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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoversi 1 lettera b e 2, 9 capoversi 1 bis, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 5, 28, 59a, 61, 64, 65a, 67, 68, 73, 87, 90 nonché 91a «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

Art. 3 cpv. 4, frase introduttiva e lett. a e b

4 Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e

utilizzarlo correttamente: a. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;

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b. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducen- te e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavora- tiva. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il vei- colo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.

Art. 3b cpv. 3 3 Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all’allegato 2 OETV4. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 10775 o SN EN 10786, sui ciclomotori un casco per ciclisti omolo- gato secondo la norma SN EN 1078.

Art. 16 cpv. 4 4 In caso di guida notturna in servizio d’emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.

Art. 29 cpv. 1 1 Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisato- ri acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV).

Art. 58 cpv. 1 1 Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.

Art. 60 cpv. 3 3 Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre perso- ne addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.

4 RS 741.41 5 SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere richiesta all’Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur, www.snv.ch.

6 SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere richiesta all’Associazione Svizzera di Normalizza- zione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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Art. 61 cpv. 4 4 Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l’impiego di veicoli militari nel quadro di mani- festazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedi- menti di sicurezza.

Art. 67 cpv. 1 lett. f–h, 2 lett. a e b n. 4 e cpv. 4 1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

f. 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido; g. 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido; h. 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.

2 Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

a. per un asse singolo b. per un asse singolo motore di:

4. rimorchi costruiti per l’impiego fuori strada 11,50

4 Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d’aderenza):

a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velo- cità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h; b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.

Art. 68 cpv. 3 3 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agri- coli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimor- chio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agri- coli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.

Art. 72 cpv. 2 2 Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.

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Norme della circolazione stradale. O RU 2019

Art. 77 cpv. 1, 3 e 3bis 1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincen- dio e della protezione civile. 3 Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a tra- zione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L’autorità determina le tratte e dispone i neces- sari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone. 3bis Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore: a. rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg; b. rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale; c. slitte a mano da salvataggio a un posto.

Titolo prima dell’art. 86 Capo terzo: Veicoli agricoli e forestali (art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c, 2, frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 3 1 I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente: a. per i trasporti di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale; c. per i trasporti di persone in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale.

2 Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:

a. Abrogata 3 I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agrico- li e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e foresta- li, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.

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Art. 87, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a e d nonché 3, frase introduttiva Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola e forestale 1 Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività. 2 Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate: a. il carico e lo scarico di beni dell’azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione; d. i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola o forestale quale azienda accessoria. 3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale:

Art. 88, frase introduttiva e lett. b È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agri- coli e forestali, segnatamente: b. i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri com- mercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei pro- dotti macinati;

Art. 89 Cooperative Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effet- tuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un’azienda commerciale o industriale appartenente alla coope- rativa.

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Titolo prima dell’art. 91 Parte quinta: Disposizioni varie Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica (art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 LCStr)

Art. 91a cpv. 1 lett. g e k

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

g. i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 20147 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni; k. i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 817.0

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