di 25-400 chilogray,
2. il PFOA, i suoi sali o i suoi precursori sono sottoprodotti inevitabili del
trattamento di cui al capoverso 1 e il cui contenuto totale in massa non supera lo 0,0001 % (1 ppm); b. l’immissione sul mercato del PTFE che può essere prodotto conformemente alla lettera a al fine di eliminare il PFOA, i suoi sali e i precursori del PFOA; c. l’uso di PTFE prodotto conformemente alla lettera a e immesso sul mercato conformemente alla lettera b del presente capoverso se le emissioni di PFOA, dei suoi sali e dei precursori di PFOA sono evitate conformemente allo stato della tecnica o, se ciò non è possibile, ridotte al minimo.
N. 5 Abrogato
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Allegato 1.17 (art. 3)
Titolo, nota a piè di pagina
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200627
N. 3, titolo (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 1bis e 2 1bis Chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile prece- dente: a. il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore; b. il nome e il numero CAS del composto di cromo(VI) o il nome del preparato contenente il composto di cromo(VI) e il suo contenuto in massa; c. la quantità del composto o del preparato di cromo(VI) utilizzato nell’anno civile precedente; d. il luogo di utilizzo; e. il processo in cui viene utilizzato il composto di cromo(VI). 2 L’organo di notifica tiene un registro delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 1bis.
N. 4 Abrogato
27 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/999, GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7.
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N. 5 cpv. 1 registrazione n. 4, note a piè di pagina
N° di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione
4. Bis(2-etilesil) ftalato Tossico per la 21 febbraio Usi nel confeziona-
(DEHP) riproduzione 2015 mento primario dei n. CE 204-211-0 (categoria 1B) medicinali di cui al n. CAS 117-81-7 regolamento (CE) n. 726/ 200428, alla direttiva 2001/82/
28 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorve- glianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. 29 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14. 30 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
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Allegato 1.18 (art. 3)
Ftalati
1 Definizioni
1 Sono considerati ftalati:
a. il bis-(2-etilesil)ftalato (DEHP; n. CAS 117-81-7); b. il dibutilftalato (DBP; n. CAS 84-74-2); c. il diisobutilftalato (DIBP; n. CAS 84-69-5); d. il benzilbutilftalato (BBP; n. CAS 85-68-7). 2 Un oggetto è considerato contenente ftalato se esso, o una sua parte, presenta nel materiale plastificante un contenuto in massa di ftalati pari o superiore allo 0,1 per cento.
3 I seguenti materiali omogenei sono considerati come contenenti plastificanti:
a. tutte le materie plastiche ad eccezione della gomma siliconica e dei rivesti- menti in lattice naturale; b. rivestimenti superficiali, rivestimenti antiscivolo, involucri, strati adesivi, modelli stampati; c. adesivi, sigillanti, inchiostri e vernici. 4 Si ha un contatto prolungato con la pelle delle persone per un periodo prolunga- to se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, la pelle è in contat- to con un oggetto contenente ftalato per un periodo ininterrotto di 10 minuti al giorno o per complessivi 30 minuti al giorno. 5 Per aeromobile civile ai sensi dell’articolo 5 lettera a numeri 1 e 3 si intende:
a. un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologa- zione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 2018/113931 o a un’appro- vazione del progetto rilasciata a norma delle disposizioni nazionali di uno Stato parte della Convenzione del 7 dicembre 194432 relativa all’aviazione civile internazionale dell’Organizzazione per l’aviazione civile internaziona- le (OACI), o per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato parte dell’OACI a norma dell’allegato 8 della Convenzione33.
31 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regola- menti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, modificato dalla GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. 32 RS 0.748.0 33 L’elenco degli Stati è disponibile sul sito Internet dell’OACI www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.
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b. un aeromobile militare. 6 Un veicolo a motore è definito come un veicolo che rientra nelle categorie M, N o O di cui all’allegato II, parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE34.
