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AS 2019 1835

Regolamento della navigazione sul Lemano

Regolamento della navigazione sul Lemano (RNL)

RS 0.747.221.11; RU 1978 1993

Modifica del Regolamento Approvata dal Consiglio federale il 27 febbraio 2019 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2019

I Il Regolamento del 7 dicembre 1976 della navigazione sul Lemano è modificato come segue:

Traduzione

Art. 1 lett. bbis–cter, dter, ebis, eter, kbis Nel presente Regolamento: bbis. il termine «moto d’acqua» designa un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utiliz- za un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno (direttiva 2013/53/UE1) (altre designazioni con lo stesso significato: scooter d’acqua, jet ski e jet bike); bter. il termine «apparecchio con propulsione a idrogetto» designa un apparec- chio che per spostarsi al di sopra dell’acqua e nell’acqua utilizza la reazione di un getto d’acqua come propulsione. L’elemento meccanico che genera la reazione necessaria per lo spostamento può essere incorporato nell’apparecchio stesso o sostenuto da una costruzione galleggiante; c. il termine «veliero» designa un’imbarcazione che naviga a vela, anche se è munita di mezzi meccanici di propulsione, a condizione tuttavia che gli stes- si non vengano usati;

1 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

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cbis. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) designa un veliero con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l’attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf; cter. il termine «tavola a vela» designa un veliero con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°; dter. il termine «nave passeggeri» designa una nave utilizzata per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale; ebis. il termine «nave a remi» designa una nave che può essere mossa soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di tra- smissione simile alla forza umana; eter. il termine «imbarcazione da diporto» designa un’unità da diporto di qualsia- si tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione (direttiva 2013/53/UE); kbis. il termine «trasporto professionale» designa ogni trasporto di persone effet- tuato per realizzare un utile; è considerato un utile l’accettazione di denaro o di prestazioni in natura oppure l’acquisizione di altri vantaggi economici;

Art. 3 cpv. 3 e 4

3 Durante la navigazione di una nave passeggeri, la persona responsabile nella

timoneria deve essere costantemente all’ascolto del canale 16 (nave in difficoltà) dell’impianto di radiotelefonia di cui all’articolo 86a. 4 L’equipaggio a bordo di una nave deve prendere i provvedimenti necessari affin- ché il numero di persone presenti a bordo sia noto e possa essere comunicato all’occorrenza ai servizi di salvataggio francesi e svizzeri.

Art. 16 Manifestazioni nautiche 1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di navi o intralciare la navigazione sono soggette ad auto- rizzazione dell’autorità competente. Se una manifestazione si svolge sul territorio di entrambi i Paesi, le autorità competenti si informano a vicenda sulle autorizzazioni rilasciate.

2 L’autorizzazione viene accordata soltanto se:

a. la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per la qualità delle acque, per l’esercizio della pesca o per l’ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti; b. è stata conclusa l’assicurazione prescritta di responsabilità civile.

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3 Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità

competente può autorizzare deroghe ad alcune disposizioni del presente Regola- mento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Art. 17 Idrovolanti, idrovolanti ultraleggeri (idro ULM) e apparecchi simili 1 La circolazione degli idrovolanti e di apparecchi simili al di sopra del Lemano è soggetta alle prescrizioni sulla navigazione aerea. 2 Gli idrovolanti che partecipano a un’operazione di salvataggio possono decollare o ammarrare solo previa autorizzazione delle autorità competenti che fisseranno le zone riservate a questo scopo.

3 In queste zone gli idrovolanti hanno la priorità su tutte le navi.

4 Fatto salvo il paragrafo 2 ed eccettuati i casi di forza maggiore, è vietato decollare o ammarrare con idrovolanti, idro ULM, monocotteri e apparecchi simili.

Art. 18 cpv. 1 1 Le navi devono essere munite di segni distintivi di cui alle disposizioni nazionali vigenti nel loro luogo di stazionamento. I segni distintivi devono essere applicati su ogni fianco, all’esterno dello scafo, in caratteri latini e cifre arabe ben visibili e resistenti alle intemperie.

Art. 21 Generi di fuochi 1 I fuochi d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. I fuochi di prua sono equipa- rati ai fuochi d’albero. 2 I fuochi laterali sono verdi a tribordo e rossi a babordo. Sono visibili dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30'. 3 Un fuoco laterale combinato (bicolore) è un fuoco che combina le luci dei fuochi laterali in un solo fanale. 4 I fuochi di poppa devono emettere una luce bianca visibile posteriormente su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato. 5 Un fuoco d’albero tricolore è un fuoco che combina le due luci dei fuochi laterali e quella del fuoco di poppa in un solo fanale. 6 I fuochi visibili per tutto l’orizzonte sono visibili su un arco d’orizzonte di 360°.

Art. 21a Collocazione dei fuochi 1 I fuochi prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua. 2 In linea di principio i fuochi d’albero e i fuochi visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse della nave.

