AS 2019 155
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Modifica del 14 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Art. 8e cpv. 2 lett. m
2 La decisione istitutiva deve in particolare:
m. contenere, per le commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il profilo dei requisiti dei relativi membri.
Titolo prima dell’art. 8j Sezione 1b: Organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato
Art. 8j, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Poteri del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizza- tive, in particolare i membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio d’isti- tuto degli stabilimenti della Confederazione. 1bis Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzati- va di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l’assemblea generale deve
1 RS 172.010.1
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eleggere e i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organiz- zazioni di diritto privato in virtù degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbliga- zioni2.
Art. 8k cpv. 1 1 In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione di organizzazioni della Confederazione nonché dei rappre- sentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
2 Le seguenti modifiche nell’allegato 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2020:
a. stralcio delle voci «DEFR Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche», «DEFR Commissione federale per i responsabili della formazione professionale», «DEFR Commissione federale per le scuole specializzate superiori», «DFI Commissione federale per i pro- blemi inerenti all’alcool», «DFI Commissione federale per la prevenzione del tabagismo», «DFI Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale», e «DFI Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza»; b. aggiunta della voce «DFI Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili».
14 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 220
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 8e cpv. 2 lett. gbis, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)
Commissioni extraparlamentari
Le seguenti commissioni sono stralciate: N. 1.3
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DEFR Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per i responsabili della formazione professionale DFI Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza Commissione federale per la prevenzione del tabagismo
La seguente commissione è aggiunta: N. 1.3
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili
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Le seguenti commissioni sono state ridenominate: N. 1.1
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI «Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano» in «Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano»
N. 1.3
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DEFR «Commissione di periti doganali» in «Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali» DFI «Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari» in «Commissione federale per le questioni familiari» «Commissione federale per l’alimentazione» in «Commissione federale per la nutrizione» «Commissione federale per la salute sessuale» in «Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili»
N. 2 Concerne soltanto il testo tedesco
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale
Art. 28a, 53, 54 e 76 cpv. 2 e 3 Abrogati
2. Ordinanza del 5 marzo 20044 sul fondo per la prevenzione
del tabagismo
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
3. Ordinanza del 14 febbraio 20075 sugli esami genetici sull’essere
umano
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Commissione di esperti» è sostituita con «Com- missione».
Art. 1 cpv. 1 lett. c
1 La presente ordinanza disciplina:
c. la composizione e l’organizzazione della Commissione federale per gli esa- mi genetici sull’essere umano (Commissione).
3 RS 412.101 4 RS 641.316 5 RS 810.122.1
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4. Ordinanza del 25 maggio 20116 sulla dipendenza da stupefacenti
Art. 1 lett. f La presente ordinanza disciplina: f. la Commissione peritale.
Titolo prima dell’art. 34 Capitolo 7: Commissione peritale, emolumenti e protezione dei dati Sezione 1: Commissione peritale
Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva
1 La Commissione peritale ha i compiti e le competenze seguenti:
Art. 35–37 Abrogati
5. Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19977
Art. 8 Pareri L’UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.
Art. 8a cpv. 5
5 L’UFAG chiede il parere delle autorità federali interessate.
Art. 9 cpv. 1
1 L’UFAG decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2–7.
Art. 11 Decisione sull’opposizione L’UFAG decide sull’opposizione dopo aver sentito le autorità federali e cantonali interessate.
6 RS 812.121.6 7 RS 910.12
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Art. 15 cpv. 2 2 L’UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
Art. 22 Abrogato
8 RS 172.021
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