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AS 2019 239

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modifica- ta come segue:

Art. 21 cpv. 1 lett. f, 2 e 3 1 Sulla strada la polizia controlla in particolare l’osservanza delle prescrizioni con- cernenti: f. l’impiego e il corretto funzionamento del tachigrafo. 2 Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo: a. ultimo tentativo di violazione della sicurezza; b. interruzione di corrente più lunga negli ultimi dieci giorni; c. malfunzionamento di sensori negli ultimi dieci giorni; d. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni; e. dati contrastanti sul movimento del veicolo negli ultimi dieci giorni; f. guida senza carta valida; g. inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni; h. dati relativi alla regolazione dell’ora; i. dati relativi alla calibrazione, inclusa la data delle ultime due calibrazioni; j. targa del veicolo; k. velocità indicata dal tachigrafo.

1 RS 741.013

2017-1333 239

Controllo della circolazione stradale. O RU 2019

3 I dati trasmessi mediante collegamento radio devono essere distrutti dalla Polizia al più tardi entro tre ore dalla trasmissione, a meno che non facciano presumere una manipolazione o un abuso del tachigrafo. Se nel corso del controllo stradale tale sospetto non è confermato, i dati trasmessi vanno distrutti.

Art. 22 cpv. 6 lett. j

6 Sono oggetto dei controlli:

j. lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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