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AS 2019 2143

AS 2019 2143

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 3 luglio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione nella versione della modifica del 14 dicembre 20182 è modificata come segue:

1bis Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all’esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3 luglio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 741.51 2 RU 2019 191

2019-1650 2143

O sull’ammissione alla circolazione RU 2019

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