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AS 2019 1759

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del 1° maggio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 12, 15, nota a piè di pagina e 21, lett. b n. 8 e d n. 10

1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a. tipi di veicoli galleggianti:

12. concerne soltanto il testo francese

15. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel

campo d’applicazione della direttiva 2013/53/UE2 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d’acqua al numero 18,

21. il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione

umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici; ai sensi della pre- sente ordinanza questo natante è considerato un sottogruppo dei battelli a remi, b. definizioni di tecnica navale:

8. il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi

dell’articolo 2 lettera j dell’ordinanza del 14 ottobre 20153 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat),

1 RS 747.201.1 2 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, versione della GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90 3 RS 747.201.3

2018-0101 1759

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d. definizioni generali:

10. persone che partecipano alla conduzione di un natante: conduttori e

persone che fanno parte dell’equipaggio prescritto o esercitano un’attività nautica a bordo su incarico del conduttore.

Art. 16 cpv. 2bis e 3 2bis Sono inoltre esclusi dall’obbligo di contrassegno i natanti non destinati all’impiego professionale, sprovvisti di motore, la cui lunghezza dello scafo non supera 4 m, se navigano in acque correnti, canali, nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano e: a. dispongono di una valutazione della conformità di cui all’articolo 148j; b. sono conformi alla norma SN EN ISO 6185-1, 2001, Battelli pneumatici – Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW4; c. non sono dotati né di specchio di poppa né di fondo fissi; e d. sono costituiti da più camere d’aria. 3 I battelli di cui al capoverso 2 lettera a portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui al capoverso 2 lettere b–d e 2bis, in modo ben visibi- le, il nome e l’indirizzo del proprietario o del detentore.

Art. 30, rubrica e cpv. 1 Battelli di servizio 1 I battelli dell’esercito, della polizia e dell’Amministrazione federale delle dogane possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.

Art. 40 cpv. 2

2 L’avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al

minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 61 km/h).

4 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso

l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Titolo prima dell’art. 40a 25a Incapacità di condurre e valori limite

Art. 40a Valori limite generali 1 È considerato in ogni caso incapace di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) chiunque partecipi alla conduzione di un natante se: a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o supe- riore; b. presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,25 mg/l o superiore; oppure c. ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.

2 Per concentrazione di alcol qualificata s’intende:

a. una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,80 per mille o superiore; b. una concentrazione di alcol nell’alito di 0,40 mg/l o superiore. 3 È considerato incapace di condurre per effetto di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite: a. tetraidrocannabinolo (cannabis) 1,5 µg/l b. morfina libera (eroina/morfina) 15 µg/l c. cocaina 15 µg/l d. anfetamina 15 µg/l e. metanfetamina 15 µg/l f. MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15 µg/l g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15 µg/l 4 La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di condurre di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica. 5 Sono escluse dal divieto di condurre per effetto dell’alcol e di stupefacenti di cui ai capoversi 1–4 le persone su: a. natanti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere bd; b. natanti sprovvisti di motore, il cui scafo non supera 4 m di lunghezza e che adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere bd.

Art. 40abis Valori limite specifici 1 La conduzione sotto l’effetto dell’alcol è vietata per chiunque partecipi alla condu- zione di un natante destinato all’impiego professionale se: a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o supe- riore;

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b. presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,05 mg/l o superiore; op- pure c. ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.

2 I valori limite di cui all’articolo 40a capoverso 1 si applicano nel caso di:

a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia o di altri servizi di soccorso di milizia; b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della prote- zione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste orga- nizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto.

Art. 40bbis Analisi della concentrazione di alcol nell’alito

1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito può essere effettuata con:

a. un etilometro precursore di cui all’articolo 40c; b. un etilometro probatorio di cui all’articolo 40cbis. 2 Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 40c cpv. 5 e 6).

Art. 40c Esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore e riconoscimento dei valori 1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore può essere effettuata: a. non prima di 20 minuti dopo l’assunzione di bevande; o b. dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.

2 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del

15 febbraio 20065 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 3 L’impiego degli etilometri precursori per l’esecuzione di analisi della concentra- zione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federa- le delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 marzo

20076 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

4 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere condotta un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio oppure ordinata una prova del sangue.