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3 La distanza del fuoco d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fuochi

laterali con l’asse della nave deve essere di almeno 1 m. 4 I fuochi d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze. 5 I fuochi laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. 6 I fuochi laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima nell’asse della nave. 7 Sulle navi motorizzate con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fuoco d’albero o il fuoco visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse della nave, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fuoco laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse della nave o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è collocato il fuoco d’albero o il fuoco visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente. 8 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fuoco di poppa deve essere collocato lungo l’asse della nave. 9 Sulle imbarcazioni da diporto il fuoco di poppa deve essere collocato il più possibi- le vicino alla poppa. 10 In condizioni d’esercizio abituali, i fuochi prescritti non devono essere coperti da sovrastrutture fisse o attrezzatura supplementare.

Art. 21b Portata e intensità dei fuochi 1 Tranne che sulle imbarcazioni da diporto, la portata dei fuochi di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

Genere del fuoco Bianco o giallo Rosso o verde

splendente 6 km (ca. 3,2 mn) chiaro 4 km (ca. 2,2 mn) 3 km (ca. 1,62 mn) ordinario 2 km (ca. 1,1 mn) 1,5 km (ca. 0,81 mn)

2 Le portate minime prescritte al paragrafo 1 sono ritenute conformi se i fuochi

hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri Intensità in candele

6 (3,2 mn) 38

4 (2,2 mn) 10

3 (1,62 mn) 4,1

2 (1,1 mn) 1,4

1,5 (0,81 mn) 0,7

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3 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello

scafo inferiore a 12 m è di: a. 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fuochi laterali separati e combinati; b. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi d’albero, i fuochi di poppa e i fuochi bianchi visibili per tutto l’orizzonte; c. 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per il settore di babordo e di tribordo del fuoco d’albero tricolore e 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per il settore del fuoco di poppa.

4 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello

scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di: a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi laterali, i fuochi laterali combi- nati, i fuochi di poppa e tutti i settori del fuoco d’albero tricolore; b. 3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fuochi d’albero.

5 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello

scafo uguale o superiore a 20 m è di: a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi laterali separati e i fuochi di poppa; b. 5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fuochi d’albero.

6 Tranne che sulle imbarcazioni da diporto, i fuochi d’albero, i fuochi d’albero

tricolori, i fuochi laterali e i fuochi laterali combinati devono essere fuochi chiari, mentre i fuochi di poppa e i fuochi bianchi visibili per tutto l’orizzonte devono essere fuochi ordinari.

Art. 27 Segnaletica notturna delle navi motorizzate in rotta (schizzo II.A.1) 1 Di notte e in tempo di foschia, le navi e gli apparecchi galleggianti motorizzati isolati devono portare: a. un fuoco d’albero; b. fuochi laterali distinti; c. un fuoco di poppa.

2 Per navi da pesca professionali sono pure autorizzati:

a. fuochi ordinari al posto di fuochi chiari; b. un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte e collocato nell’asse dell’imbarcazione invece del fuoco d’albero e del fuoco di poppa. Il fuoco può anche essere collocato nella parte posteriore dell’imbarcazione. 3 Di notte e in tempo di foschia, le imbarcazioni da diporto motorizzate nonché i velieri che navigano a motore devono portare una delle seguenti combinazioni di fuochi: a. fuochi laterali distinti, un fuoco d’albero e un fuoco di poppa; b. un fuoco laterale combinato, un fuoco d’albero e un fuoco di poppa;

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c. un fuoco laterale combinato e un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte; d. fuochi laterali distinti e un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. 4 I velieri che navigano a motore e che di notte e in tempo di foschia portano un fuoco d’albero, un fuoco di poppa e fuochi laterali, possono anche riunire i fuochi laterali e il fuoco di poppa in un fuoco d’albero tricolore.

5 Un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte è sufficiente:

a. su navi la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW; b. su imbarcazioni da diporto in cui la lunghezza dello scafo non supera 7 m e la velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h).

Art. 28 Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti rimorchiati in rotta (schizzo II.A.2)

1 Le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati portano:

a. un fuoco d’albero ordinario bianco; e b. un fuoco di poppa ordinario bianco. Quest’ultima disposizione non è applicabile alle scialuppe di bordo. 2 Invece della segnaletica notturna di cui al paragrafo 1, le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati possono portare un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte, collocato nell’asse dell’imbarcazione. Il fuoco può anche essere colloca- to nella parte posteriore dell’imbarcazione.

Art. 29 cpv. 1 1 Le navi motorizzate delle formazioni accoppiate devono portare i fuochi prescritti all’articolo 27; le altre navi un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte.

Art. 30 Segnaletica notturna delle navi non motorizzate isolate e dei velieri in rotta (schizzo II.A.4) 1 Di notte e in tempo di foschia, le navi non motorizzate isolate o i velieri devono portare un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte. Su navi a remi questo fuoco può essere anche a luce intermittente. 2 Di notte e in tempo di foschia, i velieri che navigano solo a vela devono portare una delle seguenti combinazioni di fuochi: a. fuochi laterali distinti e un fuoco di poppa; b. un fuoco laterale combinato e un fuoco di poppa; c. un fuoco d’albero tricolore; d. un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte.

