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AS 2019 2353

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica

Traduzione

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta)

Conclusa a Rotterdam il 30 gennaio 2017 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 aprile 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2019

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea1 (Trattato europeo n. 18), firmatari della presente Convenzione, considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune; considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi; considerando che la promozione della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea; tenendo presente la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali2 (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversità culturale come una caratteristica inerente all’umanità e mira a consolidare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e l’apprezzamento delle espressioni culturali; considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala mondiale, deve essere rafforzata; consapevoli che il cinema è un importante mezzo di espressione culturale e artistica, che svolge un ruolo essenziale nella difesa della libertà di espressione, della diver- sità, della creatività e della cittadinanza democratica; preoccupati di sviluppare questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comi- tato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa e la Raccomandazione CM/Rec(2009)7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali;

RS 0.443.3

2019-0852 2353

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riconoscendo che la Risoluzione (88)15, che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive Eurima- ges, è stata modificata per consentire l’adesione di Stati non membri; decisi a raggiungere questi obiettivi grazie a uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole adeguandosi all’insieme delle coproduzioni cinema- tografiche; considerando che l’adozione di regole comuni tende a limitare le restrizioni e a favorire la cooperazione nell’ambito delle coproduzioni cinematografiche; considerando l’evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell’industria cine- matografica dall’apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica3 (STE n° 147) nel 1992; convinti che questa evoluzione richieda una revisione della Convenzione del 1992, in modo da continuare a offrire un quadro efficace e pertinente alla coproduzione cinematografica; riconoscendo che la presente Convenzione è volta a sostituire la Convenzione euro- pea sulla coproduzione cinematografica, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della Convenzione Le Parti della presente Convenzione s’impegnano a incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell’ambito delle

coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti.

2 La presente Convenzione si applica:

a) alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione; e b) alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione nonché uno o più coproduttori che non risiedono in quest’ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono nelle Parti della Convenzione non può tuttavia superare il

30 per cento del costo totale della produzione.

In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l’opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente di cui all’articolo 3 paragrafo c.

3 RS 0.443.2

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3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Conven- zione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4 In caso di assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coprodu- zione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall’articolo 22.

Art. 3 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «opera cinematografica» designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione e i documentari, conformemente alle disposizioni relative all’in- dustria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati a essere diffusi nelle sale cinematografiche; b) il termine «coproduttori» designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione; c) il termine «opera cinematografica coprodotta ufficialmente» (di seguito «film») designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell’allegato II, parte integrante della presente Convenzione; d) il termine «coproduzione multilaterale» designa un’opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all’articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Capitolo II: Norme applicabili alle coproduzioni

Art. 4 Assimilazione ai film nazionali 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione. 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 5 Modalità d’ammissione al regime di coproduzione 1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorità competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, previa concertazione e con- formemente alle modalità fissate nell’allegato I, che è parte integrante della presente Convenzione. 2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorità competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell’allegato I. Questa approvazio- ne è irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, finanziaria e tecnica. 3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discri- minazione, all’odio o alla violenza oppure quelli che offendono apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione. 4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un’organizzazione tecnica e finanziaria adeguata nonché qualifiche pro- fessionali sufficienti.

5 Ogni Stato contraente designa le autorità competenti menzionate al paragrafo 2

mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello stru- mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo.

Art. 6 Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori 1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 5 per cento e la partecipazione maggioritaria non può superare l’80 per cento del costo totale di produzione dell’opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20 per cento, o la coproduzione fosse esclusivamente di tipo finanziario, la Parte interessata può applicare disposizioni volte a ridurre o a impedire l’accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla pro- duzione. 2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 10 per cento e la partecipazione maggioritaria non può superare il 90 per cento del costo totale di produzione dell’opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20 per cento, o la coproduzione fosse esclusivamente di tipo finanziario, la Parte interessata può applicare disposizioni volte a ridurre o a impedire l’accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla pro- duzione.

