Lexipedia

AS 2019 2107

Codice delle obbligazioni

Correzione (art. 10 cpv. 3 LPubb)

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

Modifica del 15 giugno 2018 (RU 2018 5343; RS 220)

Art. 60 cpv. 1

Invece di: 1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della fatto dannoso è stato persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il commesso o è cessato.

Leggasi: 1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

9 luglio 2019 Cancelleria federale

2019-2057 2107

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione). RU 2019 Correzione

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