AS 2019 2127
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC con attestato federale di capacità (AFC)
del 12 giugno 2019
19104 Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC
Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ Forestière-bûcheronne CFC / Forestier-bûcheron CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale I selvicoltori di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contrad- distinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. sono specializzati nello svolgimento di lavori di carattere pratico legati alla gestione e alla cura del bosco e di altri ecosistemi; uno dei principali ambiti d’attività è la raccolta del legname; abbattono e allestiscono gli alberi e col- laborano all’esbosco impiegando gli strumenti di lavoro adeguati; valutano i pericoli e i rischi nella propria postazione di lavoro e prendono le decisioni necessarie a livello tecnico, organizzativo, economico e di sicurezza; b. eseguono interventi volti alla cura e alla rinnovazione del bosco in modo si- curo e a regola d’arte; conoscono l’importanza degli habitat e svolgono con
RS 412.101.220.36
2018-1451 2127
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competenza operazioni colturali ai margini del bosco, nelle stazioni partico- lari all’interno del bosco e nelle aree naturali protette; c. mettono in atto misure volte alla protezione del bosco tramite l’individuazione, la prevenzione e il contrasto dei danni al bosco; d. costruiscono e mantengono in buono stato semplici opere forestali e strutture ricreative e si occupano della manutenzione di strade e sentieri forestali; e. impiegano gli strumenti di lavoro e le piccole macchine con cura e a regola d’arte eseguendo i necessari lavori di manutenzione; per l’uso di carburanti e sostanze ausiliarie rispettano le prescrizioni in vigore maneggiando le so- stanze in modo sicuro e rispettoso della natura e dell’ambiente; f. applicano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente; individuano i pericoli nella loro postazione di lavoro e adottano le misure necessarie per la protezione personale, dei colleghi, di terzi, dell’ambiente e dei beni materiali; g. collaborano allo svolgimento dei compiti aziendali, ad esempio redigendo rapporti o informando adeguatamente i visitatori in merito al bosco e ai provvedimenti forestali.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto selvicoltore CFP è convalidato il primo anno della formazione professionale di base. 3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti:
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a. raccolta del legname:
1. tenere conto delle caratteristiche e dei difetti del legno durante le opera-
zioni di taglio,
2. organizzare e segnalare la tagliata,
3. abbattere e allestire gli alberi,
4. collaborare alle operazioni di esbosco,
5. classificare il legname in base alla lista degli assortimenti,
6. collaborare nell’ambito dei procedimenti di raccolta del legname;
b. rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari:
1. tenere conto delle caratteristiche stazionali durante le operazioni coltu-
rali,
2. tenere conto delle conoscenze botanico-forestali e selvicolturali degli
alberi durante le operazioni colturali,
3. promuovere la rinnovazione naturale,
4. eseguire la rinnovazione artificiale,
5. tenere conto dell’evoluzione naturale dei popolamenti e dei criteri di
selezione degli alberi durante le operazioni colturali,
6. contribuire alla cura del bosco giovane;
7. riconoscere e curare stazioni e habitat particolari;
c. messa in atto di misure volte alla protezione del bosco:
1. individuare e combattere i danni al bosco,
2. prevenire ed evitare i danni al bosco,
3. individuare e combattere le specie invasive alloctone,
4. mantenere la produttività del suolo;
d. costruzione e manutenzione di opere forestali:
1. orientarsi sul terreno in base a cartografie e piani e impiegare strumenti
di misura,
2. impiegare materiali da costruzione,
3. costruire opere forestali semplici ed eseguirne la manutenzione,
4. eseguire la manutenzione di strade forestali, piste trattorabili e sentieri;
e. utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro:
1. utilizzare strumenti di lavoro e apparecchi manuali,
2. mantenere in buono stato gli strumenti di lavoro manuali,
3. utilizzare piccole macchine ed eseguirne la manutenzione,
4. trasportare, utilizzare, stoccare e smaltire carburanti e sostanze ausilia-
rie in modo sicuro ed ecocompatibile,
5. proteggersi dalle cadute in caso di lavori su terreni ripidi e impiegare le
tecniche di base per scalare gli alberi lungo il fusto;
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f. rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
1. individuare i pericoli e valutare i rischi,
2. rispettare le norme di sicurezza e adottare misure di protezione,
3. comprendere e rispettare le disposizioni relative alla pianificazione
delle emergenze e prestare i primi soccorsi,
4. attenersi alle raccomandazioni e alle prescrizioni in materia di protezio-
ne della salute; g. collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali:
1. eseguire semplici lavori di carattere organizzativo in azienda,
2. impiegare metodi e strumenti semplici della pianificazione forestale,
3. informare i visitatori in merito al bosco e all’economia forestale,
4. comunicare in modo affidabile e adatto alla situazione.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Raccolta del legname 30 40 50 120 Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro – Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni 110 120 70 300 particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco – Costruzione e manutenzione di opere forestali 30 20 80 130 Collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali – Rispetto delle prescrizioni in materia di 30 20 50 sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
4 RS 412.101.241
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5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 52 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:
Corso Anno Campo di competenze operative/Competenze operative Durata
A 1 Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 10 giorni sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente B 2 Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 10 giorni sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente C 3 Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 10 giorni sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente D 1–3 Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 7–14 giorni sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente E 2–3 Costruzione e manutenzione di opere forestali Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 5–10 giorni sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente F 1 Comprendere e rispettare le disposizioni relative alla 2 giorni pianificazione delle emergenze e prestare i primi soccorsi G 1–2 Proteggersi dalle cadute in caso di lavori su terreni ripidi 1–3 giorni e impiegare le tecniche di base per scalare gli alberi lungo il fusto Totale 52 giorni
3 I corsi D, E e G durano complessivamente 20 giorni.
4 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.
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Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede un attestato federale di capacità di selvicoltore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel cam- po d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
5 Il piano del 12 giugno 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
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4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante con- trolli delle competenze alla fine di ogni semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.
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Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi A, B, C, D e E. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 17 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del selvicoltore
AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 18 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. lavoro pratico I «raccolta del legname», sotto forma di lavoro pratico presta- bilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
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2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
«raccolta del legname» e «rispetto delle prescrizioni in materia di sicu- rezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente»; b. lavoro pratico II «selvicoltura e altri lavori forestali», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari 50 %
2 Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco 20 %
3 Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro 30 %
5. le voci di cui al numero 4 contengono ognuna un colloquio professiona-
le della durata complessiva di 45 minuti; c. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende
i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponde- razioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione
1 Raccolta del legname 60 min. 30 %
Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro
2 Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni 60 min. 30 %
particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco
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Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione
3 Costruzione e manutenzione di opere forestali 30 min. 20 %
Collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali
4 Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 30 min. 20 %
sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per ognuno dei due campi di qualificazione «lavoro pratico I» e «lavoro pra- tico II» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico I: 20 per cento; b. lavoro pratico II: 20 per cento; c. conoscenze professionali: 20 per cento; d. cultura generale: 20 per cento; e. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate; ogni nota ha la stessa ponderazione: a. nota relativa alla formazione professionale pratica; b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; c. nota relativa ai corsi interaziendali. 4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arroton- data al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque con- trolli delle competenze.
6 RS 412.101.241
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5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagel- le semestrali. 6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competen- ze.
Art. 21 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione
professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Art. 22 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico I: 30 per cento; b. lavoro pratico II: 30 per cento; c. conoscenze professionali: 20 per cento; d. cultura generale: 20 per cento.
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Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 23 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «selvicoltrice AFC»/«selvicoltore AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni forestali 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne delle professioni forestali è composta da: a. da cinque a sette rappresentanti della «Oml forestale Svizzera»; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
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d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali la «Oml forestale Svizzera».
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 1° dicembre 20067 sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di selvicoltore AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2024. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per selvi- coltore AFC entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) si applicano dal 1° gennaio 2023.
7 RU 2006 5687, 2009 6595, 2015 2445, 2017 7331
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Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
12 giugno 2019 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione Josef Widmer Direttore supplente
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