Art. 7 Diritti dei coproduttori sull’opera cinematografica 1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la comproprietà dei diritti di proprietà materiale e immateriale sul film. Il contratto includerà una disposizione intesa a garantire che il master del film (prima versione conclusa)

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venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film, allo scopo di poterlo riprodurre.

Art. 8 Partecipazione tecnica e artistica 1 L’apporto di ciascun coproduttore deve comportare obbligatoriamente una parteci- pazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l’apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico nonché in interpreti e in industrie tecniche deve essere proporzionale al loro investimento. 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuerà in uno di questi Stati.

Art. 9 Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8 e conformemente alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti: a) includere una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all’ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condi- zione che ciascuna Parte nazionale non sia né inferiore al 10 per cento né superiore al 25 per cento dei costi di produzione; b) includere un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tec- nica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l’opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; c) concorrere alla promozione della diversità culturale e del dialogo intercultu- rale; e d) essere oggetto dei contratti di coproduzione che implicano disposizioni rela- tive alla ripartizione delle entrate. 2 Il regime di coproduzione sarà accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l’autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorità competenti, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 10 riportato qui di seguito.

Art. 10 Equilibrio generale degli scambi 1 Deve essere mantenuto un equilibrio generale negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti per quanto riguarda sia l’ammontare complessivo degli investimenti che le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.

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2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o più Parti può subordinare il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell’equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.

Art. 11 Entrata e soggiorno Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi inter- nazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l’entrata e il soggiorno nonché la conces- sione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produ- zione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Art. 12 Indicazione dei Paesi coproduttori 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l’indicazione dei Paesi coproduttori. 2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.

Art. 13 Esportazione Se un’opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore: a) l’opera cinematografica è aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione è maggioritaria; b) nel caso in cui un’opera cinematografica comporta una partecipazione ugua- le dei differenti Paesi, l’opera cinematografica è aggiunta al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione nel Paese d’importa- zione; c) se l’attribuzione non può essere effettuata secondo le disposizioni fissate alle lettere a e b di cui sopra, l’opera cinematografica è aggiunta al contingente della Parte che fornisce il regista.

Art. 14 Lingue Al momento dell’ammissione al regime di coproduzione, l’autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest’ultima una versione finale dell’opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.

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Art. 15 Festival A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 16 Effetti della Convenzione 1 La presente Convenzione sostituisce, per gli Stati che ne sono Parti contraenti, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica4 aperta alla firma il 2 ottobre 1992. 2 Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Conven- zione del 1992 che non ha ratificato la presente Convenzione rimane in vigore la Convenzione del 1992.

Art. 17 Monitoraggio della Convenzione e modifiche agli allegati I e II 1 Il Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive Eurimages è responsabile del monitoraggio della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte della presente Convenzione che non è membro di Eurimages può

essere rappresentata nel Comitato di direzione di Eurimages quando svolge compiti a essa attribuiti dalla presente Convenzione e dispone di un voto. 3 Per promuovere l’effettiva applicazione della Convenzione, il Comitato di dire- zione di Eurimages può: a) formulare proposte per facilitare lo scambio di esperienze e di buone prati- che tra le Parti; b) esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all’applicazione e all’attuazione della presente Convenzione e formulare all’attenzione delle Parti raccomandazioni specifiche in merito. 4 Allo scopo di aggiornare le disposizioni degli allegati I e II della presente Conven- zione affinché continuino a corrispondere alle pratiche correnti nell’industria cine- matografica, ciascuna Parte, il Comitato dei Ministri e il Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematogra- fiche e audiovisive Eurimages possono proporre delle modifiche. Tali proposte saranno comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. 5 Previa consultazione delle Parti, il Comitato dei Ministri può adottare una modifica proposta conformemente al paragrafo 4 con la maggioranza prevista all’arti- colo 20 (d) dello Statuto del Consiglio d’Europa5. La modifica entra in vigore al

4 RU 1996 794, 2014 151 5 RS 0.192.030

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termine di un anno dalla data in cui è stata trasmessa alle Parti. Durante questo periodo ciascuna Parte può notificare al Segretario generale qualsiasi obiezione all’entrata in vigore della modifica che la riguarda. 6 Se un terzo delle Parti ha notificato un’obiezione al Segretario generale del Consi- glio d’Europa, la modifica non entra in vigore. 7 Se meno di un terzo delle Parti ha notificato un’obiezione, la modifica entra in vigore per le Parti che non ne hanno formulate.

