AS 2019 1831
Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
RS 0.232.141.11; RU 1978 941
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 2 ottobre 2018 Entrate in vigore il 1° luglio 2019
Traduzione
Tabella delle modifiche1 Regola 69.1
Modifiche2
Regola 69 Inizio e scadenza dell’esame preliminare internazionale
69.1 Inizio dell’esame preliminare internazionale
a) Fatti salvi i paragrafi b) a e), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale avvia tale esame una volta in possesso di tutti i seguenti elementi: i) la domanda di esame preliminare internazionale; ii) l’ammontare dovuto (nella totalità) per la tassa di trattamento e per la tassa di esame preliminare, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora contemplata nella regola 58bis.2; e
1 Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2019 e si applicano a tutte le domande internazionali per le quali è presentata una domanda d’esame preliminare internazionale in tale data o in data successiva. 2 Di seguito è riportato il testo modificato di tutte le regole oggetto di modifiche. Le parti non modificate delle regole in questione sono contrassegnate con l’indicazione «[Nessuna modifica]».
2019-1638 1831
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2019
iii) il rapporto di ricerca internazionale oppure la dichiarazione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatta in virtù dell’articolo 17.2)a), secondo cui non sarà redatto un rapporto di ricerca internazionale, e il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1, a meno che il depositante non abbia esplicitamente chiesto di posticipare l’inizio dell’esame preliminare internazionale fino alla scadenza del termine applicabile secondo la regola 54bis.1.a). b) a e) [Nessuna modifica]
69.2 [Nessuna modifica]
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