2 Divieti
1 L’immissione sul mercato di oggetti contenenti ftalato è vietata.
2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche conte- nenti ftalati si applica l’allegato 2.18.
3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 201635 sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) Per l’immissione sul mercato di materiali e oggetti, giocattoli e oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli si applica l’ODerr.
4 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:
a. agli strumenti di misurazione da laboratorio e ai loro componenti; b. al confezionamento primario dei medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/200436, dalla direttiva 2001/82/CE37 e/o dalla direttiva c. ai dispositivi medici che sottostanno all’ordinanza del 17 ottobre 201139 re- lativa ai dispositivi medici nonché ai componenti per tali prodotti;
34 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, GU L
192 del 24.7.2017, pag. 1.
35 RS 817.02 36 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei me- dicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. 37 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14. 38 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1. 39 RS 812.213
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d. agli oggetti destinati esclusivamente a uso industriale o agricolo o per uso esterno, a condizione che nessun materiale contenente ftalati entri in contatto con la mucosa umana o entri in contatto prolungato con la pelle umana.
5 Disposizioni transitorie
Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica: a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti ftalato:
1. aeromobili militari che sono stati fabbricati prima del 7 gennaio 2024,
2. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in
uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione euro- pea di libero scambio (AELS) prima del 7 gennaio 2024,
3. componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immes-
si sul mercato secondo il numero 1 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali aeromobili, qualora tali componenti siano essen- ziali per la sicurezza e l’aeronavigabilità dell’aeromobile,
4. componenti per la fabbricazione di veicoli a motore che possono essere
immessi sul mercato conformemente al numero 2 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali autoveicoli, qualora tali compo- nenti siano indispensabili per il corretto funzionamento degli autoveico- li; b. a tutti gli altri oggetti contenenti ftalato immessi sul mercato per la prima volta prima del 7 luglio 2020.
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Allegato 2.2 (art. 3)
Titolo
Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici
N. 2 cpv. 6
6 Non possono essere immessi sul mercato prodotti cosmetici lavabili se il loro
contenuto in massa di octametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) o di decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) è pari o superiore allo 0,1 per cento.
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Allegato 2.3 (art. 3) Solventi
I numeri 1, 1.1 e 1.2 diventano i numeri 1bis, 1bis.1 e 1bis.2
Inserire il n. 1 prima del n. 1bis
1 Metanolo
1.1 Divieti
È vietata l’immissione sul mercato di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrez- za destinati alla vendita al pubblico con un contenuto in massa di metanolo (n. CAS 67-56-1) pari o superiore allo 0,6 per cento.
N. 4.3 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e c 1 I contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201440 devono essere etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»; c. le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.
N. 6
6 Disposizioni transitorie
1 Per vernici, adesivi di contatto e svernicianti è ammessa fino al 31 maggio 2020 anche un’etichettatura secondo i numeri 1.2, 2.1 e 3.2 ORRPChim nella versione del 7 novembre 201241. 2 Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocol- lo di Kyoto dell’11 dicembre 199742 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 4.3 ORRPChim nella versione del 7 no- vembre 2012.
40 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. 41 RU 2012 6161 42 RS 0.814.011
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Allegato 2.4 (art. 3)
Biocidi
N. 1.3 cpv. 3 3 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano al legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame ai sensi del capoverso 1 ed è impiegato per i binari ferroviari.
4bis Biocidi contro alghe e muschi
4 .1 Definizioni
bis
Sono considerati biocidi contro alghe e muschi: a. i prodotti antialghe per il risanamento di materiali edili appartenenti al tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’OBioc; b. i prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura, di materiali com- positi o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali appartenenti al tipo di prodotto 10 (pre- servanti per i materiali da costruzione) secondo l’allegato 10 dell’OBioc, purché siano destinati alla protezione da alghe e muschi o al loro controllo.
4bis.2 Divieti È vietato l’impiego di biocidi contro alghe e muschi: a. su tetti e terrazze; b. su spiazzi adibiti a deposito; c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi; d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.
