AS 2019 187
Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari
Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari
Modifica del 7 dicembre 2018
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 16 aprile 20081 sulla metodica e le condizioni margina- li per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina la metodica e le condizioni marginali per la valuta- zione dei criteri di cui all’articolo 44 capoverso 1 OENu2.
Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Raffreddamento del nocciolo
Art. 2, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e 3 Verifica del raffreddamento del nocciolo 1 Il titolare della licenza d’esercizio (titolare della licenza) deve verificare senza indugio il raffreddamento del nocciolo, se: a. deve supporre che il criterio di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a OENu3 è soddisfatto;
2017-2661 187
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3 L’autorità di vigilanza è incaricata di definire in direttive i requisiti relativi alla verifica del raffreddamento del nocciolo.
Art. 3 Abrogato
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 3: Integrità del circuito primario
Art. 5 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 6a Verifica senza indugio del circuito primario La disposizione di cui all’articolo 4 e i controlli di cui agli articoli 5 e 6 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o se l’autorità di vigilanza lo ordina.
Titolo prima dell’art. 7 Sezione 4: Integrità del contenitore
Art. 8a Verifica senza indugio del contenitore I controlli di cui agli articoli 7 e 8 devono essere eseguiti senza indugio se si verifi- cano eventi o riscontri o se l’autorità di vigilanza lo ordina.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 5: Entrata in vigore
II L’ordinanza del DATEC del 17 giugno 20094 sulle ipotesi di pericolo e la valuta- zione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari è modificata come segue:
Art. 1 lett. a Nella presente ordinanza s’intendono per: a. incidente base di progetto: incidente nel quale, grazie a un comportamento secondo progettazione dei sistemi di sicurezza, non si verifica nessun rila-
4 RS 732.112.2
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scio inammissibile di sostanze radioattive e nessuna irradiazione inammissi- bile di persone. L’insieme degli incidenti base di progetto può essere suddi- viso nelle seguenti categorie:
1. incidenti di categoria 1: incidenti non causati da eventi naturali con una
frequenza minore o uguale a 10-1 e maggiore di 10-2 all’anno,
2. incidenti di categoria 2: incidenti non causati da eventi naturali con una
frequenza minore o uguale a 10-2 e maggiore di 10-4 all’anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10-3 all’anno,
3. incidenti di categoria 3: incidenti non causati da eventi naturali con una
frequenza minore o uguale a 10-4 e maggiore di 10-6 all’anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10-4 all’anno;
Art. 5 cpv. 4 Abrogato
Art. 7 Criteri radiologici Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per tutti gli incidenti ipotiz- zati che: a. i valori di dose espressi nell’articolo 8 capoversi 4 e 4bis dell’ordinanza del 10 dicembre 20045 sull’energia nucleare e nell’articolo 125 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 aprile 20176 sulla radioprotezione vengono rispettati; b. l’esposizione alle radiazioni in caso di incidenti è limitata con misure secon- do l’articolo 9 della legge del 22 marzo 19917 sulla radioprotezione.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
7 dicembre 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
5 RS 732.11 6 RS 814.501 7 RS 814.50
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