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AS 2019 2067

Ordinanza sulle tasse aeroportuali

Ordinanza sulle tasse aeroportuali

Modifica del 14 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 20121 sulle tasse aeroportuali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, 2 e 2bis 1 Le tasse per le operazioni di volo per i voli effettuati sulla base di una concessione di rotta sono dovute dal concessionario. 2 Se il pagamento non può essere preteso dal concessionario o se il volo non viene effettuato sulla base di una concessione di rotta, subentra l’esercente dell’aeromobile in arrivo o in partenza. Se il pagamento non può essere preteso nemmeno da quest’ultimo, subentra il proprietario dell’aeromobile in partenza o in arrivo. 2bis Per quanto concerne le tasse per le merci, risponde solidalmente lo spedizioniere.

Art. 7 cpv. 3

3 Entrano in vigore al più presto 90 giorni dopo essere passate in giudicato.

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Rendiconto 1 Nella contabilità analitica, l’esercente dell’aeroporto dichiara separatamente i seguenti segmenti: a. traffico aereo; b. sicurezza aerea; c. PDMR;

1 RS 748.131.3

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d. indennità di utilizzo; e. indennità di accesso; f. parcheggio per veicoli stradali; g. trasporti terrestri pubblici; h. settore non rilevante per le operazioni di volo nell’area lato volo dell’aero- porto; i. settore non rilevante per le operazioni di volo nell’area lato città dell’aero- porto. 2 I proventi generati nei segmenti di cui al capoverso 1, inclusi quelli da trasferimen- ti dal parcheggio per veicoli stradali e dal settore non rilevante per le operazioni di volo nell’area lato volo dell’aeroporto (art. 34), e i proventi da compensazioni tra i segmenti sono contabilizzati singolarmente e in modo trasparente. 3 I proventi delle tasse aeroportuali devono essere indicati ripartendoli secondo le singole categorie di tasse di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3. Le tasse passeggeri devono essere suddivise tra passeggeri di trasferimento e passeggeri locali. 4 Per i segmenti di cui al capoverso 1, i seguenti costi sono contabilizzati separata- mente, con indicazione anche di effetti una tantum rilevanti: a. i costi di esercizio (i costi per il personale e i contributi per la previdenza professionale devono essere indicati separatamente); b. gli ammortamenti; c. i costi da compensazioni tra i segmenti; d. gli interessi e le imposte. 5 Se la procedura per determinare le tasse aeroportuali conformemente all’articolo 24 capoverso 2 è svolta separatamente per singoli gruppi di utenti, per questi ultimi i costi e i proventi di cui ai capoversi 1–4 sono contabilizzati separatamente. 6 Nell’allegato al conto annuale l’esercente dell’aeroporto presenta un rendiconto sui segmenti di cui al capoverso 1 lettere a–e. In esso deve illustrare i seguenti elementi per ciascun segmento e complessivamente: a. i proventi di cui ai capoversi 2 e 3; nel conto annuale non deve essere pub- blicata la ripartizione tra passeggeri di trasferimento e passeggeri locali; b. i costi di cui al capoverso 4; nel conto annuale gli effetti una tantum e i con- tributi per la previdenza professionale non devono essere riportati separata- mente; c. i beni patrimoniali necessari all’esercizio di cui all’allegato 1 numero 1.1; d. il rendimento sui beni patrimoniali necessari all’esercizio, calcolati sulla ba- se del risultato d’esercizio dopo imposte calcolatorie o tributi a carattere d’imposta, tuttavia prima degli interessi. 7 L’esattezza del rendiconto sui segmenti di cui al capoverso 6 deve essere confer- mata da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della

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legge del 16 dicembre 20052 sui revisori. In aggiunta a questa verifica annuale condotta da un’impresa di revisione l’UFAC può chiedere all’esercente dell’aeroporto di affidare incarichi supplementari per il controllo del rendiconto sui segmenti.

Art. 20, rubrica e cpv. 1 lett. b Principi

1 Per determinare le tasse per le operazioni di volo agli aeroporti di Ginevra e

Zurigo, si applicano le seguenti norme procedurali: b. se non si giunge a un accordo o se il risultato del negoziato è respinto dall’UFAC (art. 26 cpv. 5), l’esercente dell’aeroporto può sottoporre a quest’ultimo per approvazione una proposta tariffale; calcola le tasse sulla base di un calcolo dei costi completo ai sensi della sezione 4.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 20a Informazione sulla procedura 1 L’esercente dell’aeroporto comunica ai partecipanti ai negoziati di cui all’articolo

22 capoverso 1 e all’UFAC l’inizio dei negoziati con sei mesi di anticipo.

2 L’esercente dell’aeroporto informa dei negoziati 30 giorni prima del loro inizio nella circolare d’informazioni aeronautiche («Aeronautical Information Circular», AIC)3.

