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AS 2019 2221

Ordinanza sulle fondazioni d'investimento

Ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)

Modifica del 21 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111 sulle fondazioni d’investimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c

1 L’assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti:

c. nomina i membri del consiglio di fondazione;

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall’assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del consiglio di fondazione. Negli statuti, l’assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di eleggere il presidente.

3 Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori. Gli statuti possono

riconoscere ai fondatori o ai loro successori legali il diritto di nominare un sostituto in caso di uscita anticipata di un membro dal consiglio di fondazione. Il mandato del nuovo membro dura fino alla successiva seduta dell’assemblea degli investitori.

Art. 6 cpv. 3 3 Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d’investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l’indipendenza degli organi di controllo.

1 RS 831.403.2

2019-0906 2221

Fondazioni d’investimento. O RU 2019

Art. 7 cpv. 2 lett. d e 3 2 Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi a condizione che, oltre al capoverso 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti: d. Abrogata 3 I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fonda- zione vi ha previamente acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l’ufficio di revisione devono poter continuare a control- lare e verificare i compiti delegati.

Art. 8 cpv. 2–4 2 Le persone incaricate dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio della fondazione d’investimento non possono essere nominate al consiglio di fonda- zione. Se il consiglio di fondazione delega la gestione a terzi, questi non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione. 3 Nell’esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale. 4 L’assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.

Art. 11 cpv. 3, secondo periodo 3 … In singoli casi l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d’investimento.

Art. 12 cpv. 1 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 13 cpv. 3 lett. a Abrogata

Art. 20 cpv. 2–2quater

2 Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono

compatibili con la strategia d’investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d’investimento.

2 RS 952.0

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Fondazioni d’investimento. O RU 2019

2bis Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è: a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi di denaro attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione adeguato ai rischi; b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto. 2ter Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.

2quater Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d’investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.

Art. 23 cpv. 2 2 È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LBCR3 o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capo- verso 1 lettera a LBCR.

Art. 24 cpv. 2 lett. a

2 Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

a. devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all’estero soltanto se ciò è nell’interesse degli investitori;

Art. 25 cpv. 1 1 Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l’intero capitale azionario.

Art. 26 cpv. 1, 3 e 4 1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 24, eccetto l’articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d’investimento. 3 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d’investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. 4 Sono vietati i gruppi d’investimento che possono creare l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

3 RS 952.0 4 RS 831.441.1

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Fondazioni d’investimento. O RU 2019

Art. 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 53k lett. d LPP) 1 Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per parte- cipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 25 possono essere superati dai gruppi d’investimento, se questi ultimi: a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive d’investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o b. in base alle loro direttive d’investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte e ripartisco- no il patrimonio su almeno dodici controparti; il gruppo d’investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le quote patrimoniali di ciascuna controparte.

2 La fondazione deve pubblicare almeno una volta a trimestre i superamenti dei

limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d’investimento. 3 Il Dipartimento federale dell’interno può precisare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 27 cpv. 3 3 I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Sono eccettuati i gruppi d’investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite.

Art. 28 cpv. 1 lett. e ed f, nonché 4, secondo periodo 1 I gruppi d’investimento alternativo devono operare mediante investimenti collet- tivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti: e. in infrastrutture; f. in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 3 OPP 26. 4 … Nei gruppi d’investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.

5 RS 831.441.1 6 RS 831.441.1

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Fondazioni d’investimento. O RU 2019

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d ed e

1 Ai gruppi d’investimento misti si applicano i principi seguenti:

d. in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del sin- golo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):

1. il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del

gruppo d’investimento o dal suo complemento,

2. le direttive d’investimento devono stabilire quali limiti possono essere

superati e in che misura, e

3. dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare

chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; e. i limiti di cui all’articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adem- piute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternati- vi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.

Art. 30 cpv. 3bis 3bis La quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 20067 sugli investi- menti collettivi.

Art. 32 cpv. 2 lett. b

2 Esse sono ammesse esclusivamente:

b. nei gruppi d’investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d’investimento è comprovata nell’ambito della procedura d’esame preliminare.

Art. 35 cpv. 2 lett. b, h e i 2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti: b. il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni; h. i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debi- tore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1; i. i superamenti dei limiti da parte di gruppi d’investimento misti secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera e.

7 RS 951.31

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Fondazioni d’investimento. O RU 2019

Art. 37 cpv. 2 2 Per i gruppi d’investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d’investimento di nuova costitu- zione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell’apertura della fase di sottoscri- zione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.

Art. 41 cpv. 2, secondo periodo 2 … In materia di valutazione degli investimenti, l’autorità di vigilanza può prescri- vere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20148 sugli investimenti collettivi.

Art. 44b Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019 1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019. 2 Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consi- glio di fondazione di cui all’articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2019.

21 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RS 951.312

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