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AS 2019 15

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di alimenti per animali

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di alimenti per animali

del 17 dicembre 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli alimenti per animali seguenti:

Voce di tariffa2 Designazione della merce

0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

– piselli (Pisum sativum):

1011 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
1091 – – altri, per l’alimentazione di animali

– ceci:

2011 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
2091 – – altri, per l’alimentazione di animali

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

3111 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3191 – – – altri, per l’alimentazione di animali

– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):

3211 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3291 – – – altri, per l’alimentazione di animali

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

3311 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3391 – – – altri, per l’alimentazione di animali

RS 531.211.33

2018-3722 15

Liberazione di scorte obbligatorie di alimenti per animali. O del DEFR RU 2019

Voce di tariffa Designazione della merce

– – Bambara groundnut (piselli di terra) (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea):

3411 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3491 – – – altri, per l’alimentazione di animali

– – fagioli dall’occhio a ciclo breve (fagioli dall’occhio) (Vigna unguiculata):

3511 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3591 – – – altri, per l’alimentazione di animali

– – altri:

3911 – – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3991 – – – altri, per l’alimentazione di animali

– lenticchie:

4011 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
4091 – – altri, per l’alimentazione di animali

– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

5012 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
5091 – – altri, per l’alimentazione di animali

– piselli del tropico (Cajanus cajan):

6011 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
6091 – – altri, per l’alimentazione di animali

– altri:

9021 – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
9081 – – altri, per l’alimentazione di animali
1201. Fave di soia, anche frantumate:
9010 – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione

dell’olio

1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1040 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbri-

cazione dell’olio

1051 – – – – per l’alimentazione di animali
1206. Semi di girasole, anche frantumati:

– non sgusciati:

0010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbrica-

zione dell’olio

0021 – – – per l’alimentazione di animali

– sgusciati:

0040 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbrica-

zione dell’olio

0041 – – – per l’alimentazione di animali
2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di

barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

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Liberazione di scorte obbligatorie di alimenti per animali. O del DEFR RU 2019

Voce di tariffa Designazione della merce

– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili, per l’alimentazione di animali:

1011 – – proteine di patate
1018 – – altri
2304. 0010 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma

di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia, per l’alimentazione di animali

2305. 0010 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma

di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide, per l’alimentazione di animali

2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma

di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

1010 – di cotone, per l’alimentazione di animali
2010 – di lino, per l’alimentazione di animali
3010 – di girasole, per l’alimentazione di animali

– di semi di ravizzone o di colza:

4110 – – a basso tenore di acido erucico, per l’alimentazione di animali
4910 – – altri, per l’alimentazione di animali
5010 – di noce di cocco o di copra, per l’alimentazione di animali
6010 – di noci o di mandorle di palmisti, per l’alimentazione di animali
9011 – di germi di granturco, per l’alimentazione di animali
9021 – altri, per l’alimentazione di animali

Art. 2 Quantità massima La quantità massima di alimenti per animali che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente dispo- nibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La doman- da deve essere motivata. 2 Il settore alimentazione determina la quantità liberata e il periodo di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell’economia.

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Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie Prima che gli alimenti per animali siano prelevati da una scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri. 2 Il proprietario è autorizzato a fornire al cliente solo le quantità necessarie per coprire il suo fabbisogno effettivo. 3 Se il proprietario non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, il settore alimentazione può revocare l’autorizzazione accordatagli per la liberazione delle scorte obbligatorie o respingere le sue successive richieste di liberazione. 4 Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative entrate e uscite e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.

Art. 7 Opposizione Conformemente all’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigiona- mento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare le decisioni del settore alimentazione mediante opposizione per scritto entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.

Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

3 RS 531 4 RS 531

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Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.

17 dicembre 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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