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AS 2019 2097

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA)

Modifica del 27 giugno 2019 Approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2019

L’assemblea generale della SCA emana:

I Lo statuto SCA del 18 giugno 20151 è modificato come segue:

Art. 14 Assemblea generale: diritto di voto e rappresentanza

1 Ogni membro dispone all’assemblea generale di un numero di voti equivalente a

quello dei certificati di partecipazione che possiede.

2 Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro o da un rappresentante

indipendente. In entrambi i casi è necessaria una procura scritta.

3 Un membro ne può rappresentare al massimo altri cinque.

4 L’amministrazione elegge una persona fisica o giuridica oppure una società di per- sone come rappresentante indipendente il cui mandato si estingue al termine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

5 L’indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né

di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione nell’ambito della revisione ordinaria si applicano per analogia (art. 728 cpv. 2–6 CO2.

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