4bis.3 Etichettatura particolare 1 I titolari di autorizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 OBioc devono fornire agli acquirenti di biocidi contro alghe e muschi informazioni sui divieti secondo il numero 4bis mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.
2 L’informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni:
«L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sen- tieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vieta- to». Deve essere scritta almeno in due lingue ufficiali, in modo ben leggibile e indelebile.
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N. 7 cpv. 2 e 3
7 Disposizioni transitorie
2 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel nume- ro 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la sua utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011 per uno dei seguenti impieghi: a. binari ferroviari; b. opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate; c. pareti antirumore fuori dalle zone abitate; d. opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate; e. basi dei tralicci; f. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a– e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive. 3 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica inoltre al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che adempiono i requisiti elencati nel nume- ro 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 1° giugno 2019 e la sua utilizzazione è prevista entro il 1° giugno 2021 per uno dei seguenti im- pieghi: a. opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate; b. pareti antirumore fuori dalle zone abitate; c. opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate; d. basi dei tralicci; e. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a– e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive.
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 1 cpv. 4 (concerne soltanto il testo tedesco), 5 e 7–10 5 La ristrutturazione non soltanto marginale della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti. Le ristrutturazioni rilevanti della parte refrigerante degli impianti esistenti non sono equiparate all’immissione sul mercato se con la ristrutturazione si ottiene un consistente aumen- to dell’efficienza energetica o, a seguito di risparmi di materiali, si evitano consi- stenti emissioni di gas serra. 7 Il freddo positivo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili se la temperatura di utilizzo non è inferiore a 0 °C o se non si verifica alcun congelamen- to. 8 Il freddo negativo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile non inferiore a –25 °C. 9 La surgelazione è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile inferiore a –25 °C. 10 La capacità di raffreddamento di un impianto è la sua effettiva capacità di raffred- damento ai picchi di consumo e per un impianto progettato secondo lo stato della tecnica.
N. 2.1 cpv. 1 lett. a e 2–7 1 Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di: a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 0,0005; 2 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico; b. apparecchi frigoriferi e congelatori nel settore commerciale; c. elettrodomestici con pompe di calore, in particolare deumidificatori e asciu- gatrici; d. climatizzatori; e. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore; f. impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci. 3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:
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a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un poten-
ziale di effetto serra superiore a 2100; b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento su-
periore a 30 kW, o
2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW, o
3. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento su-
periore a 8 kW, se il freddo negativo o la surgelazione possono essere combinati con un freddo positivo, o
4. freddo positivo, freddo negativo o surgelazione, se il prodotto refrige-
rante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500; c. impianti per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre appli- cazioni di refrigerazione:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2. se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto
refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o
3. se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto
refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500; d. pompe di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a distan- za:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW, o
2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un poten-
ziale di effetto serra superiore a 2100; e. piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale, esclusi gli impianti in esercizio temporaneamente. 4 È vietata l'immissione sul mercato di impianti per l’utilizzo di aria fredda che funzionano con refrigeranti stabili nell’aria e che non sono dotati di un circuito del vettore del freddo se: a. utilizzano almeno tre unità di evaporazione e hanno una potenza di raffred- damento superiore a 80 kW; o b. utilizzano più di 40 unità di evaporazione. 5 È vietata l'immissione sul mercato di impianti con condensatori raffreddati ad aria contenenti un refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superio- re a 4000, nei limiti del potenziale di effetto serra massimo consentito conforme- mente al numero 2.1 capoverso 3.
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6 È vietata l’immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffredda- to ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se: a per kW di potenza di raffreddamento contengono:
1. più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra superiore a 1900,
2. più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra pari o inferiore a 1900; b. dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il free cooling e per kW di potenza di raffreddamento contengono:
1. più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra superiore a 1900,
2. più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra pari o inferiore a 1900; c. sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabi- le nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900.
7 È vietata l’immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo
positivo, il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combi- nazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW se con- tengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di pro- dotto refrigerante di almeno il 15 per cento.
