AS 2019 1653
Ordinanza sui diritti politici
Ordinanza sui diritti politici (ODP)
Modifica del 29 maggio 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 5 Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione 1 Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto canto- nale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone. 2 Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale. 3 Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende: a. il numero degli aventi diritto di voto; b. il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle; c. nel caso d’iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall’iniziativa popolare e dal controprogetto. 4 I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.
1 RS 161.11
2019-1341 1653
Diritti politici. O RU 2019
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019
29 maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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