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AS 2019 2227

Ordinanza del DFI sulle condizioni per il superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d'investimento

Ordinanza del DFI sulle condizioni per il superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d’investimento

del 28 giugno 2019

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 26a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 giugno 20111 sulle fondazioni d’investimento (OFond), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza precisa: a. a quali condizioni i gruppi d’investimento possono superare il limite d’inve- stimento per debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli arti- coli 54 e 54a dell’ordinanza del 18 aprile 19842 sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2); b. quali informazioni devono essere pubblicate in caso di superamento dei limiti.

Art. 2 Prescrizioni d’investimento per i gruppi d’investimento gestiti in modo passivo Per i gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1 lettera a OFond gestiti in modo passivo che presentano uno scarto minimo dall’indice di riferimento non vanno soddisfatti ulteriori requisiti di diversificazione.

Art. 3 Prescrizioni d’investimento per i gruppi d’investimento con crediti gestiti in modo attivo 1 In caso di gestione attiva di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capo- verso 1 lettera a OFond con crediti, le ponderazioni dell’indice di riferimento pos- sono essere superate di cinque punti percentuali al massimo. Per i debitori pubblici

RS 831.403.210

2019-1600 2227

Condizioni per il superamento del limite d’investimento per debitore e di quello RU 2019 per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d’investimento. O del DFI

con un elevato grado di solvibilità il superamento è ammesso fino a 50 punti percen- tuali. 2 Le fondazioni d’investimento definiscono più limiti di rischio nelle loro direttive d’investimento, affinché la struttura dei rischi dei gruppi d’investimento sia sempre analoga a quella dell’indice di riferimento. 3 Esse fissano nelle loro direttive d’investimento un numero minimo di debitori da detenere.

4 Esse possono investire al massimo il dieci per cento del patrimonio del gruppo

d’investimento in debitori non rappresentati nell’indice di riferimento. Possono utilizzare debitori con un elevato grado di solvibilità quali sostituti, fino a un totale complessivo del 100 per cento. Nel caso di debitori non rappresentati nell’indice di riferimento non è ammesso il superamento del limite per debitore. Le liquidità non sono considerate quale investimento non rappresentato nell’indice di riferimento.

Art. 4 Prescrizioni d’investimento per i gruppi d’investimento con partecipazioni gestiti in modo attivo 1 In caso di gestione attiva di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capo- verso 1 lettera a OFond con partecipazioni, le ponderazioni dell’indice di riferimento possono essere superate di cinque punti percentuali al massimo. 2 Le fondazioni d’investimento definiscono più limiti di rischio nelle loro direttive d’investimento, affinché la struttura dei rischi dei gruppi d’investimento sia sempre analoga a quella dell’indice di riferimento. 3 Esse fissano nelle loro direttive d’investimento un numero minimo di società da detenere.

4 La quota delle società non rappresentate nell’indice di riferimento non può

superare il 10 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Nel caso delle società non rappresentate nell’indice di riferimento non è ammesso il superamento del limite per partecipazioni a società. Le liquidità non sono considerate quale inves- timento non rappresentato nell’indice di riferimento.

Art. 5 Direttive d’investimento, pubblicazioni e denominazione

1 Le fondazioni d’investimento evidenziano e posizionano in modo adeguato e ben

riconoscibile le possibilità di superamento dei limiti e i superamenti dei limiti secondo gli articoli 54 e 54a OPP 23 nel rapporto annuale, nelle pubblicazioni e nelle direttive d’investimento. 2 A tal fine indicano il numero dei debitori e delle società detenuti e almeno i valori e le quote patrimoniali dei debitori e delle società che superano i limiti secondo gli articoli 54 e 54a OPP 2.

3 In

caso di superamento dei limiti secondo l’articolo 26a capoverso 1 lettera a OFond:

3 RS 831.441.1

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a. le fondazioni d’investimento indicano la denominazione ufficiale dell’indice di riferimento nelle loro pubblicazioni e direttive d’investimento e stabili- scono in queste ultime se i gruppi d’investimento siano gestiti in modo attivo o passivo; le direttive d’investimento spiegano dove si possano ottenere informazioni adeguate e aggiornate sull’indice di riferimento; b. la denominazione dei gruppi d’investimento:

1. segnala l’indicizzazione nel caso dei gruppi gestiti in modo passivo,

2. segnala una posizione la cui quota patrimoniale superi il 50 per cento

per un periodo prolungato; c. per i gruppi d’investimento gestiti in modo passivo, le fondazioni d’inve- stimento indicano qual è il metodo scelto per la replica dell’indice di riferi- mento e il suo effetto sul gruppo d’investimento per quanto concerne le esposizioni (rispetto all’indice di riferimento) e i rischi di controparte; d. se un gruppo d’investimento è autorizzato a investire anche in debitori o so- cietà non rappresentati nell’indice di riferimento, le fondazioni d’investi- mento ne indicano le caratteristiche nelle loro direttive d’investimento e mo- tivano il loro inserimento nel gruppo; la quota massima prevista per gli inve- stimenti in debitori o in società non rappresentati nell’indice di riferimento va inoltre menzionata nelle direttive d’investimento e nelle nuove pubblica- zioni devono essere presentati dati aggiornati sul loro ammontare; e. i limiti di rischio definiti conformemente all’articolo 3 capoverso 2 o all’arti- colo 4 capoverso 2 nonché il rendimento complessivo sono confrontati con l’indice di riferimento nelle pubblicazioni periodiche.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2019.

28 giugno 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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