Art. 20b Partecipazione di altri utenti dell’aeroporto alla procedura Gli utenti dell’aeroporto e le loro associazioni che non sono ammessi direttamente ai negoziati devono annunciarsi entro 30 giorni presso l’esercente dell’aeroporto e presso l’UFAC per poter partecipare alla procedura conformemente agli articoli 26 o 28a.

Art. 23 Procedura preliminare 1 Al più tardi tre mesi prima dell’inizio dei negoziati l’esercente dell’aeroporto comunica le date dei negoziati. 2 Non prima di cinque mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio dei negoziati l’esercente dell’aeroporto invita i partecipanti ai negoziati di cui all’articolo 22 capoverso 1 di trasmettere le seguenti indicazioni: a. informazioni sui presumibili sviluppi nelle loro operazioni di volo nei tre anni successivi, distinguendo tra traffico locale e traffico di trasferimento;

2 RS 221.302 3 L’AIC può essere ottenuta dietro pagamento presso Skyguide, Casella postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.

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b. presumibile composizione e impiego previsto della flotta; c. previsto ampliamento dell’attività all’aeroporto in questione; d. esigenze d’esercizio e d’infrastruttura all’aeroporto in questione. 3 Entro 30 giorni gli utenti dell’aeroporto trasmettono i dati di cui al capoverso 2. Se non li mettono a disposizione, l’esercente dell’aeroporto utilizza le proprie previsio- ni.

4 Al più tardi un mese prima dell’inizio convenuto dei negoziati, l’esercente

dell’aeroporto trasmette agli utenti dell’aeroporto partecipanti ai negoziati una proposta tariffale e informazioni dettagliate sulle basi contabili e finanziarie utilizza- te per calcolare la proposta. La proposta tariffale contiene in particolare le seguenti indicazioni: a. informazioni dettagliate sui servizi e sugli impianti finanziati attraverso le tasse per le operazioni di volo; b. le seguenti informazioni almeno per il periodo tariffale passato e le previsio- ni corrispondenti almeno per il periodo tariffale negoziato:

1. informazioni dettagliate sull’attuazione delle disposizioni di cui agli ar-

ticoli 12–17,

2. le informazioni di cui all’articolo 19 concernenti il settore rilevante per

le operazioni di volo; c. una rappresentazione e una motivazione del metodo di calcolo impiegato per le previsioni di cui alla lettera b; d. una motivazione delle modifiche ai costi da indicare secondo la lettera b. 5 L’esercente dell’aeroporto illustra e motiva le previsioni di traffico utilizzate. Nel farlo assicura il rispetto dei segreti commerciali degli utenti dell’aeroporto. Illustra e motiva il metodo impiegato per il calcolo delle previsioni di traffico.

Art. 26 Verifica, adeguamento e approvazione delle convenzioni

1 L’esercente dell’aeroporto informa sul risultato dei negoziati gli utenti

dell’aeroporto che si sono annunciati conformemente all’articolo 20b. Mette a dispo- sizione almeno le informazioni riguardanti il sistema tariffale, l’ammontare delle tasse e le basi di calcolo essenziali. 2 Entro tre settimane dopo che l’informazione è stata diffusa, possono fare richiesta di modifica dei risultati dei negoziati all’esercente dell’aeroporto: a. gli utenti dell’aeroporto che si sono annunciati conformemente all’articolo 20b; b. gli utenti dell’aeroporto interessati e le loro associazioni, ammessi indiretta- mente ai negoziati attraverso un’associazione, che tuttavia hanno rifiutato il risultato dei negoziati. 3 Le parti ai negoziati valutano se adeguare le convenzioni in funzione delle richieste ricevute.

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4 L’esercente dell’aeroporto informa, entro un mese dalla scadenza del termine di richiesta, gli utenti dell’aeroporto che si sono annunciati conformemente all’articolo 20b sul risultato della consultazione e sugli eventuali adeguamenti delle convenzio- ni. Se la sua richiesta non è stata presa in considerazione, entro 30 giorni dall’informazione un utente dell’aeroporto o un’associazione ai sensi del capoverso 2 può chiedere all’UFAC di riesaminare i risultati dei negoziati. La domanda deve essere motivata. 5 Se all’UFAC viene chiesto un riesame di cui al capoverso 4, esso approva le con- venzioni se i criteri di cui alla sezione 1 del presente capitolo e all’articolo 21 sono soddisfatti. Informa entro 30 giorni sulla sua presumibile decisione. Prende la deci- sione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 27 Emanazione del regolamento tariffale L’esercente dell’aeroporto emana il regolamento tariffale conformemente alle con- venzioni. Tale regolamento entra in vigore al più presto 90 giorni dopo la conclusio- ne definitiva di tutti i passi della procedura previsti nella presente ordinanza.

