Lexipedia

AS 2019 1907

Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi

Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi

del 20 maggio 2019

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi, ordina:

Art. 1 Scorte obbligatorie Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2 Qualità delle merci depositate La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Agricura (Agricura)2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie I proprietari delle scorte obbligatorie depositano complessivamente 17 000 tonnel- late di azoto puro.

Art. 4 Basi di calcolo 1 Agricura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a: a. il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero; b. il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha im- messo in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

2 Agricura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

3 Agricura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

RS 531.215.251 1 RS 531.215.25 2 Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Agricura al seguente indirizzo: www.agricura.ch/bases juridiques.htm (disponibile soltanto in tedesco e francese).

2019-0260 1907

Costituzione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2019

Art. 5 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per

l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporanea- mente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale. 2 Su richiesta e dopo aver consultato Agricura, l’UFAE può autorizzare in via ecce- zionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. 3 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune 1 Possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo due terzi del quantitativo totale. 2 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbli- gatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 7 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Agricura.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

20 maggio 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1908

Costituzione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2019

Allegato (art. 1)

Merci secondo l’articolo 1

Concimi azotati

Urea 46 % azoto Azoto puro, sotto forma di: – concimi con almeno il 12 % di azoto – concimi con almeno il 12 % di azoto, esclusi tutti i tipi di urea

1909

Costituzione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2019

1910