AS 2019 1749
Legge federale sulla navigazione interna
Legge federale sulla navigazione interna (LNI)
Modifica del 17 marzo 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta:
I La legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Sostituzione di termini 1 In tutta la legge «patente di navigazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «licenza di condurre». 2 In tutta la legge, eccettuati il titolo prima dell’articolo 18 e gli articoli 18 capo- verso 4, 19 capoverso 1 e 59 capoverso 4, «patente» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «licenza»; nel titolo prima dell’articolo 18 e negli articoli 18 capoverso 4, 19 capoverso 1 e 59 capoverso 4, «patente» o «patenti» è stralciato. 3 Negli articoli 14 e 58 capoverso 2 «esame» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «ispezione». 4 Nel titolo prima dell’articolo 24a, nonché negli articoli 24b, rubrica e capoversi 2, 4 e 5, 41, rubrica e capoverso 3 e 41a, rubrica, «inidoneità alla guida» è sostituito con «inattitudine a condurre». 5 Nell’articolo 21 «inidoneità alla guida» è sostituito con «inidoneità a condurre» e «idoneità alla guida» è sostituito con «idoneità a condurre».
6 Nell’articolo 1 capoverso 2 «natanti» è sostituito con «veicoli».
7 In tutta la legge, eccettuati gli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 3, 49 capo- verso 1, 61 capoverso 5 e 62 capoverso 2, «battello» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «natante».
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8 Nell’articolo 62 capoverso 3 «concessionaria» è sostituito con «professionale».
9 In tutta la legge «analisi alcolemica dell’alito» è sostituito con «analisi della con- centrazione di alcol nell’alito»3.
Art. 8 cpv. 1 1 Per la costruzione, la modifica e l’esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d’approdo per battelli della Confederazione e delle imprese pubbliche di naviga- zione occorre l’approvazione dei piani dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 13 cpv. 2 e 2bis
2 La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se:
a. il natante è conforme alle prescrizioni; b. è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile; e c. nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o impianti galleggianti, l’impresa ha fornito l’attestato di sicurezza. 2bis Il Consiglio federale determina i documenti necessari per l’attestato di sicurezza.
Art. 14 cpv. 1bis, 3 e 4 1bis Nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o impianti galleggianti, l’autorità competente valuta i documenti presentati per l’attestato di sicurezza in funzione dei rischi, sulla base di rapporti d’ispezione di periti indipen- denti o di propri controlli per campionatura.
3 e 4 Abrogati
Titolo prima dell’art. 15a Sezione 1a: Vigilanza
Art. 15a Ispezioni successive 1 L’autorità competente sottopone i natanti a successive ispezioni periodiche. Effet- tua inoltre ispezioni successive se: a. sussistono dubbi sulla sicurezza d’esercizio del natante; o b. il natante è stato trasformato o ha subito modifiche sostanziali. 2 Le ispezioni successive possono essere effettuate in funzione dei rischi, sulla base di rapporti d’ispezione di periti indipendenti o di controlli per campionatura delle autorità.
3 IlConsiglio federale può emanare prescrizioni sull’ispezione successiva dei
natanti.
3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale
(art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 15b Trasformazioni e modifiche 1 Se prevede trasformazioni o modifiche del natante che possono incidere sulla sua sicurezza d’esercizio, il detentore o il proprietario deve annunciarle all’autorità competente prima di realizzarle.
2 Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall’approvazione dei
piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistenti, occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d’esercizio.
3 L’autorità competente decide caso per caso e stabilisce la procedura.
Art. 17 cpv. 2, 4 e 5 2 La licenza di condurre è rilasciata se l’esame ufficiale ha provato che il candidato è idoneo a condurre e capace di condurre.
4 e 5 Abrogati
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 17a Idoneità a condurre e capacità di condurre
1 Chi conduce un natante dev’essere idoneo a condurre e capace di condurre.
2 Chi esercita un servizio nautico a bordo di un natante dev’essere idoneo a con- durre.
3 È idoneo a condurre chi:
a. ha compiuto l’età minima stabilita dal Consiglio federale; b. ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza un natante o per esercitare con sicurezza un servizio nautico; c. è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la conduzione sicura di un natante o l’esercizio sicuro di un servizio nautico; e d. per il suo comportamento precedente offre garanzia che, nel condurre un natante o nell’esercitare un servizio nautico, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.