N. 2.2 1 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a, c, d non si applicano agli apparecchi che appartengono a un’economia domestica privata, che vengono immessi sul mercato a scopo privato e che sono importati ed esportati a scopo pri- vato. 2 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b–f non si applicano agli ap- parecchi e agli impianti, se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante. 3 Gli impianti in cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capo- verso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50°C, se:
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a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante. 4 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 4 non si applica agli impianti per la surgelazione se: a. la surgelazione non può essere combinata con un freddo positivo; b. secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto; c. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e d. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante. 5 Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mer- cato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione di immissione sul mercato se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.
6 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:
a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
7 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di
cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a e b se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
8 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una
deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:201743 senza impie- gare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
43 Queste norme possono essere consultate gratuitamente o ottenute dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
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b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
9 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 6 lettera
a e 8 lettera b in caso di modifica delle norme ivi indicate.
Numero 2.3 Abrogato
I numeri 2.2bis,2.3bis e 2.4 diventano i numeri 2.3,2.4 e 2.5
N. 2.4 cpv. 2–4
2.4 Etichettatura speciale destinata ai professionisti
2 Gli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti elencati
nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201444 devono essere etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»; b. le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti che sono o saranno con- tenuti negli apparecchi e negli impianti, utilizzando la nomenclatura indu- striale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. le quantità di refrigeranti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti refrigeranti; d. l’aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente. 3 I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che: a. contengono refrigeranti che sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n.517/2014; e b. prima dell’immissione in commercio sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell’aria che sono elencate nell’allegato I del rego- lamento (UE) n. 517/2014. 4 L’indicazione di cui ai capoversi 2 e 3 deve essere scritta almeno in due lingue ufficiali, in modo ben leggibile e indelebile.
44 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
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N. 3.2.2
3.2.2 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di apparecchi che sono stati immessi sul mercato in base alla deroga di cui al numero 2.2 capoverso 6. 2 Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro im- pianto particolarmente complesso, la deroga di cui all’allegato 2.10 numero 3.2.2 ORRPChim nella versione del 1° luglio 201545 può essere prorogata se: a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e b. il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di prodotto refrigerante contenente clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati prevista per l’eventuale ricarica.
N. 3.3
3.3 Ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria
È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con una capacità pari o superiore a
40 tonnellate di CO2 equivalenti.
N. 3.4 cpv. 1 lett. b e c
3.4 Controllo della tenuta stagna
1 I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodica- mente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna: b. apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria e la cui capacità corrisponde a più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti; c. impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria.
Inserire il n. 5.1 prima del n. 5 cpv. 1
5.1 Principio
N. 5.1 cpv. 1, 2 e 4 1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all’UFAM.
2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:
45 RU 2015 2367
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a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio; b. il nome del detentore dell’impianto nonché il nome e la ditta dello speciali- sta incaricato della messa in esercizio; c. il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto; d. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto; e. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante.
4 L’UFAM fissa un numero per ciascun impianto e lo comunica alla persona sogget-
ta all’obbligo di notifica che ha messo o mette in esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti.
N. 5.2
5.2 Deroghe
Non devono essere notificati secondo il numero 5.1 gli impianti che servono alla difesa nazionale.
N. 6 lett. a
6 Raccomandazioni
L’UFAM emana raccomandazioni: a. sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 2–4 e 6–8;
N. 7 cpv. 3–5
7 Disposizioni transitorie
3 Per gli apparecchi e gli impianti che contengono o conterranno prodotti refrigeranti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre
199746 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 2.3bis ORRPChim nella versione del 10 dicembre 201047. 4 Gli impianti e gli apparecchi per i quali non sono applicabili il numero 2.2 capo- versi 2–4 e 6 perché vi è un sostituto a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono ancora essere fabbricati, importati per scopi professionali o com- merciali per sei mesi e ceduti a terzi per ulteriori sei mesi. 5 Fino al 31 dicembre 2029 il divieto di cui al n. 3.3 non si applica alla ricarica con prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500.
