AS 2019 2425
Scambio di note del 16 giugno 2017 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 16 giugno 2017 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 20181 Entrato in vigore il 23 maggio 2019
Traduzione
Missione della Svizzera Bruxelles, 16 giugno 2017 presso l’Unione europea Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segre- tariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 31 maggio 2017, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato dis- posto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Sviz- zera: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della de- tenzione di armi
RS 0.362.380.082 1 RU 2019 2415 2 RS 0.362.31
2019-1693 2425
Recepimento della direttiva (UE) 2017/853. RU 2019 Sviluppo dell’acquis di Schengen
Documento del Consiglio: PE-CONS 62/16 GENVAL 145 JAI 1108 MI 806 COMPET 667 COMIX 848 CODEC 1926 Data di adozione: 25 aprile 2017»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Mis- sione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio, atto che costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea del soddisfacimento dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 31 maggio 2017 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfa- cimento dei propri requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condi- zioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
3 Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, versione della GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22.