5 RS 941.210 6 RS 741.013

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5 Se le misurazioni di cui al capoverso 4 non differiscono di oltre 0,05 mg/l, il valore determinante delle misurazioni è quello più basso. L’incapacità di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) è considerata accertata se sono adempiute le seguenti condizioni: a. natanti provvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla condu- zione di un natante provvisto di motore, il valore più basso delle due misura- zioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e la persona riconosce questo valore ap- ponendo la propria firma; b. natanti sprovvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla con- duzione di un natante sprovvisto di motore, il valore più basso delle due mi- surazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superio- re a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,55 mg/l, e la persona riconosce questo valore apponendo la propria firma. 6 Una persona che ha partecipato alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale è considerata incapace di condurre secondo l’articolo 40abis capover- so 1 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e se riconosce questo valore apponendo la propria firma.

Art. 40cbis Esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio 1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio può essere effettuata non prima di 10 minuti dopo l’assunzione di bevande. 2 Se l’etilometro probatorio rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito.

3 Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del

15 febbraio 20067 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 4 L’impiego degli etilometri probatori per l’esecuzione dell’analisi della concentra- zione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federa- le delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 OCCS8.

Art. 40d Prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol 1 Il prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:

a. il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilo- metro precursore:

1. è superiore ai valori che possono essere riconosciuti apponendo la pro-

pria firma in virtù dell’articolo 40c capoversi 5 e 6 e se non è possibile

7 RS 941.210 8 RS 741.013

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eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilo- metro probatorio,

2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo ap-

ponendo la propria firma e se non è possibile eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio; b. il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito è pari o supe- riore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia partecipato in stato di ebrietà alla conduzione di un natante due o più ore prima del control- lo; c. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o elude lo scopo di tale provvedimento; d. la persona interessata lo richiede. 2 Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condur- re e non è possibile eseguire un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se quest’ultima non è idonea ad accertare l’infrazione.

Art. 40dbis Prelievo del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall’alcol Il prelievo del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre non attribuibili o non unicamente attribuibili all’effetto dell’alcol e la persona inte- ressata ha partecipato in questo stato alla conduzione di un natante. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.

Art. 40dter Persone da sottoporre agli esami Se non è possibile stabilire chi tra più persone partecipava alla conduzione di un natante, tutte le persone in questione possono essere sottoposte agli esami di cui agli articoli 40b–40dbis.

Art. 40e Obblighi della polizia

1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

a. in caso di rifiuto di collaborare a un’analisi preliminare di cui all’articolo 40b o a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui agli articoli 40c e 40cbis verrà ordinata una prova del sangue (art. 24b cpv. 3 lett. b LNI); b. il riconoscimento del risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui all’articolo 40c comporta l’avvio di un procedimento ammi- nistrativo e penale; c. può richiedere un prelievo del sangue. 2 La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, al prelievo del sangue, al prelievo delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 41a cpv. 1 LNI).

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3 L’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alcol nell’alito e l’ordine di prelievo del sangue e di prelievo delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secon- do l’articolo 13 capoverso 3 OCCS9.

Art. 40k Diplomatici e persone con statuto analogo Le persone che partecipano alla conduzione di un natante e che beneficiano di privi- legi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposte, senza il loro consenso, a esami per l’accertamento dell’incapacità di condurre.

Art. 40l Divieto di proseguire la rotta La polizia dispone il divieto di proseguire la rotta o di partecipare alla conduzione di natanti se la persona controllata: a. non è titolare della licenza richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza; b. in uno stato che esclude di condurre con sicurezza, partecipa alla conduzione di un natante per il quale non è richiesta una licenza di condurre; c. ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l; d. partecipa alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale e ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l; e. non osserva una condizione concernente la vista o l’udito.

Art. 40m cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e b

1 La polizia sequestra immediatamente la licenza di condurre natanti se:

a. la persona che conduce il natante appare in stato di ebrietà manifesto o ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,40 mg/l; b. una persona che partecipa alla conduzione di un natante destinato all’im- piego professionale appare in stato di ebrietà manifesto o ha una concentra- zione di alcol nell’alito pari o superiore a 025 mg/l;

Art. 40obis Revoca preventiva Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona che partecipa alla conduzione di un natante, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preven- tivo.