4 È capace di condurre chi:
a. conosce le norme di circolazione; e b. sa condurre con sicurezza i natanti della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre. 5 Esercita un servizio nautico chi fa parte, oltre al conduttore, dell’equipaggio mini- mo prescritto per il natante o svolge attività nautiche su incarico del conduttore.
Art. 17b Accertamento dell’idoneità a condurre e della capacità di condurre 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità a condurre di una persona, questa è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
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a. conduzione in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata; b. conduzione sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente l’idoneità a condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza; c. violazioni delle norme di circolazione facenti desumere mancanza di riguar- do per il prossimo; d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’articolo 66c della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità; e. comunicazione di un medico secondo la quale una persona non è idonea a condurre con sicurezza un natante a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza. 2 Dal compimento dei 75 anni, i titolari di una licenza di condurre natanti devono sottoporsi ogni due anni a un esame medico di controllo dell’idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esame medico. Può segnatamente dispor- re che i titolari di determinate categorie di licenze si sottopongano all’esame di un medico di fiducia prima del compimento dei 75 anni e a intervalli diversi. 3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunica- zioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamen- te all’UFT, all’autorità cantonale o militare competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, questa può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di condut- tore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfeziona- mento oppure una formazione complementare. 6 Se ha dubbi sull’idoneità alla guida o a condurre di una persona, l’autorità compe- tente in materia di circolazione stradale o di navigazione lo comunica all’autorità di ammissione competente per l’altro ambito di circolazione qualora l’interessato sia titolare di una licenza corrispondente.
Art. 18a Periodo di attesa in seguito a conduzione senza licenza Chi ha condotto un natante senza essere titolare della corrispondente licenza di condurre non riceve tale licenza per almeno sei mesi dall’infrazione. Se il contrav- ventore raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decor- re da quel momento.
4 RS 831.20
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Art. 19, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Revoca in generale e ammonimento 3 Le infrazioni alle norme di circolazione e alle disposizioni sull’inattitudine a con- durre per le quali la presente legge commina una pena detentiva o una pena pecunia- ria comportano la revoca della licenza di condurre o l’ammonimento del conduttore. 4 Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere conside- rate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la navigazione, la colpa, la reputazione quale conducente di veicoli a motore e conduttore di natanti e la necessità professionale di condurre un natante. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.
Art. 20 cpv. 1 lett. d
1 Commette un’infrazione lieve chi:
d. conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e senza commettere altre infra- zioni alle norme di circolazione.
Art. 20a cpv. 1 lett. b ed e
1 Commette un’infrazione medio grave chi:
b. conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e commette inoltre un’infra- zione lieve alle norme di circolazione; e. non ha la volontà o non è in grado di condurre un natante senza mettere in pericolo o molestare terzi.
Art. 20b cpv. 1 lett. b e c
1 Commette un’infrazione grave chi:
b. conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6); c. sotto l’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi è in stato di inattitudine a condurre e in questo stato conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo;
Art. 20c cpv. 2 2 Nell’ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circola- zione della presente legge, le autorità di perseguimento penale, le autorità giudiziarie e quelle amministrative possono consultare mediante procedura di richiamo il regi- stro delle misure amministrative di cui alla legge federale sulla circolazione stradale.
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Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c
1 La licenza è revocata per un tempo indeterminato se:
a. le attitudini fisiche e psichiche del titolare non gli consentono o non gli con- sentono più di condurre con sicurezza un natante; c. a causa del suo precedente comportamento, il titolare non offre alcuna garanzia che in futuro, nel condurre un natante, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.
Art. 24a Inattitudine a condurre 1 Chiunque sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non ha le necessarie attitudini fisiche o psichiche, durante tale periodo non è ritenuto idoneo a condurre e non può condurre un natante, partecipare alla sua con- duzione o esercitarvi un servizio nautico a bordo. 2 Il Consiglio federale può vietare la conduzione sotto l’influsso dell’alcol a chi conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.