8 Quando una modifica è entrata in vigore conformemente ai paragrafi 5 e 7 del

presente articolo e una Parte ha formulato un’obiezione, per quella Parte tale modifi- ca entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ha notificato l’accettazione della modifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Ciascu- na Parte che ha formulato un’obiezione può ritirarla in qualsiasi momento, indiriz- zando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. 9 Se il Comitato dei Ministri ha adottato una modifica, uno Stato o l’Unione europea non possono esprimere il loro consenso a essere vincolati alla Convenzione senza accettare al tempo stesso tale modifica.

Art. 18 Firma, ratifica, accettazione, approvazione

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea che possono acconsentire a essere vincolati mediante: a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da rati- fica, accettazione o approvazione. 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 19 Entrata in vigore 1 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scaden- za di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, tra cui almeno due Stati mem- bri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all’articolo 18.

2 Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere

vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposi- to dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 20 Adesione degli Stati non membri 1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare, previa consultazione delle Parti, qualsiasi Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa nonché l’Unione europea ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista

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all’articolo 20 (d) dello Statuto del Consiglio d’Europa6, e all’unanimità dei rappre- sentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a un seggio nel Comitato dei Mini- stri. 2 Per ciascuno Stato aderente o per l’Unione europea, in caso di adesione, la Con- venzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 21 Clausola territoriale 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifi- ca, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifi- ca indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 22 Riserve

1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di

ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l’articolo 2 para- grafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o più Parti. Inoltre, ogni Stato può riservarsi il diritto di fissare una partecipazione mas- sima diversa da quella stabilita all’articolo 9 paragrafo 1a. Non è ammessa altra riserva.

2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo prece-

dente può ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 23 Denuncia

1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione

indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. 2 La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

6 RS 0.192.030

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Art. 24 Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, all’Unione europea e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione o che sono stati invitati a farlo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 19, 20 e 21; d) ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all’articolo 22; e) ogni dichiarazione fatta conformemente all’articolo 5 paragrafo 5; f) ogni denuncia notificata conformemente all’articolo 23; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Conven- zione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, a ogni Stato contraente della Convenzione culturale europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

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Allegato I

Procedura di presentazione delle domande

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono presentare a tempo debito, prima dell’inizio delle riprese principali o delle fasi principali di animazione, una domanda di ammis- sione al regime provvisorio della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. Tali documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per poter essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell’inizio delle riprese: – una dichiarazione sullo stato dei diritti; – una sinossi del film; – una lista provvisoria dell’apporto tecnico e artistico dei Paesi interessati; – un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio; – uno scadenzario provvisorio; – il contratto di coproduzione o un accordo semplificato («deal memo») stipu- lato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabi- liscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei territori. L’ammissione al regime di coproduzione definitivo è concessa una volta concluso il film e dopo l’esame, da parte delle autorità nazionali, dei documenti di produzione definitivi, in particolare: – la catena dei diritti completa; – la sceneggiatura definitiva; – la lista definitiva dell’apporto tecnico e artistico di ciascun Paese interessato; – la situazione dei costi definitiva; – il piano di finanziamento definitivo; – il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei territori. Le autorità nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario a valutare la domanda, conformemente alla legislazione nazionale. La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte. Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le docu- mentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanzia- ria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l’opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.

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Allegato II

Definizione di opera cinematografica ammissibile

1. Un’opera cinematografica di fiction è un’opera coprodotta ufficialmente ai sensi dell’articolo 3 paragrafo c se contiene elementi degli Stati contraenti della Conven- zione per almeno 16 punti su un totale di 21, in base ai criteri riportati qui di seguito.

2. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti

possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 16 punti normalmente richiesti.

Elementi degli Stati contraenti della Convenzione Punti di valutazione

Regista 4 Sceneggiatore 3 Compositore 1 Ruolo principale 3 Ruolo secondario 2 Ruolo terziario 1 Responsabile riprese 1 Responsabile suono 1 Responsabile montaggio 1 Responsabile scene e costumi 1 Studio o luogo delle riprese 1 Luogo degli effetti visivi o delle immagini generate al computer (CGI) 1 Luogo della postproduzione 1

21 N.B. I ruoli principale, secondario e terziario sono determinati in base ai giorni di ripresa.

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3. Un’opera cinematografica di animazione è un’opera coprodotta ufficialmente ai

sensi dell’articolo 3 paragrafo c se raggiunge almeno 15 punti su un totale di 23, in base ai criteri riportati qui di seguito.

4. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti

possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.

Elementi degli Stati contraenti della Convenzione Punti di valutazione

Parte creativa 1 Sceneggiatura 2 Ideazione dei personaggi 2 Composizione musicale 1 Realizzazione 2 Storyboard 2 Scenografo 1 Sfondo digitale 1 Allestimento delle scene («layout») (2D) o allestimento delle scene 2 («layout») e anteprima («camera block») (3D)

75 % delle spese per l’animazione sostenute negli Stati contraenti 3

della Convenzione

75 % dei lavori di finalizzazione, inserimento intervalli e 3

colorazione svolti negli Stati contraenti della Convenzione (2D) oppure

75 % dei lavori di colorazione, illuminazione, movimentazione

(«rigging»), modellazione e testurizzazione realizzate negli Stati contraenti della Convenzione (3D) Composizione dell’immagine o riprese 1 Montaggio 1 Suono 1

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5. Un documentario è un’opera coprodotta ufficialmente ai sensi dell’articolo 3

paragrafo c se raggiunge almeno il 50 per cento del totale dei punti applicabili riportati nella scala qui di seguito.

6. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti

possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno del 50 per cento dei punti normalmente richiesti.

Elementi degli Stati contraenti della Convenzione Punti di valutazione

Regista 4 Sceneggiatore 1 Cineoperatore 2 Montatore 2 Ricercatore 1 Compositore 1 Suono 1 Luogo delle riprese 1 Luogo della postproduzione 2 Luogo degli effetti visivi o delle immagini generate al computer (CGI) 1

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Campo di applicazione il 12 luglio 2019 Stati contraenti Ratifica Entrata in vigore Firmato senza riserva di ratifica (F)

Croazia 28 settembre 2018 1° gennaio 2019 Danimarca 25 gennaio 2019 1° maggio 2019 Georgia 13 marzo 2019 1° luglio 2019 Irlanda* 16 maggio 2019 Si 1° settembre 2019 Lettonia* 17 aprile 2019 1° agosto 2019 Lituania* 26 settembre 2018 1° gennaio 2019 Malta 16 gennaio 2018 1° maggio 2018 Norvegia* 3 marzo 2017 1° ottobre 2017 Paesi Bassi* 24 agosto 2017 1° dicembre 2017 Polonia* 18 aprile 2019 1° agosto 2019 Serbia 27 novembre 2018 1° marzo 2019 Slovacchia 29 giugno 2017 1° ottobre 2017 Svizzera 10 aprile 2019 1° agosto 2019 Svezia 3 maggio 2017 F 1° ottobre 2017 * Riserve e dichiarazioni (conformemente all’art. 5 della Convenzione, le dichiarazioni concernenti le autorità competenti non sono indicate con * nel presente campo di applica- zione). Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int/it/web/conventions oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazio- nale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Autorità competente svizzera: Ufficio federale della cultura del Dipartimento federale dell’interno Hallwylstrasse 15

3003 Berna

Svizzera e-mail: cinema.film@bak.admin.ch

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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