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Art. 31 Abrogato

Art. 33 Segnaletica notturna completiva delle navi senza manovrabilità (schizzo II.A.7)

1 Una nave senza manovrabilità deve:

a. portare un fuoco rosso che va agitato, o emettere il segnale acustico prescrit- to, oppure procedere contemporaneamente ad ambedue le operazioni; o b. portare due fuochi rossi sovrapposti a una distanza di circa 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e ad un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati, o emettere il segnale acustico prescritto, oppure procedere con- temporaneamente ad ambedue le operazioni. 2 Durante il ritiro delle reti, le navi da pesca professionali sono considerate navi senza manovrabilità.

Art. 34 Segnaletica notturna completiva delle navi e degli apparecchi galleggianti in stazionamento (schizzo II.B.1) 1 Le navi in stazionamento, eccezion fatta per quelle ormeggiate a riva oppure in un luogo di stazionamento stabilito dall’autorità competente, devono portare un fuoco ordinario bianco, visibile per tutto l’orizzonte. 2 Gli apparecchi galleggianti in stazionamento che si trovano nelle stesse condizioni devono essere illuminati in modo tale che i contorni siano riconoscibili.

Art. 35 Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione (schizzo II.B.2) Le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione e la posizione dei quali ostacola la navigazione devono portare: a. dal o dai lati ove il transito è libero, un fuoco ordinario rosso visibile per tut- to l’orizzonte e un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte; il fuoco rosso va posto a circa 1 m al di sopra del fuoco bianco; b. dal o dai lati ove il transito non è libero, un fuoco ordinario rosso posto alla stessa altezza del fuoco rosso prescritto alla lettera a.

Art. 36 Segnaletica notturna delle ancore (schizzo II.B.3) Quando costituiscono un pericolo per la navigazione, le ancore di ogni tipo devono essere segnalate per mezzo di boe portanti un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte.

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Art. 38 Segnaletica diurna completiva delle navi senza manovrabilità (schizzo III.A.2)

1 Una nave senza manovrabilità deve:

a. portare una bandiera rossa che va agitata, o emettere il segnale acustico pre- scritto, oppure procedere contemporaneamente ad ambedue le operazioni; o b. portare due palloni neri sovrapposti a una distanza di circa 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e a un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati. 2 Durante il ritiro delle reti, le navi da pesca professionali sono considerate navi senza manovrabilità.

Art. 41 cpv. 1 1 Le navi, gli apparecchi galleggianti, il materiale galleggiante e gli impianti galleg- gianti in rotta o in stazionamento che devono essere protetti dagli urti d’onda causati dal transito di altre navi possono portare i segnali prescritti nelle altre disposizioni del presente Regolamento o: a. di notte, un fuoco ordinario rosso visibile per tutto l’orizzonte e, posto a cir- ca 1 m al di sotto di esso, un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte, in un luogo tale che tali fuochi siano ben visibili e non possano essere confusi con altri fuochi; b. di giorno, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca, posta in luogo adatto e ad un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati. Questa bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, delle quali la superiore è rossa e l’inferiore bianca.

Art. 44 Segnaletica delle navi usate per i tuffi subacquei (schizzo IV.4) 1 Le navi, gli impianti galleggianti o qualsiasi altro punto fisso, compresi quelli a terra, dai quali si effettuano tuffi subacquei devono portare la bandiera con la lettera «A» del Codice internazionale dei segnali (bandiera in forma di guidone a due punte la cui metà dalla parte dell’asta è bianca e l’altra è azzurra) posta in luogo adatto e ad un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati. 2 Di notte questa bandiera con la lettera «A» deve essere illuminata o sostituita con tre fuochi chiari o ordinari (il fuoco superiore e il fuoco inferiore sono rossi e il fuoco centrale è bianco). I fuochi, sovrapposti a una distanza di almeno 1 m l’uno dall’altro, devono essere collocati a un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati.

Art. 45 cpv. 3 3 Le reti tese a fior d’acqua (ad es. reti flottanti) devono essere segnalate ad ogni estremità o ad ogni punto d’attacco da un fuoco ordinario bianco fisso visibile per tutto l’orizzonte e da una bandierina gialla. La bandierina dev’essere collocata sull’asse della rete a una distanza compresa tra 5 e 10 m dal fuoco; dev’essere larga

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almeno 0,40 m e alta 0,70 m. Il bordo superiore deve trovarsi ad almeno 1,40 m al di sopra del livello dell’acqua ed essere perpendicolare all’asta.

Art. 47 Uso dei segnali acustici (Allegato II, I. A) I segnali acustici menzionati qui di seguito devono essere emessi solo in caso di necessità, onde garantire la sicurezza della navigazione o degli altri utenti del lago: a. 1 suono prolungato «Attenzione» o «Avanzo in linea retta»; b. 1 suono breve «Accosto a dritta»; c. 2 suoni brevi «Accosto a sinistra»; d. 3 suoni brevi «Batto a ritroso»; e. 4 suoni brevi «Sono impossibilitato a manovrare» f. serie di suoni molto brevi «Pericolo imminente d’abbordo»; g. suoni prolungati emessi al «Segnale di pericolo». minimo 4 volte oppure tocchi di campana

Art. 57 Avviso di vento forte o invito alla prudenza L’avviso di vento forte (fuoco giallo splendente con circa 40 lampeggiamenti al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l’ora. L’avviso viene emesso il più presto possibile.

