AS 2019 1593
Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con Dichiarazione)
Testo originale
Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Concluso a Berlino il 19 marzo 2018 Applicato provvisoriamente dal 19 marzo 2018
I Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Polonia, della Federazione Russa, della Repubblica Slovacca, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, dell’Ungheria, di seguito denominati «precedenti Parti contraenti», che hanno firmato la Convenzione del 30 novembre 20091 relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata «Convenzione») ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi, e il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l’adesione del Governo del Regno di Spagna il 6 ottobre 2011 a Berlino, da una parte, e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, prendendo atto che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha firmato il Protocollo d’intesa concernente la fase preparatoria dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Prepara- tory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility), stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;
RS 0.422.101 1 RS 0.422.10
2019-1629 1593
Costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. RU 2019 Adesione del Regno Unito. Prot.
prendendo atto che i rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d’intesa; prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l’auspicio che altri Stati partecipino alle attività comuni ogget- to della Convenzione; prendendo atto che il 27 aprile 2017 l’assemblea della società European XFEL GmbH, costituita ai sensi della Convenzione, ha raccomandato all’ unanimità: – che venisse offerto al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti, e – di accettare l’impegno del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di contribuire ai costi di costruzione con un importo pari a
26 241 142 euro (prezzi di riferimento del 2005),
conformemente all’articolo 14 comma 1 della Convenzione hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderisce alla Con- venzione in qualità di Parte contraente. L’adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti.
Art. 2 In deroga all’articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno Unito di Gran Breta- gna e Irlanda del Nord contribuisce ai costi di costruzione con un importo pari a
26 241 142 euro (prezzi di riferimento del 2005).
Art. 3 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di appro- vazione del presente Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo del presente Protocollo. I Governi citati nel preambolo del presente Protocollo convengono che a partire dal 19 marzo 2018 le clausole del Protocollo siano applicate in via provvisoria, fermo restando che l’entrata in vigore del Protocollo è soggetta all’espletamento delle pertinenti procedure costituzionali in ognuno degli Stati contraenti e firmatari non- ché all’entrata in vigore della Convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.
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Art. 4 Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva le disposi- zioni contenute nell’Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizza- zione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. La Conferenza dei Plenipotenziari, riunitasi per la firma del presente Protocollo, ha preso atto dell’allegata Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Breta- gna e Irlanda del Nord.
Fatto a Berlino il 19 marzo 2018 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale deposi- tato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che diventano Parti contraenti della Convenzione.
(Seguono le firme2)
2 Il 17 ottobre 2018 il Governo della Grecia ha comunicato al depositario che la Grecia non intende essere parte del Protocollo. La firma della Grecia al Protocollo è dunque considerata ritirata.
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Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
La conferenza prende atto della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata: In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando il Protocollo di adesione alla Convenzione relativa alla costru- zione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contrae i seguenti obblighi:
1. La presente Dichiarazione sostituirà qualsiasi Dichiarazione precedente del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominato «Regno Unito»).
2. Il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell’Impianto XFEL
non dovrà superare l’importo fissato nel presente Protocollo alla Conven- zione e il contributo del Regno Unito ai costi di esercizio antecedenti il suo primo riesame non dovrà superare i 3,3 milioni di euro all’anno.
3. Il Regno Unito parteciperà all’XFEL in conformità con l’articolo 15 della
Convenzione. Ciononostante, il Regno Unito riesaminerà la sua partecipa- zione attiva e il suo contributo annuale e, a seguito di tale riesame, potrà esercitare il diritto di recesso il 31 marzo 2020, senza incorrere in penali, dopo averne dato disdetta scritta con un anno di preavviso. Comunque, in caso di uso significativamente eccessivo dell’impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica del Regno Unito (in rapporto alla quota del Regno Unito nell’ambito del budget di esercizio) nei tre anni precedenti il ri- tiro del Regno Unito, si stipulerà un accordo su un’adeguata compensazione.
4. Nel caso in cui il primo riesame del Regno Unito raccomandi la continua-
zione della partecipazione al progetto, il Regno Unito adempirà integralmen- te agli oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, il Regno Unito decida di ritirare la partecipazione in seguito al suo primo rie- same, corrisponderà il cinquanta per cento della sua quota sui costi di dis- missione come previsto dalla Convenzione.
5. L’articolo 24 sulla riservatezza dello Statuto (Allegato alla Convenzione) va
interpretato come segue al fine di soddisfare i requisiti del Freedom of Infor- mation Act del 2000 del Regno Unito: il socio Regno Unito della società European XFEL GmbH non violerà l’articolo 24 nel caso in cui (i) sia costretto a rivelare informazioni riservate in risposta ad una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act del 2000, (ii) non siano, in seguito a consul- tazioni con l’European XFEL GmbH, applicabili le eccezioni previste da tale legge rispetto all’informazione riservata richiesta e (iii) un rifiuto di rivelare l’informazione richiesta comporti una violazione del Freedom of Informa-
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tion Act 2000 da parte dell’autorità del Regno Unito che rappresenta il Regno Unito nella sua qualità di socio. 6. Nel caso di conflitto tra le clausole contenute nei documenti relativi alla par- tecipazione del Regno Unito all’XFEL, sarà applicato il seguente ordine di precedenza: l. la presente Dichiarazione, 2. il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elet- troni liberi a raggi X, riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 3. la Convenzione, 4. lo Statuto di Euro- pean XFEL GmbH.
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