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AS 2019 1785

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Modifica del 22 maggio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 giugno 20151 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che con- cedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Ingresso Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a (concerne soltanto i testi tedesco e francese) 1 Le domande di riconoscimento quale organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indiriz- zate al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 3 cpv. 1 1 La Confederazione promuove le organizzazioni che, tramite fideiussione solidale ai sensi dell’articolo 496 del Codice delle obbligazioni (CO)2, garantiscono crediti bancari a favore di piccole e medie imprese in Svizzera che non sono attive nel

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settore dell’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile

19983 sull’agricoltura.

Art. 4 cpv. 2 lett. a n. 3

2 In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

a. il richiedente, persona fisica o giuridica:

3. conferma che l’importo complessivo da garantire, comprensivo della

fideiussione richiesta e di eventuali fideiussioni esistenti o concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera 1 milione di franchi;

Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo in francese

Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. b e c 1 Il DEFR stipula con ogni organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari.

2 La convenzione disciplina in particolare:

b. gli obiettivi misurabili per l’evoluzione delle nuove fideiussioni e delle quo- te di perdite; c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi della Confederazione alle spese d’amministrazione;

Art. 12 Spese d’amministrazione 1 Le spese d’amministrazione di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge compren- dono le spese per l’esame delle domande, le spese di sorveglianza e i premi di rischio. 2 Per il calcolo del contributo della Confederazione alle spese d’amministrazione è determinante il raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo 10 capoverso 2 lettera b. 3 In seguito alla distribuzione dell’avanzo netto ai proprietari di cui all’articolo 7 capoverso 2 della legge, la Confederazione riduce il suo contributo alle spese d’amministrazione al più tardi nel corso dell’anno civile seguente.

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 2019 I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2019 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore4 fino alla loro scadenza ordinaria.

3 RS 910.1 4 RU 1998 2644, 2007 699 3363

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

22 maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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