Art. 58 Segnali d’avviso di tempesta L’avviso di tempesta (fuoco giallo splendente con circa 90 lampeggiamenti al minu- to) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche superiori a

33 nodi (ca. 61 km/h), senza precisare l’ora.

Art. 60 cpv. 1 1 Le navi non intavolate non devono allontanarsi di oltre 300 m dalla riva, a meno di deroghe previste dalle prescrizioni nazionali.

Art. 64 Precedenza 1 In deroga alle disposizioni sulla precedenza del paragrafo 2 del presente articolo, ogni nave deve scostarsi dalle navi senza manovrabilità che portano la segnaletica di cui agli articoli 33 o 38. 2 In deroga alle disposizioni degli articoli 62 e 63 e fatto salvo l’articolo 61, in caso di incrocio e di sorpasso: a. ogni nave deve scostarsi dalle navi passeggeri prioritarie e dai convogli ri- morchiati;

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b. ogni nave, eccezion fatta per le navi viaggiatori prioritarie ed i convogli ri- morchiati, deve scostarsi dai mercantili; c. ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimor- chiati e i mercantili, deve scostarsi dalle navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2; d. ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimor- chiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dai velieri; e. ogni nave motorizzata, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimorchiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dalle navi a remi; f. le tavole a vela e i kite surf devono scostarsi da tutte le altre navi.

Art. 70 Interruzione e limitazione della navigazione 1 Qualora le autorità competenti segnalino mediante il segnale generale di divieto A.1 (Allegato III) che la navigazione è interrotta, ogni nave deve fermarsi prima di questo segnale.

2 È vietato navigare nei settori del lago che sono segnalati conformemente alle

disposizioni dell’articolo 52. 3 È vietato navigare e fare il bagno nelle zone riservate allo sci nautico o all’uso di apparecchi analoghi e in quelle riservate alla pratica della tavola a vela e di sport simili durante tali attività sportive. I corridoi riservati che partono dalla riva e le superfici riservate nelle zone rivierasche sono delimitati da tavole C.1, C.5 o C.6 e da boe gialle (cfr. allegato III, D, esempio a). 4 A meno di 300 m dalla riva, le navi in servizio regolare possono aumentare la loro velocità a 20 km/h, se la sicurezza della navigazione lo richiede. In questo caso la nave deve seguire una rotta per quanto possibile rettilinea e perpendicolare alla riva. 5 Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 e dell’articolo 76 è vietato a ogni nave, ad eccezione di quelle della polizia, dell’Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, di navigare ad una velocità superiore ai 10 km/h a meno di 300 m dalla riva. In deroga a tale disposizione, le navi impiegate nell’ambito di un’attività organizzata da un’associazione nautica possono navigare a una velocità che può raggiungere i 20 km/h. 6 Nei porti la velocità delle navi motorizzate è limitata a 10 km/h, salvo prescrizione diversa segnalata mediante la tavola B.2 (Allegato III) posta all’entrata del porto.

Art. 72 cpv. 1 e 4 1 Le navi in rotta in tempo di foschia devono adattare la velocità alle condizioni di visibilità, alla loro attrezzatura, ai movimenti delle altre navi e alle circostanze locali. Una vedetta è obbligatoria quando la distanza fra la prua e la timoneria supera

15 m.

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4 Le navi che, di notte o in tempo di foschia, non possono applicare le prescrizioni dei paragrafi 1 e 2, non devono navigare. Se queste condizioni meteorologiche si manifestano durante il viaggio, queste navi devono raggiungere tempestivamente il porto più vicino o avvicinarsi alla riva per quanto permesso dalle circostanze.

Art. 76 Uso di sci nautici, wake board, wake skate o di apparecchi analoghi e la pratica dello sci nautico a piedi nudi 1 L’uso di sci nautici, wake board, wake skate o di apparecchi analoghi e la pratica dello sci nautico a piedi nudi (barefooting) sono permessi solo di giorno e con buona visibilità a una distanza di almeno 300 m dalla riva, nonché all’interno delle superfi- ci a ciò espressamente riservate (segnali C.1 e D. esempio a dell’Allegato III). Esso è inoltre vietato all’interno delle superfici segnalate giusta le disposizioni previste all’articolo 52.

2 Ilconduttore della nave-rimorchio deve essere accompagnato da una persona

incaricata del servizio di rimorchio e della sorveglianza dello sciatore e idonea a questo scopo.

3 La nave rimorchio e lo sciatore nautico devono essere a una distanza di almeno

50 m da ogni altra nave e dai bagnanti, eccezion fatta per la navigazione su un

canale loro riservato. La corda di traino non deve essere trainata a vuoto.

4 È vietato rimorchiare contemporaneamente più di due sciatori nautici.

5 L’autorità competente può prescrivere limitazioni e divieti completivi temporanei e locali.

Art. 78 Comportamento dei sommozzatori e nei confronti degli stessi

1 È vietato praticare i tuffi subacquei sportivi:

a. sulla rotta normale delle navi viaggiatori prioritarie; b. davanti agli accessi ai porti; c. vicino ai luoghi di stazionamento consueti; d. negli altri punti in cui la navigazione potrebbe essere ostacolata; e. nelle zone riservate allo sci nautico; f. in tutti i siti archeologici protetti.