Art. 24b cpv. 3 lett. a e c, 3bis, 4bis, 6 e 7
3 È ordinata una prova del sangue se:
a. vi sono indizi di inattitudine a condurre non riconducibili all’influsso dell’alcol; c. la persona interessata esige che sia effettuata un’analisi della concentrazione di alcol nel sangue5. 3bis La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se questa non è adatta ad accertare l’infra- zione. 4bis Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell’alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue. 6 Il Consiglio federale fissa la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette che sia data l’inattitudine a con- durre secondo l’articolo 24a e stabilisce il livello a partire dal quale la concentrazio- ne di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono considerate qualifi- cate.
7 Il Consiglio federale può:
a. fissare, per altre sostanze che riducono l’idoneità a condurre, la concentra- zione nel sangue a partire dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette che sia data l’inattitudine a condurre secondo l’articolo 24a;
5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale
(art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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b. prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, segnatamente le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie; c. prevedere eccezioni all’applicazione della presente sezione alla conduzione di determinati tipi di natanti senza motore; d. autorizzare un ufficio federale a disciplinare i dettagli tecnici o amministra- tivi.
Art. 28 Polizia della navigazione L’UFT emana le prescrizioni necessarie alla sicurezza e all’ordine della navigazione renana internazionale, segnatamente quelle fondate su risoluzioni della Commis- sione centrale per la navigazione sul Reno. Può dichiarare applicabili queste prescri- zioni anche al tratto tra Basilea e Rheinfelden.
Art. 30 cpv. 1 1 I Cantoni rivieraschi sono competenti per l’ispezione e la stazzatura dei battelli utilizzati nella navigazione internazionale sul Reno nonché per il rilascio e la revoca delle licenze di tali battelli e delle licenze dei loro conduttori e dei membri dei loro equipaggi, indipendentemente dal luogo di stazionamento del battello o dal domici- lio o dal luogo di dimora del candidato oppure del titolare della licenza.
Art. 31 cpv. 1 1 Un natante non può essere messo in circolazione prima che sia stato presentato un attestato di assicurazione di responsabilità civile.
Art. 41 cpv. 1 e 2 1 Chiunque in stato di ebrietà conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6). 2 Chiunque, in stato di inattitudine a condurre per altri motivi, conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 49 Abrogato
Art. 56 cpv. 2bis 2bis Può emanare prescrizioni particolari per la navigazione militare e per la naviga- zione civile dell’Amministrazione federale. Tali prescrizioni possono segnatamente derogare alle disposizioni della presente legge concernenti l’ammissione dei natanti,
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la formazione e l’ammissione dei conduttori e le norme di circolazione. Possono prevedere provvedimenti di circolazione particolari.
Art. 58 cpv. 3 3 Le licenze di condurre e le licenze di membro dell’equipaggio sono rilasciate e re- vocate dal Cantone, nel quale il candidato o il titolare della licenza ha il domicilio oppure, in mancanza del domicilio, la dimora. Se questo Cantone non rilascia licen- ze, è competente il Cantone di stazionamento del natante.
Titolo prima dell’art. 62a Capo decimo: Disposizioni esecutive e finali
Art. 62a Comunicazioni 1 Le autorità penali comunicano all’autorità competente ogni infrazione che può dar luogo a un provvedimento previsto nella presente legge. 2 Le autorità penali comunicano all’UFT ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un’impresa di navigazione concessionaria oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni esecutive del Consiglio federale.
Titolo prima dell’art. 63 Abrogato
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20026 sui disabili
Art. 9 cpv. 3 lett. c n. 4
3 Il diritto di ricorso comprende:
c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità fede- rali in virtù:
4. degli articoli 8, 14 e 15b capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre
19757 sulla navigazione interna,
6 RS 151.3 7 RS 747.201
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2. Legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 66c cpv. 1 1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della legge federale del 3 ottobre
197510 sulla navigazione interna).
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 luglio 2017.11
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
1° maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
8 RS 831.20 9 RS 741.01 10 RS 747.201 11 FF 2017 2155
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