Art. 28 cpv. 1 1 Se sottopone all’UFAC una proposta tariffale basata su un calcolo dei costi com- pleto (art. 20 cpv. 1 lett. b), l’esercente dell’aeroporto deve allegarvi le basi di calco- lo dettagliate.

Art. 28a Concessione del diritto di essere sentito 1 Oltre alla proposta tariffale di cui all’articolo 28, l’esercente dell’aeroporto deve presentare all’UFAC una versione della stessa in cui sono stati anneriti i segreti commerciali. I passaggi anneriti devono essere motivati all’UFAC. 2 L’UFAC presenta per parere entro 20 giorni la versione della proposta tariffale da cui sono stati rimossi i segreti commerciali ai partecipanti ai negoziati di cui all’articolo 22 capoverso 1 e agli utenti dell’aeroporto che si sono annunciati con- formemente all’articolo 20b.

Art. 34 Trasferimento per il segmento traffico aereo 1 Il 30 per cento del plusvalore economico nel settore non rilevante per le operazioni di volo sull’area lato volo dell’aeroporto nonché nel settore del parcheggio per veicoli stradali è utilizzato a titolo di trasferimento per finanziare i costi del segmen- to traffico aereo del settore rilevante per le operazioni di volo. 2 Se, durante un periodo tariffale, in uno dei settori interessato dal trasferimento di cui al capoverso 1 mediamente non è possibile realizzare l’adeguata rimunerazione del capitale, la differenza, al massimo nella misura della percentuale di cui al capo- verso 1, può essere dedotta dal trasferimento suddividendola sui due periodi tariffali successivi.

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3 L’esercente dell’aeroporto può ripartire il trasferimento, all’interno del segmento traffico aereo, su singoli settori tariffari in funzione del loro contributo al consegui- mento del plusvalore economico.

Art. 35 cpv. 1 1 L’UFAC informa entro 30 giorni sulla sua presumibile decisione. Prende la deci- sione entro quattro mesi dal ricevimento della proposta tariffale. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prolungato a sei mesi.

Capitolo 2 sezione 5 (art. 36–38) Abrogata

Art. 42 cpv. 2 2 Entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’AIC4, ogni utente dell’aeroporto interessa- to può chiedere all’UFAC di verificare le tasse. La domanda deve essere motivata.

Art. 43 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 45 cpv. 4 4 I costi e i proventi sono contabilizzati in modo trasparente per segmento e pubbli- cati nell’allegato al conto annuale. Per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo devono essere considerate le disposizioni di cui all’articolo 19.

Art. 46 cpv. 1 e 2 1 L’esercente dell’aeroporto pubblica le indennità di utilizzo e le indennità di acces- so al più tardi 30 giorni prima dell’entrata in vigore nell’AIC5. Mette a disposizione informazioni sulle basi contabili e finanziarie utilizzate per il calcolo. 2 Entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’AIC, gli utenti dell’aeroporto interessati possono chiedere all’UFAC di verificare l’ammontare delle indennità di utilizzo e delle indennità di accesso. La domanda deve essere motivata.

Art. 51a Disposizioni transitorie della modifica del 14 giugno 2019 1 Le tasse per le operazioni di volo per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi con la chiusura della prima procedura di adeguamento delle tasse successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza. Le procedure già in corso al momento dell’entrata in vigore vengono concluse secondo l’ordinanza in vigore al momento del loro inizio. Come inizio della procedura vale il momento previsto per l’apertura della procedura da parte dell’esercente dell’aeroporto conformemente all’articolo 10 capoverso 1.

4 cfr. nota all’art. 20a cpv. 2.

5 cfr. nota all’art. 20a cpv. 2.

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2 Le tasse per le operazioni di volo degli altri aeroporti devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi con la prima procedura di adeguamento aperta dopo l’entrata in vigore della stessa ordinanza. 3 Le indennità di accesso e le indennità di utilizzo devono essere adeguate con il primo adeguamento successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 lett. rM – rf

1.4.1 EK = capitale proprio

1.4.2 FK = capitale di terzi

1.4.3 ke = tasso di costo del capitale proprio = rf + β ● (rM – rf*)

ove: (rM – = premio per il rischio di mercato: è calcolato quale differenza tra il rf*) rendimento, calcolato come media sulla base di valori passati, del mercato delle azioni (rM) e il rendimento, calcolato come media sulla base di valori passati, per investimenti sicuri (rf*). La media calcolata del rendimento del mercato delle azioni corrisponde alla media aritmetica dei rendimenti annuali realizzati sul mercato svizzero delle azioni dal 1926. La media calcolata del rendimento per investimenti sicuri corrisponde alla media aritmetica dei rendimenti annuali per le obbligazioni della Confederazione dal 1926.

III L’allegato 3 è abrogato.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2019.

14 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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