AS 2019 2273
Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
del 14 dicembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 ottobre 20171, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile2
3bis Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all’adempimento dei loro compiti o alla pro- tezione dell’attore o serva all’esecuzione della decisione.
c. Sorveglianza 1 Su richiesta dell’attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della elettronica disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giu- dice dell’esecuzione possono ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull’autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova.
2 La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può
essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per un massimo di sei mesi.
2016-3100 2273
Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF RU 2019
3 I Cantoni designano un servizio competente per l’esecuzione della
misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati regi- strati concernenti le persone coinvolte siano impiegati unicamente per fare rispettare il divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura.
4 All’attore non è addebitato alcun costo derivante dall’esecuzione
della misura. I costi della misura possono essere posti a carico della persona sorvegliata.
Titolo finale, art. 6d IV. Protezione Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della della personalità da violenze, modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova. minacce e insidie
2. Codice di procedura civile3
Art. 114 lett. f Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le contro- versie: f. per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC4 o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
Art. 115 cpv. 2 2 Per le controversie di cui all’articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l’articolo 28b CC5 o una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
Art. 198 lett. abis La procedura di conciliazione non ha luogo: abis. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC6 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
3 RS 272 4 RS 210 5 RS 210 6 RS 210
Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF RU 2019
Art. 243 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b 2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle contro- versie: b. per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC7 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC8, il giudice del- l’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
Titolo prima dell’art. 407d Capitolo 5: Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.
3. Codice penale9
Titolo prima dell’art. 52 Sezione 4: Dell’impunità nonché della sospensione e dell’abbandono del procedimento
Art. 55a, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c, nonché cpv. 2–5 3. Sospensione e 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reite- abbandono del procedimento. rate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e co- Coniuge, partner azione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il registrato o partner convi- procedimento, se: vente quale vittima b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
7 RS 210 8 RS 210 9 RS 311.0
Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF RU 2019
2 Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l’imputato a parte-
cipare a un programma di prevenzione della violenza durante la so- spensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.
3 La sospensione non è ammessa, se:
a. l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto con- tro la vita e l’integrità della persona, la libertà personale o l’integrità sessuale; b. nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capo- verso 1 lettera a.
4 La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il
giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.
5 Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il
giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono del procedimento.
4. Codice penale militare del 13 giugno 192710
Art. 46b cpv. 1 lett. b e c, 2, 3, 3bis, 3ter e 4, primo periodo
1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia
(art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento, se: b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e c. la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
2 L’uditore o il tribunale militare può obbligare l’imputato a partecipa-
re a un programma di prevenzione della violenza durante la sospen- sione provvisoria del procedimento. L’uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.
10 RS 321.0
Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF RU 2019
3 La sospensione provvisoria non è ammessa se:
a. l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto con- tro la vita e l’integrità della persona, la libertà o l’integrità ses- suale; b. nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capo- verso 1 lettera a. 3bis La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L’uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non sta- bilizza né migliora la situazione della vittima. 3ter Prima della fine della sospensione provvisoria l’uditore o il tribu- nale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono definitivo del procedimento.
4 Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento
può essere interposto ricorso secondo l’articolo 118 o secondo l’ar- ticolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197911. …
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
11 RS 322.1
Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF RU 2019
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 201912. 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.
3 L’articolo 28c del Codice civile (cifra I 1) e l’articolo 343 cpv. 1bis del Codice di procedura civile (cifra I 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
3 luglio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 FF 2018 6645