2 Ogni nave deve osservare una distanza di almeno 100 m da una nave, un impianto

galleggiante o qualsiasi altro punto fisso, compresi quelli a terra, che porti la segna- letica prescritta all’articolo 44.

Art. 78bis e 78ter Abrogati

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Art. 78a Disposizioni relative alle tavole a vela La pratica della tavola a vela è vietata all’interno dei porti e davanti al loro accesso, salvo nei casi particolari segnalati dalla tavola C.5 (allegato III).

Art. 78b Disposizioni relative alla balneazione È proibito fare il bagno all’interno dei porti pubblici e davanti al loro accesso, salvo nelle zone in cui il bagno è espressamente autorizzato dall’autorità competente. È inoltre vietato fare il bagno nelle vicinanze dei pontili pubblici e nei punti contraddi- stinti dalla tavola A.10 (allegato III).

Art. 78c Disposizioni relative al kite surf L’autorità competente può limitare la pratica del kite surf al largo o nelle zone rivierasche a corridoi riservati autorizzati ufficialmente e segnalati con la tavola C.6 (allegato III).

Art. 78d Disposizioni relative alle moto d’acqua e ad apparecchi simili L’uso di moto d’acqua e di apparecchi simili è proibito, indipendentemente dal tipo di propulsione.

Art. 78e Disposizioni relative agli apparecchi con propulsione a idrogetto L’uso di apparecchi con propulsione a idrogetto è proibito.

Art. 78f Disposizioni relative ai mezzi anfibi L’uso di mezzi motorizzati capaci di muoversi sia in acqua sia a terra è proibito.

Art. 78g Disposizioni relative all’uso di attrezzature per il volo al di sopra delle acque L’uso di paracaduti ascensionali, rimorchiati da qualsiasi tipo di nave, è vietato.

Art. 86a Dispositivi di comunicazione e d’informazione 1 Le navi passeggeri devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi di comu- nicazione e d’informazione: a. un apparecchio radar; b. un indicatore di velocità di virata; c. un impianto di radiotelefonia in grado di trasmettere sui seguenti canali: 16 (nave in difficoltà), K per il coordinamento degli interventi delle forze di salvataggio (utilizzato solo in Svizzera) e 12 per l’esercizio; d. un interfono mediante il quale poter dare l’allarme e comunicare a bordo della nave tra la timoneria e i locali destinati ai passeggeri in entrambi i sen- si; l’interfono può essere utilizzato esclusivamente dal personale di bordo.

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2 Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 lettere a e b si applicano esclusivamente alle navi che effettuano corse internazionali. 3 Oltre ai dispositivi di cui al paragrafo 1, le navi passeggeri il cui equipaggio è limitato a una sola persona devono essere dotate di mezzi di comunicazione che consentono il collegamento diretto con la centrale dell’impresa di navigazione o con i servizi di salvataggio.

Art. 86b Impianto di rivelazione d’incendio

1 Le navi passeggeri devono essere equipaggiate con un impianto di rivelazione

d’incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a rischio d’incendio e in particolare i seguenti locali: sale macchine, locali d’esercizio per impianti elettrici di alta potenza, cucine, servizi igienici e locali abitativi non costantemente sorvegliati dal personale di bordo o dai membri dell’equipaggio. 2 L’impianto di rivelazione d’incendio è composto da rivelatori di calore e di fumo a seconda dei rischi specifici presentati dai singoli locali. 3 In caso d’incendio l’impianto di rivelazione d’incendio deve provocare l’aziona- mento di un segnale d’allarme ottico e acustico nella timoneria e in un posto sulla nave regolarmente occupato da un membro dell’equipaggio.

Art. 86c Protezione antincendio 1 In aggiunta alle prescrizioni antincendio nazionali vigenti nel suo luogo di stazio- namento, le sale macchine di una nave passeggeri devono essere equipaggiate con un impianto di estinzione fisso. 2 Il sistema di estinzione deve essere conforme alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave. 3 Sono esentate dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 le navi passeggeri sul Lema- no messe in esercizio prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2018. Su queste navi l’autorità competente per l’ammissione può esigere che le sale macchine siano dotate di applicatori per l’estinzione degli incendi ed estintori.

Art. 86d Dotazione di giubbotti di salvataggio

1 La dotazione di giubbotti di salvataggio delle navi passeggeri comprende:

a. un giubbotto di salvataggio per ogni membro dell’equipaggio; b. un giubbotto di salvataggio per ogni passeggero ammesso a bordo.

2 Il 10 per cento dei giubbotti di salvataggio deve essere adatto ai bambini.

3 Le proprietà dei giubbotti di salvataggio devono essere conformi alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave. I giubbotti di salvataggio devono essere controllati a intervalli regolari conformemente alle indicazioni del fabbricante e mantenuti in buono stato.

