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AS 2019 2121

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

Modifica del 21 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 20021 concernente il fondo di soccorso del personale federale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,

Art. 1 Forma giuridica Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 otto- bre 20053 sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Scopo Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di preve- nire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.

2018-3069 2121

Fondo di soccorso del personale federale. O RU 2019

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3 Beneficiari Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari): a. unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre

19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

b. Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre

20025 sul Parlamento;

c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20106 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20098 sul Tribunale federale dei brevetti; d. Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale fede- rale; e. Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali; f. segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confedera- zione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali; g. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner so- ciali.

Art. 4 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federa- le (CSPers).

Art. 6 cpv. 2 2 Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.

4 RS 172.010.1 5 RS 171.10 6 RS 173.71 7 RS 173.32 8 RS 173.41 9 RS 173.110

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Fondo di soccorso del personale federale. O RU 2019

Art. 7 1 Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.

2 La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70

capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200610 sulle finanze della Confederazione.

3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 8 Spese amministrative e di consulenza

1 Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.

2 Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:

a. gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo; b. le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo; c. i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese; d. gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.

Art. 10 lett. a, g, h e l Il consiglio del fondo: a. stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la pro- cedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni; g. allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale; h. Abrogata l. Abrogata

Art. 12, rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 cpv. 2

2 Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappre-

sentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.

10 RS 611.01

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Fondo di soccorso del personale federale. O RU 2019

Art. 14 cpv. 2

2 La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.

Art. 15 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 17 lett. c L’ufficio di revisione: c. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

Art. 18

1 Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.

2 Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approva-

zione: a. il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a); b. il regolamento interno (art. 10 lett. d); c. il preventivo (art. 10 lett. g); d. il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 19 Abrogato

Art. 20, rubrica Abrogata

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

21 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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