9 RS 741.013

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Art. 82 cpv. 2bis lett. a, 4 e 4bis 2bis La vista e l’udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197610 sull’ammissione alla circolazione (OAC): a. per la vista: 1° gruppo; 4 I titolari di una licenza della categoria B o C devono sottoporsi a un esame medico ogni cinque anni fino a 50 anni compiuti, ogni tre anni da 51 a 75 anni compiuti e ogni due anni dopo quest’età. I titolari di una licenza di tutte le altre categorie devo- no sottoporsi a un esame medico ogni due anni dopo i 75 anni compiuti. 4bis L’esame medico deve essere effettuato sotto la responsabilità di un medico di cui all’articolo 5abis OAC: a. per i titolari di una licenza della categoria B o C: da un medico del livello 2; b. per i titolari di una licenza di tutte le altre categorie: da un medico del livel- lo 1.

Art. 86 cpv. 5 5 In deroga alle disposizioni di cui al capoverso 1, le persone in possesso di una delle seguenti qualifiche di cui al regolamento del 2 giugno 201011 concernente il perso- nale di navigazione sul Reno e richiedenti una licenza di condurre della categoria A devono svolgere soltanto un esame teorico: a. marinai secondo § 3.02 numero 3; b. barcaioli secondo § 3.02 numero 4; c. timonieri secondo § 3.02 numero 5.

Art. 87 cpv. 1bis 1bis I competenti organi cantonali elaborano le domande per l’esame teorico. Posso- no affidare tale compito a terzi. Per l’esame teorico delle categorie A e D pubblicano un modello di questionario con rispettive spiegazioni e una valutazione dell’esame.

Art. 96 cpv. 1 lett. c Concerne soltanto il testo francese

10 RS 741.51 11 RS 747.224.121. Il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU. È disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o su Internet sotto www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (in ted. e fr.) oppure sul sito Internet www.ccr-zkr.org > Documenti > Regolamenti ZKR > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (in ted. e fr.). Copie cartacee sono reperibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Art. 97 cpv. 1

1 La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 2

dell’allegato 7. Il DATEC definisce la forma e il contenuto della licenza di naviga- zione nell’allegato 7.

Art. 100a cpv. 3 e 4 3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarca- zioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 4 Gli impianti per gas liquefatto sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6.

Art. 101 cpv. 3 3 La frequenza delle ispezioni di impianti per gas liquefatto sui natanti immatricolati è disciplinata dalla direttiva della CFSL emanata in virtù dell’articolo 129 capo- verso 6.

Art. 109b cpv. 2 2 Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l’allegato 10. Se del caso, l’Ufficio federale dei trasporti può precisare in una circolare le prescrizioni per le misurazioni di cui all’allegato 10.

Art. 134 cpv. 4bis lett. a e 5 4bis La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:

a. ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11), ai natanti che adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere a–d e alle attrezzature nautiche ido- nee alla competizione (art. 134a cpv. 1), a condizione che circolino su laghi nella zona rivierasca interna o esterna; 5 A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una super- ficie velica superiore a 15 m2 oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capover- so 4 deve trovarsi un salvagente appropriato, dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio galleggiante di almeno 10 m.

Art. 136 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese

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Art. 142 Definizioni In applicazione delle particolari disposizioni della presente sezione si riportano le seguenti definizioni: a. analisi dei rischi: un’analisi ai sensi dell’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 14 marzo 199412 sulla costruzione dei battelli (OCB); b. rapporto sulla sicurezza: un rapporto ai sensi degli articoli 2 lettera e e 17 capoverso 3 OCB; c. perito: una persona ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera a OCB; d. rapporto di perizia: un rapporto ai sensi dell’articolo 2 lettera f OCB; e. obbligo di diligenza: regole ai sensi dell’articolo 5 OCB.

Art. 142a Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli per il trasporto di merci e degli impianti galleggianti in funzione dei rischi. 2 Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione. 3 Se constata che un battello per il trasporto di merci o un impianto galleggiante può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che il proprietario o il detentore adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione. 4 Se le misure adottate dal proprietario o dal detentore non sono sufficienti a garanti- re la sicurezza di persone e beni e la protezione dell’ambiente, può: a. ordinare che il proprietario o il detentore adotti misure più ampie; o b. incaricare terzi di adottare le misure appropriate. 5 I costi per le misure di cui al capoverso 4 lettera b sono a carico del proprietario o del detentore. 6 L’autorità competente può limitare o vietare con effetto immediato l’esercizio e ritirare la licenza di navigazione, nella misura in cui la sicurezza di persone e di beni o la protezione dell’ambiente lo impone.

Art. 142b Collaborazione 1 Il proprietario o il detentore è tenuto a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità compe- tente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti galleggianti.

