AS 2019 153
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 19 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 34 cpv. 2bis e 3 lett. dbis–dquater 2bis Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea riguardanti la definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne ed erogati in virtù degli articoli 5 paragrafo 5 lettera b, 15 e 17 del regolamento (UE) n. 515/2014, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA. 3 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) n. 514/20142, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell’arti- colo 7a LOGA, e riguardino: dbis. le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con ri- guardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comu- nicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione, e siano stati erogati in virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 lettera a del regolamento (UE) n. 514/2014; dter. le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione e siano stati erogati in virtù dell’arti- colo 26 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) n. 514/2014;
1 RS 142.204
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4.
2018-2833 153
Entrata e rilascio del visto. O RU 2019
dquater. gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo e siano stati erogati in virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) n. 514/2014;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
19 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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