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Art. 86e Dotazione di mezzi di salvataggio collettivi 1 Le navi passeggeri che navigano tra il 1° novembre e il 30 aprile devono essere equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi in grado di accogliere tutte le perso- ne presenti a bordo. 2 L’autorità competente può esigere che le navi che effettuano trasporti professionali per i quali è necessaria un’autorizzazione ufficiale siano dotate di mezzi di salvatag- gio collettivi anche al di fuori del periodo di cui al paragrafo 1. 3 Il numero di posti disponibili nei mezzi di salvataggio collettivi deve essere pari alla somma del numero ammesso di passeggeri e del numero di membri dell’equi- paggio.

Art. 86f Mezzi di salvataggio collettivi

1 I mezzi di salvataggio gonfiabili a bordo di una nave passeggeri devono essere

approvati dall’autorità competente nel luogo di stazionamento della nave. 2 In aggiunta alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave passeggeri, i mezzi di salvataggio collettivi devono: a. poter essere calati in acqua in modo facile e sicuro; b. avere una spinta idrostatica di almeno 750 N per persona in acqua dolce; c. essere realizzati con materiale adatto ed essere resistenti all’olio e ai derivati del petrolio nonché a temperature fino ai 50 C compresi; d. essere dotati di una sagola che può essere fissata alla nave per evitare che vadano alla deriva; e. assumere e mantenere un assetto stabile, in particolare quando vi si sale a bordo; f. recare una scritta ben leggibile indicante la destinazione d’uso quale mezzo di salvataggio e il numero massimo di persone che vi trovano un posto a se- dere; g. essere di colore arancione catarifrangente o presentare superfici catarifran- genti di almeno 100 cm2 visibili da ogni lato; h. essere dotati di installazioni adatte per accedervi dalle aree di evacuazione se la distanza verticale tra il ponte di queste aree e il piano delle marche d’immersione della nave è superiore a 1 metro sopra. 3 I mezzi di salvataggio collettivi pneumatici a bordo delle navi passeggeri devono inoltre: a. constare di almeno due camere d’aria separate; b. gonfiarsi automaticamente o ad azionamento manuale quando vengono cala- ti in acqua; c. assumere e mantenere un assetto stabile con ogni carico, anche se solo la metà delle camere d’aria è gonfia;

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d. essere verificati e mantenuti conformemente alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni nazionali vigenti.

Art. 86g Dispositivi per l’evacuazione delle persone

1 Ogni nave passeggeri deve disporre di un piano d’evacuazione approvato

dall’autorità competente ed esposto in un luogo ben visibile e di vie di scampo che consentano la rapida evacuazione dei passeggeri. 2 Devono essere presi provvedimenti per agevolare l’accesso dei passeggeri ai mezzi di salvataggio.

Art. 86h Equipaggio delle navi passeggeri

1 L’impresa di navigazione deve istruire regolarmente i membri dell’equipaggio

nelle procedure e nell’uso dei mezzi di salvataggio a bordo previsti in caso d’emergenza. 2 I conduttori di navi passeggeri il cui equipaggio è limitato a una sola persona devono sottoporsi ogni anno a un esame medico a prescindere dalla loro età. Per i requisiti medici si applicano le prescrizioni pertinenti del Paese che rilascia la licen- za di condurre.

Art. 86i Eventi della navigazione I conduttori di navi passeggeri che restano coinvolte in eventi o incidenti della navigazione devono comunicarlo immediatamente alle autorità competenti e infor- marle in dettaglio sulle circostanze in cui si sono prodotti.

Art. 87 cpv. 1 Abrogato

Art. 96 Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2018

1 Gli articoli modificati 1, 3, 86a, 86b e 86d–86h si applicano:

a. per le navi passeggeri messe in esercizio sul Lemano dopo l’entrata in vigore della modifica: con effetto immediato; b. per le navi passeggeri già in esercizio sul Lemano al momento dell’entrata in vigore della modifica: dopo un periodo transitorio di cinque anni. 2 Per le navi impiegate per il trasporto di persone transfrontaliero, l’aumento della dotazione di giubbotti di salvataggio può essere disposto un anno dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli articoli 1, 3 e 86a–86h. 3 Le navi intavolate, sulle quali il posizionamento dei fuochi è conforme al diritto previgente, possono restare in esercizio.

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II

1 L’allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati II a IV sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2019.

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Allegato I

Segnaletica ottica delle navi, degli apparecchi galleggianti e degli impianti galleggianti

N. II — IV II. Segnaletica notturna II.A. Segnaletica notturna di rotta II.A.1 Art. 27 par. 1 Navi isolate o rimorchianti altre: fuoco di prua o fuoco chiaro bianco fuoco d’albero: fuochi laterali: fuoco chiaro verde fuoco chiaro rosso

1 fuoco di poppa: fuoco ordinario bianco

II.A.1 Art. 27 par. 1 Convogli spinti: fuoco d’albero: fuoco chiaro bianco, posto sulla nave alla testa del convoglio spinto; fuochi laterali: fuoco chiaro verde fuoco chiaro rosso 2 fuoco di poppa: fuoco ordinario bianco

II.A.1 Art. 27 par. 3 lett. a Imbarcazioni da diporto

3

II.A.1 Art. 27 par. 2 lett. a e 3 lett. a Navi da pesca professionali, imbarcazioni da diporto motorizzate:

4

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II.A.1 Art. 27 par. 2 lett. b e 3 lett. d Navi da pesca professionali, imbarcazioni da diporto motorizzate, velieri che navigano a motore: fuoco bianco visibile per tutto l’orizzonte fuochi laterali: fuoco verde fuoco rosso 5

II.A.1 Art. 27 par. 3 lett. c e d Imbarcazioni da diporto motorizzate, velieri che navigano a motore, con o senza vela: fuoco bianco visibile per tutto l’orizzonte fuochi laterali: fuoco verde fuoco rosso 6

II.A.1 Art. 27 par. 3 lett. a e b Velieri che navigano a motore, con o senza vela: fuoco d’albero: fuoco bianco fuochi laterali: fuoco verde fuoco rosso

7 fuoco di poppa: fuoco bianco

I fuochi laterali possono essere collocati nella parte anteriore della nave uno accanto all’altro o riuniti in un fuoco laterale combinato.

II.A.1 Art. 27 par. 4 Velieri che navigano a motore: fuoco d’albero: fuoco bianco I fuochi laterali e il fuoco di poppa possono essere riuniti in un fuoco d’albero tricolore collocato sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze. 8

II.A.1 Art. 27 par. 5 Su navi la cui potenza propulsiva non supera

6 kW e su imbarcazioni da diporto la cui

lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi: fuoco ordinario bianco

9

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10

II.A.2 Art. 28 Navi e impianti galleggianti rimorchiati: fuoco d’albero: fuoco ordinario bianco fuoco di poppa: fuoco ordinario bianco

11

II.A.3 Art. 29 Formazione in coppia: fuoco laterale che si trova all’interno della formazione, sostituito da un fuoco simile portato dalla nave che si trova all’esterno della formazione

12

II.A.4 Art. 30 par. 1 Navi che navigano isolate o in convoglio rimorchiato: fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte

13

II.A.4 Art. 30 par. 2 Velieri che navigano a vela: fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte

14

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II.A.4 Art. 30 par. 2 lett. a e b Velieri che navigano a vela: fuochi laterali: fuoco verde fuoco rosso I fuochi laterali possono essere collocati nella parte anteriore della nave uno accanto all’altro o riuniti in un fuoco laterale combinato. 15 fuoco di poppa: fuoco bianco

II.A.4 Art. 30 par. 2 lett. c fuoco d’albero tricolore collocato sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze

16

II.A.6 Art. 32 Segnaletica notturna supplementare per le navi passeggeri prioritarie in servizio: fuoco di prua o fuoco bianco a forte intensità fuoco d’albero: fuoco chiaro verde, visibile per tutto l’orizzonte e posto

17 sulla punta dell’albero, a

un’altezza di almeno 1 m dal fuoco d’albero o di prua fuochi laterali: fuoco chiaro verde a tribordo fuoco chiaro rosso a babordo fuoco di poppa: fuoco ordinario bianco

II.A.7 Art. 33 par. 1 lett. a Navi senza manovrabilità: Segnaletica completiva: fuoco rosso agitato e/o segnale acustico regolamentare.

18

II.A.7 Art. 33 par. 1 lett. b Navi senza manovrabilità: Segnaletica completiva: due fuochi rossi sovrapposti a una distanza di almeno 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e ad un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati, e/o segnale acustico regolamentare. 19

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II.B. Segnaletica notturna di stazionamento II.B.1 Art. 34 par. 1 Ogni nave e apparecchio galleggiante: fuoco ordinario bianco

20

II.B.1 Art. 34 par. 2 Apparecchi galleggianti: devono essere illuminati in modo tale che i contorni siano riconoscibili.

21

II.B.2 Art. 35 Navi e apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione: dal o dai lati ove il transito è libero: fuoco ordinario rosso fuoco ordinario bianco

22 dal o dai lati ove il transito non è libero:

fuoco ordinario rosso

II.B.3 Art. 36 Ancore: boe portanti un fuoco ordinario bianco

23

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III. Segnaletica diurna III.A. Segnaletica diurna di rotta III.A.1 Art. 37 Navi passeggeri prioritarie: pallone verde visibile da tutti i lati

24

III.A.2 Art. 38 par. 1 lett. a Navi senza manovrabilità: bandiera rossa agitata e/o segnale acustico regolamentare.

25

III.A.2 Art. 38 par. 1 lett. b Navi senza manovrabilità: due palloni neri sovrapposti a una distanza di circa 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e a un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati.

