AS 2019 1923
AS 2019 1923
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 23 maggio 2019
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
I Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.
23 maggio 2019 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.11
2019-0778 1923
O sui prodotti chimici RU 2019
Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
N. 1, nota a piè di pagina Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.
N. 9
9 Disposizioni transitorie della modifica del 23 maggio 2019
9.1 Le sostanze e i preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE)
2019/5213 [12° ATP] possono essere forniti fino al 31 dicembre 2020.
9.2 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2018/14804 (13° ATP) e i preparati
che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 aprile 2020.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/521, GU L 86 del 28.3.2019, pag 1. 3 Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1. 4 Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regola- mento (UE) 2017/776 della Commissione, versione della GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1.
O sui prodotti chimici RU 2019
Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Titolo, nota a piè di pagina
Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)5
5 L’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici. Fa stato la versione del 1° luglio 2019, che contiene 197 sostanze e gruppi di sostanze.
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