46 RS 0.814.011 47 RU 2011 113
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Allegato 2.11 (art. 3)
Prodotti estinguenti
N. 1 cpv. 3–5 3 Un impianto è una struttura installata in modo fisso in un edificio (impianto stazio- nario) o su un veicolo (impianto mobile), che, tramite un sistema di tubazioni, distri- buisce il prodotto estinguente nei punti in cui vi è un incendio. 4 La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.
5 Un apparecchio è uno strumento ausiliario trasportabile per lo spegnimento di
incendi che non dispone di un sistema di tubazioni installato in modo fisso.
1bis Prodotti estinguenti che contengono PFOS, PFOA e composti precursori di PFOA Per i prodotti estinguenti che contengono PFOS, PFOA e composti precursori di PFOA si applica l’allegato 1.16.
N. 3.1 lett. c È vietata l’esportazione di: c. apparecchi e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
N. 3.2 cpv. 1 1 I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli apparecchi e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è suffi- cientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
N. 3.3 cpv. 3 lett. a
3 Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:
a. l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni ap- provate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198748 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal)
48 RS 0.814.021
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e alle sue modifiche del 29 giugno 199049, 25 novembre 199250, 17 settem- bre 199751 e 3 dicembre 199952; e
N. 4
4 Impiego
4.1 Divieti
1 È vietato l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
2 È vietato utilizzare prodotti estinguenti per esercitazioni e prove.
4.2 Deroghe
L’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono è consentito negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito e negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di preven- zione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
4bis Smaltimento I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria sono considerati rifiuti se sono contenuti in un apparecchio o un impianto che viene messo fuori esercizio. Ciò non si applica ai prodotti estinguenti che vengono immes- si legalmente sul mercato senza trattamento secondo il numero 2.2 lettera d.
N. 8 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c come pure 2
8 Etichettatura particolare
1 I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o conter- ranno prodotti estinguenti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201453 con le seguenti indicazioni: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»; c. le quantità di prodotti estinguenti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti estinguenti. 2 Il rimando e le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere scritti almeno in due lingue ufficiali, in modo visibile, ben leggibile e indelebile.
49 RS 0.814.021.1 50 RS 0.814.021.2 51 RS 0.814.021.3 52 RS 0.814.021.4
53 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
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N. 9
9 Disposizione transitoria
Per gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre
199754 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 8 ORRPChim nella versione del 10 dicembre 201055.
54 RS 0.814.011 55 RU 2011 113
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Allegato 2.12 (art. 3)
Confezioni aerosol
N. 3 cpv. 1, frase introduttiva 1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:
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Allegato 2.15 (art. 3)
Pile
N. 3 cpv. 2 lett. c 2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in: c. apparecchi necessari alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza della Svizzera, comprese armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari.
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Allegato 2.18 (art. 3)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
N. 1 cpv. 1 e 5–13 1 Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all’articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE17656, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I di questa diretti- va. Non sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiatu- re che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Sviz- zera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari nonché gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b−k della direttiva 2011/65/UE secon- do le definizioni di cui all’articolo 3 di questa direttiva. 5 Per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o fa progettare o produrre un’apparecchiatura elettrica ed elettronica e la commercializza con il proprio nome o il proprio marchio. 6 Per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Svizzera che immette sul mercato svizzero un’apparecchiatura elettrica o elettronica prove- niente dall’estero. 7 Per commerciante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un’apparecchiatura elettrica o elettro- nica, ad eccezione del fabbricante e dell’importatore. 8 L’importatore o il rivenditore che immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o il proprio marchio o modifica le apparecchiature già presenti sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità ai requisiti di cui al numero 2 è considerato un fabbricante. 9 Per mandatario si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che sia stata incaricata per scritto da un fabbricante di eseguire determinati compiti per suo conto. 10 Per messa a disposizione sul mercato si intende qualsiasi fornitura a titolo oneroso o gratuito di apparecchiature elettriche o elettroniche per la distribuzione, il consu- mo o l’uso sul mercato nel corso di un’attività commerciale.