26

III.B. Segnaletica diurna di stazionamento III.B.1 Art. 39 Navi e apparecchi galleggianti che effet- tuano lavori oppure operazioni di sondag- gio o di misurazione: dal o dai lati ove il transito è libero: o una bandiera rossa e bianca o una bandiera rossa e una bandiera

27 bianca

Dal o dai lati ove il transito non è libero: una bandiera rossa

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III.B.2 Art. 40 Ancore: boe gialle

28

IV. Segnaletica particolare IV.l Art. 41 Navi, apparecchi galleggianti, materiale galleggiante e impianti galleggianti da proteggere contro gli urti d’onda: di notte: fuoco ordinario rosso fuoco ordinario bianco 29

di giorno: o una bandiera rossa e bianca

30

o una bandiera rossa e una bandiera bianca

31

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IV.2 Art. 42 Navi d’intervento delle autorità di sorveglianza: Navi d’intervento delle autorità di sorveglian- za, dei servizi antincendio e di salvataggio: fuoco intermittente azzurro

32

33

Navi delle autorità di sorveglianza che vogliono mettersi in comunicazione con altre navi: bandiera lettera «K»

34

IV.3 Art. 43 Segnali di pericolo: di notte: fuoco rosso agitato circolarmente di giorno: bandiera rossa o altro oggetto agitati

35 circolarmente

oppure qualsiasi altro segnale di pericolo previsto all’articolo 43.

36

IV.4 Art. 44 Segnali durante i tuffi subacquei: durante i tuffi subacquei effettuati da terra tavola, secondo la lettera «A»

37

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IV.4 Art. 44 Navi usate per i tuffi subacquei: durante i tuffi effettuati al largo: tavola, secondo la lettera «A»

38

IV.5 Art. 45 Navi da pesca e reti: Navi che pescano alla traina e trainano uno o più galleggianti o espansori: pallone bianco visibile da tutti i lati.

39

Navi da pesca professionali al lavoro: pallone giallo visibile da tutti i lati

40 Contrassegno per le reti tese a fior d’acqua:

41

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Allegato II

I. Segnali acustici delle navi A. Segnali generali — 1 suono prolungato «Attenzione» o «Avanzo in linea retta»; art. 47 lett. a – 1 suono breve «Accosto a dritta» art. 47 lett. b –– 2 suoni brevi «Accosto a sinistra» art. 47 lett. c ––– 3 suoni brevi «Batto a ritroso» art. 47 lett. d –––– 4 suoni brevi «Sono impossibilitato a manovrare» art. 47 lett. e –––––··· serie di suoni molto «Pericolo imminente d’abbordo» art. 47 brevi lett. f ————··· suoni prolungati «Segnale di pericolo» art. 47 emessi al minimo 4 lett. g volte oppure tocchi di campana

B. Segnali d’incrocio –– 2 suoni brevi «Voglio incrociare a dritta» art. 62 «D’accordo l’incrocio avverrà a dritta» par. 4

C. Segnali in tempo di foschia — 1 suono prolungato Segnale delle navi, eccezion fatta per le art. 73 navi in servizio regolare —— 2 suoni prolungati Segnale delle navi in servizio regolare art. 73

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Allegato III

Segnaletica visuale

A. Segnali di divieto A.1 Divieto di passaggio

due segnali luminosi 1

A.2 Divieto per le navi motorizzate

A.3 Divieto di praticare lo sci nautico o di usare apparecchi analoghi

A.4 Divieto di sorpasso

A.5 Divieto di stazionare

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A.6 Divieto di gettare l’ancora

A.7 Divieto d’ormeggiare

A.8 Divieto di navigare fuori dai limiti indicati

A.9 Divieto per le tavole a vela

A.10 Divieto di balneazione

A.11 Divieto per il kite surf

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B. Segnali d’obbligo B.1 Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia

B.2 Obbligo di non superare la velocità indicata (in km/h)

B.3 Obbligo di osservare una prudenza particolare

C. Segnali d’indicazione C.1 Autorizzazione di praticare lo sci nautico o di usare apparecchi analoghi

C.2 Autorizzazione di stazionare

C.3 Autorizzazione di gettare l’ancora

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C.4 Autorizzazione d’ormeggiare

C.5 Tavole a vela autorizzate

C.6 Kite surf autorizzati

D. Boe gialle: segnaletica dei limiti delle superfici Esempio a: Segnaletica dei corridoi che partono dalla riva e che sono riservati allo sci nautico e all’uso di apparecchi analoghi

1) Boe in forma di cono doppio o di sfera di un diametro di 0,40 m al minimo e di un diametro doppio per le due boe all’entrata del canale dal lato del lago.

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Esempio b: Segnaletica delle superfici vietate a ogni nave e dei canali d’accesso ai porti

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Esempio c: Segnaletica delle superfici vietate alle navi motorizzate

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Allegato IV

Segnali supplementari

I segnali indicati nello schema sono orientati in base al pericolo. Ogni segnale cardi- nale è indicato con il nome e le lettere che corrispondono al quadrante nel quale si trovano rispetto al pericolo segnalato.

Quadrante nord Pertica (o boa): nero sopra giallo Segnale di cima: due coni neri sovrapposti, i due vertici rivolti verso l’alto Quadrante est: Pertica (o boa): nera con una striscia larga gialla orizzontale Segnale di cima: due coni neri sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso il basso, il cono superiore con il vertice rivolto verso l’alto Quadrante sud: Pertica (o boa): giallo sopra nero Segnale di cima: due coni neri sovrapposti, i due vertici rivolti verso il basso

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Quadrante ovest: Pertica (o boa): gialla con una striscia larga nera orizzontale Segnale di cima: due coni neri sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l’alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso Ogni cono ha un diametro e un’altezza pari ad almeno 40 cm.

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