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AS 2019 1901

Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

del 20 maggio 2019

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali, ordina:

Art. 1 Scorte obbligatorie Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2 Qualità delle merci depositate La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse)2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al depo- sito.

Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie di derrate alimentari 1 Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati: a. zucchero: 3 mesi; b. caffè: 3 mesi; c. riso: 4 mesi; d. oli e grassi commestibili: 4 mesi; e. cereali panificabili: 4 mesi; f. grano duro: 4 mesi. 2 La quota di segale e spelta può ammontare al massimo a un quarto del quantitativo totale di cereali panificabili.

RS 531.215.111 1 RS 531.215.11 2 Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Réservesuisse all’indirizzo www.reservesuisse.ch/it/merci

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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. RU 2019

Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di energia e di proteine 1 Il quantitativo delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati: a. alimenti ricchi di energia: 3 mesi; b. alimenti ricchi di proteine: 2 mesi. 2 Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di energia è costituito per almeno la metà da grano tenero, che può essere utilizzato sia per l’alimentazione umana sia a scopo foraggero.

3 Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di energia:

a. orzo; b. granturco; c. avena fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; d. segale fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; e. rotture di riso fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale.

4 Sono ammessi i seguenti alimenti ricchi di proteine:

a. farina di estrazione di soia; b. residui solidi di girasole e colza fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; c. glutine di granturco e proteine di patate fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; d. sementi per fave di soia, colza e girasoli fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; e. piselli fino a un massimo del 2 per cento rispetto al quantitativo totale.

Art. 5 Basi di calcolo 1 Réservesuisse stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie in proporzione al volume totale di merci che il proprietario: a. ha importato nel territorio doganale svizzero; b. ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

2 Réservesuisse stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

3 Réservesuisse stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 6 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per

l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporanea-

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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. RU 2019

mente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere a–f e 4 capoverso 1 lettere a e b. 2 Su richiesta e dopo aver consultato Réservesuisse, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprie- tario di scorte obbligatorie. 3 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 7 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune 1 Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo due terzi del quantitativo totale. 2 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbli- gatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Réservesuisse.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

20 maggio 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. RU 2019

Allegato (art. 1)

Merci secondo l’articolo 1

1. Zucchero

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

2. Caffè

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato

3. Riso

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1006 Riso

4. Oli e grassi commestibili

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati ex 1201 Fave di soia, anche frantumate ex 1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate ex 1203 Copra ex 1204 Semi di lino, anche frantumati ex 1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati ex 1206 Semi di girasole, anche frantumati ex 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. RU 2019

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 ex 1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 ex 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modi- ficati chimicamente ex 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modifica- ti chimicamente ex 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidi- nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

5. Cereali per l’alimentazione umana

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1001 Frumento (grano) e frumento segalato ex 1002 Segale

6. Alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione

di animali Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0713 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ex 1001 Frumento (grano) e frumento segalato ex 1002 Segale ex 1003 Orzo

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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. RU 2019

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 1004 Avena ex 1006 Riso ex 1007 Sorgo a grani ex 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets ex 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia ex 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

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