AS 2019 2103
Legge federale sulla cittadinanza svizzera
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)
Modifica del 30 settembre 2016 (RU 2018 531; RS 141.0)
Invece di: Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno tra 26 e 35 anni com- piuti e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, possono presen- tare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Leggasi: Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, posso- no presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dal- l’entrata in vigore della presente legge.
21 giugno 2019 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2019-2056 2103
Legge sulla cittadinanza (Naturalizzazione agevolata degli stranieri RU 2019 della terza generazione). Correzione