2 Il proprietario o il detentore deve coadiuvare gratuitamente i rappresentanti

dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

12 RS 747.201.7

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Art. 142c Responsabilità del proprietario o del detentore Il proprietario o il detentore provvede affinché la costruzione dei battelli e degli impianti galleggianti sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.

Art. 142d Organizzazione dell’esercizio L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti galleggianti, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari e dei vettori energetici utilizzati; deve inoltre garantire la manutenzione.

Art. 142e Prescrizioni d’esercizio Il proprietario o il detentore emana le necessarie prescrizioni d’esercizio.

Art. 148a–148e Abrogati

Art. 148f, rubrica Abrogata

Art. 154 Assicuratore L’assicurazione sulla responsabilità civile dev’essere stipulata presso un istituto d’assicurazione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Art. 163 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. l e o nonché 2

1 L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:

l. Abrogata o. articolo 132, quando oggetti dell’attrezzatura prescritti non possono essere sistemati a bordo in modo appropriato; sono fatte salve le disposizioni con- cernenti il recare a bordo mezzi di salvataggio.

2 Abrogato

Art. 165 cpv. 1bis 1bis Essi documentano gli spazi interessati dalle limitazioni e dai divieti che hanno emanato in applicazione dell’articolo 3 capoverso 2 LNI. L’Ufficio federale dei trasporti fornisce il modello di geodati minimo e il modello di rappresentazione minimo.

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Art. 166d Disposizioni transitorie relative alla modifica del 1° maggio 2019 1 I gommoni immatricolati possono restare in esercizio, a condizione che dai con- trolli periodici prescritti non risultino criticità che richiedono la revoca dell’ammis- sione. 2I gommoni che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva UE13 sulle imbarcazioni da diporto e per i quali non è stata presentata la dichiarazione di con- formità prescritta dall’articolo 148j possono essere immatricolati fino al 1° gen- naio 2025 in base al diritto previgente come imbarcazioni da diporto.

3 I salvagenti con sagola di lancio non galleggiante devono essere dotati di una

sagola galleggiante conformemente all’articolo 134 capoverso 5 o sostituiti prima del prossimo controllo periodico, tuttavia entro il 1° gennaio 2022. 4 Le prescrizioni d’esercizio di cui all’articolo 142e devono essere emanate entro il 1° gennaio 2022.

5 Le imbarcazioni sportive e quelle da diporto munite di motore fuoribordo con

potenza di propulsione superiore a 25 kW già in esercizio devono essere dotate di un estintore, in conformità con la norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio14, entro il 1° gennaio 2025 (allegato 15). Non è richiesto un post-equipaggiamento di impianti di estinzione fissi su imbarcazioni sportive o da diporto con motori entrobordo.

II

1 Gli allegati 2, 11, 15 e 19 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 10 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

1° maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15

14 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso

l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 2 (art. 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 58 e 71)

Segnali a vista dei natanti

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (rimando tra parentesi al nume- ro dell’allegato) (art. 18)

Parte Generalità, n. 2 lett. b aggiungere figura 9b

capoverso 3 due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, un fanale di poppa e fanali laterali combi- nati o separati; i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere collocati dove risultano più visibili; il fanale superiore è a 9b luce rossa, quello inferiore a luce verde

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Allegato 10 (art. 100 cpv. 5 e 109b cpv. 2 e 4)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore

1. Condizioni di funzionamento del battello

1.1 Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa

fede il livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A e ri- levato al passaggio del battello.

1.2 Durante la misurazione, tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni

sportive devono essere utilizzate con un carico equivalente a due persone. Fanno eccezione le imbarcazioni previste per l’utilizzo da parte di una sola persona. Il carico equivalente a una persona è definito come 75 kg ± 20 kg. Per tutti gli altri battelli la misurazione viene effettuata a vuoto e con il bat- tello pronto all’esercizio. 1.3 Il motore del battello deve essere portato alla temperatura di esercizio prima che inizi la misurazione. Tutte le altre condizioni di esercizio (combustibile utilizzato, tempo di preriscaldamento ecc.) devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante. 1.4 Per i sistemi di propulsione dotati di assetto variabile, l’angolo di assetto deve essere regolato in modo che la spinta dell’elica/del girante sia parallela alla linea del fondo o della chiglia con uno scarto entro ± 2 gradi. Questa si- tuazione è indicata qui di seguito come assetto di livello per tutte le condi- zioni di prova.