11 Perimmissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di
un’apparecchiatura elettrica o elettronica sul mercato. 12 Per richiamo si intende qualsiasi misura volta a garantire che il consumatore finale restituisca un’apparecchiatura elettrica o elettronica che è già stata resa disponibile.
56 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2012/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.
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13 Per ritiro si intende qualsiasi misura adottata per impedire la messa a disposizione sul mercato di un’apparecchiatura elettrica o elettronica della catena di approvvigio- namento.
N. 2 cpv. 1 frase introduttiva, nota a piè di pagina 1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE57 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei sottoelencati:
N. 3 I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elet- troniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE58 per le applicazioni ivi riportate.
N. 4.1 cpv. 9 9 Il fabbricante deve tenere un registro delle sue apparecchiature elettriche ed elet- troniche non conformi e dei relativi richiami e ritiri, informandone regolarmente i rivenditori.
4.1bis Mandatario
1 Il fabbricante può nominare per scritto un mandatario. Il fabbricante non può
delegare a un mandatario gli obblighi di cui al numero 4.1 capoversi 1 e 2. 2 Un mandatario svolge i compiti definiti per conto del fabbricante. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti: a. tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposi- zione dell’autorità cantonale competente per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchiatura elettrica o elettronica; b. su richiesta motivata dell’autorità cantonale competente, fornire a tale auto- rità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al presente alle- gato;
57 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delega- ta (UE) 2015/863 della Commissione, GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10. 58 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delega- ta (UE) 2018/742 della Commissione, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.
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c. su richiesta dell’autorità cantonale competente, cooperare con tale autorità in merito a qualsiasi misura volta a garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano conformi alle disposizioni del presente allegato.
N. 4.2 cpv. 7 7 L’importatore deve tenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroni- che non conformi importate come pure dei richiami e dei ritiri di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche e informare regolarmente i rivenditori a tale proposito.
N. 6 cpv. 1 lett. b
1 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente
allegato nel modo seguente: b. il numero 3 alla versione vigente degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE.
N. 8
1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 1–6 non si applicano:
a. alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:
Apparecchiatura Data
Dispositivi medicali 22 luglio 2014 Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016 Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali destinati 22 luglio 2017 esclusivamente a uso industriale e commerciale Altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di 22 luglio 2019 applicazione della direttiva 2002/95/CE59 (art. 4 par. 3 della direttiva 2011/65/UE)60
b. alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° luglio 2006.
59 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44; abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
60 Cfr. nota relativa al n. 1 cpv. 1.
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2019
2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 7–10 non si applicano:
a. ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo, ai dispositi- vi medico-diagnostici in vitro e agli strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 22 luglio 2021; b. alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 22 luglio 2019. 3 I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che: a. sono state immesse sul mercato secondo i capoversi 1 e 2; o b. contengono sostanze impiegate in applicazioni che hanno beneficiato di un’esenzione in virtù degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e che sono state immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima della scadenza di tale esenzione, se i componenti interes- sati dall’esenzione sono sostituiti in tali apparecchiature. 4 Qualora il riutilizzo avvenga in un sistema interaziendale chiuso e verificabile e i consumatori siano informati che i pezzi di ricambio sono stati riutilizzati, il divieto di cui al numero 2 non si applica nemmeno al riutilizzo di pezzi di ricambio che sono: a. rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettro- niche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016; b. rimossi da dispositivi medicali o da dispositivi di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2014 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024; c. rimossi da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato prima del 22 luglio 2016 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026; d. rimossi da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2017 e utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; e. rimossi da qualsiasi altra apparecchiatura elettrica ed elettronica non con- templata dalla direttiva 2002/95/CE immessa sul mercato prima del 22 luglio
2019 e utilizzata nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 22 luglio 2029. 5 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati ad eccezione di quelle che contengono decabromodifeniletere.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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