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AS 2019 241

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

Modifica del 21 novembre 2018

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, ordina:

I L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3,

15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e

45 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale (OCCS), ordina:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

2017-1336 241

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale. O dell’USTRA RU 2019

Art. 8 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. a e b 2 In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti: a. 10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 4 dell’ordinanza del 19 giu- gno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici; b. 6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 Ufficio federale delle strade: Jürg Röthlisberger

3 RS 741.41

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