1.5 I motori devono essere azionati a pieno regime per tutte le misurazioni.

Questa condizione è considerata adempiuta, quando il motore raggiunge il regime nominale. È fatta salva la tolleranza concessa di cui al numero 1.6. 1.6 L’elica/Il girante deve essere selezionata/o in modo tale che nella misurazio- ne la velocità del motore rientri entro ± 4 per cento del regime nominale del motore all’assetto di livello, conformemente alla norma EN ISO 8665: 2006, Unità di piccole dimensioni – Motori marini di propulsione e relativi impian- ti – Misurazioni di potenza e dichiarazioni 15. Nella misurazione la velocità del motore può essere regolata con la leva del gas. 1.7 Nel caso di motori con accensione a scintilla privi di regolatore di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere il punto medio dell’intervallo di velocità a pieno regime raccomandato dal fabbricante per la scelta dell’elica. 1.8 Nel caso di motori a regolatori di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere la velocità a regolazione automatica specificata dal fabbricante. Per le eliche a passo variabile, il passo deve essere regolato in modo da otte-

15 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso

l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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nere la velocità del motore dichiarata a pieno regime o il più possibile vicina al pieno regime.

2. Apparecchi e unità di misura

2.1 Le misurazioni sono eseguite secondo i tempi di «FAST/risposta rapida».

2.2 Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si

applicano i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200616 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3. Luogo delle misurazioni

Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d’acqua. Fino a una di- stanza di 25 m non vi dev’essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare il risultato della misurazione.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento

4.1 Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti

dell’ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a

5 m/s.

4.2 Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare e il microfono o immediatamente dietro al microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono

5.1 Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il

punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell’impianto di propul- sione nel momento in cui il natante passa davanti al microfono.

5.2 Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell’acqua e orientato

perpendicolarmente al percorso di prova. L’altezza rispetto alla superficie ri- flettente solida sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misura- zioni, la distanza tra il bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.

16 RS 941.210

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6. Numero di misurazioni e livello sonoro determinante

6.1 Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in

entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massi- mo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido. 6.2 Per tenere conto dell’imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti duran- te le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A).

6.3 Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita

un’altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal ca- so è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

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Allegato 11 (art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto

N. 2 definizione della variabile B Concerne soltanto il testo francese

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Allegato 15 (art. 132 cpv. 1 e 163 cpv. 1 lett. m)

Attrezzatura minima

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (rimando tra parentesi al nume- ro dell’allegato) (art. 132 cpv. 1, 163 cpv. 1 lett. m e 166 cpv. 5)

N. 3, sostituzione di «estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**» (ultimo trattino) con – I motori e i vani motore devono essere protetti contro l’incendio conformemente alla norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – con Protezione antincendio17**

N. 4, sostituzione di «estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**» (ultimo trattino) con – I motori e i vani motore devono essere protetti contro l’incendio conformemente alla norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – con Protezione antincendio**

N. 5, sostituzione di «estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**» (ultimo trattino) con – I motori e i vani motore devono essere protetti contro l’incendio conformemente alla norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni con Protezione antincendio**

N. 6, trattino aggiuntivo dopo «cassetta di pronto soccorso» – Adeguata scaletta mobile, che sui battelli non carichi scenda fino ad almeno 1,00 m sotto il livello dell’acqua

N. 7 cpv. 2 secondo e terzo trattino Concerne soltanto il testo francese

Note a piè di pagina relative ai n. 2–6 Abrogate

17 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso

l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Note a piè di pagina relative ai n. 2–7 * A bordo di battelli sprovvisti di locali sotto coperta dotati di prosciugamento automa- tico non è necessario tenere un attingitoio per l’acqua o un secchio. ** Deve essere disponibile un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio se vi è un impianto a gas, un dispositivo per la cucina o per il ri- scaldamento. *** Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indica- tore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Devono essere ri- spettate le disposizioni del fabbricante concernenti l’installazione. **** I gradi di difficoltà dei corsi d’acqua sono indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 novembre 201218 sulle attività a rischio. Poiché la classificazione dei corsi d’acqua dipende da vari fattori, soggetti tra l’altro a variazioni giornaliere e stagionali, ogni capo barca deve informarsi sulle condizioni del corso d’acqua prima dell’inizio della discesa e deve scegliere per tutti i passeggeri dell’imbarcazione l’attrezzatura idonea alle circostanze.

18 RS 935.911

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Allegato 19 (art. 86 cpv. 1)

Programmi d’esame

Lett. C n. 250

250 Collisione

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