Lexipedia

AS 2019 1953

AS 2019 1953

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 26 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20141 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggira- mento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modifi- cata come segue:

Art. 15, rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità

2 La durata di validità dell’articolo 1a2 è prorogata fino al 30 giugno 2023.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 20193.

26 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 946.231.176.72

2 RU 2015 2311 cifra II cpv. 2.

3 Pubblicazione urgente del 27 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2019-1963 1953

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni RU 2019 internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O

AS 2019 1953 | Lexipedia | Lexipedia